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Testo unico delle disposizioni concernenti ladisciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stranieroTITOLO V: minori stranieri e scuola
di Redazione
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in Gazz. Uff., 18 agosto
1998, n. 191, s.o.). — Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
TITOLO V: minori stranieri e scuola.
Capo II
Art. 38.
Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale.
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti
all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni
vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi
educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato,
dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di
appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua
italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e
culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco,
dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove
e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della
cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività
interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate
sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una
programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le
associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o
consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di
volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le
Regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante l’attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole
elementari e medie;
b) la realizzazione di un’offerta culturale valida per gli
stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire
il titolo di studio della scuola dell’obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi
sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del
titolo dell’obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di
accordi di collaborazione internazionale in vigore per l’Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono
programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante
corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.
Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari
e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di
origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di
attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti
nazionali e locali, con particolare riferimento all’attivazione di
corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed
aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle
scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l’adattamento dei
programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli
studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell’inserimento
scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con
le famiglie degli alunni stranieri, anche con l’ausilio di mediatori
culturali qualificati;
c) dei criteri per l’iscrizione e l’inserimento nelle classi
degli stranieri provenienti dall’estero, per la ripartizione degli
alunni stranieri nelle classi e per l’attivazione di specifiche
attività di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4
e 5.
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