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Testo unico delle disposizioni concernenti ladisciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.TITOLO IV: MINORI STRANIERI
di Redazione
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in Gazz. Uff., 18 agosto
1998, n. 191, s.o.). — Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
TITOLO IV: MINORI STRANIERI
Art. 28.
Diritto all’unità familiare.
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare nei
confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni
previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta
di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un
anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero
per asilo, per studio o per motivi religiosi.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato
membro dell’Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n.
1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o
del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali
finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e
riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con
carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo,
conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176.
Art. 29.
Ricongiungimento familiare.
1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione
che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro,
secondo la legislazione italiana.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di
età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a
tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla
legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al
seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell’alloggio
nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore
all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell’importo annuo
dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre
familiari, al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo
complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
4. é consentito l’ingresso, al seguito dello straniero titolare di
carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato
relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro
autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi,
dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e
di reddito di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 28, comma 2, è consentito
l’ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei
familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 6, è consentito
l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente
soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un
anno dall’ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di
disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della prescritta documentazione, è presentata alla questura
del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato
del ricevimento. Il questore, verificata l’esistenza dei requisiti di
cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero
un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,
l’interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione
della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti
la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano
altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma
5.
Art. 30.
Permesso di soggiorno per motivi familiari.
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di
soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è
rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di
ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso
al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall’articolo 29,
ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da
almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello
Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione
europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di
uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia, ovvero con
straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il
permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per
motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno
dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente
posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si
prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte
del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano
residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi
familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido
titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia
stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l’accesso
ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di
formazione professionale, l’iscrizione nelle liste di collocamento,
lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti
minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa
durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell’articolo 29 ed è
rinnovabile insieme con quest’ultimo.
4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino
italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con
straniero titolare della carta di soggiorno di cui all’articolo 9, è
rilasciata una carta di soggiorno.
5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio
o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al
compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può
essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo
svolgimento di attività di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e
del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli
altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di
diritto all’unità familiare, l’interessato può presentare ricorso al
pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito
l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può
disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli
atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e
da ogni altra tassa. L’onere derivante dall’applicazione del presente
comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall’anno
1998.
Art. 31.
Disposizioni a favore dei minori.
1. Il figlio minore della straniero con questi convivente e
regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o
nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al
compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione
giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole
tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di
età il minore che risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o
nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue
la condizione giuridica di quest’ultimo, se più favorevole. L’assenza
occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il
requisito della convivenza e il rinnovo dell’iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto
nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore
ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della
maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di
salute del minore che si trova nel territorio italiano, può
autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo
di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del
presente testo unico. L’autorizzazione è revocata quando vengono a
cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività
del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la
permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla
rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli
adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta
l’espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, su
richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.
Art. 32.
Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore
età.
1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui
confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo
31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo
2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di
lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il
permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso
dei requisiti di cui all’articolo 23.
Art. 33.
Comitato per i minori stranieri.
1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori
stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di
coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da
rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno e
della giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti
dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un
rappresentante dell’Unione province d’Italia (UPI) e da due
rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative
operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell’interno e della giustizia, sono definiti i compiti del Comitato
di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori
stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono
stabilite:
a) le regole e le modalità per l’ingresso ed il soggiorno nel
territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei
anni, che entrano in Italia nell’ambito di programmi solidaristici di
accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane, nonché per l’affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei
medesimi;
b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell’ambito delle
attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso
e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni
interessate ai fini dell’accoglienza, del rimpatrio assistito e del
ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d’origine o
in un Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non
accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal
Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti
dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l’autorità
giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l’espletamento delle attività di
competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento
degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
ha sede presso il Dipartimento medesimo.
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