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Testo unico delle disposizioni concernenti ladisciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.TITOLO III: DISCIPLINA DEL LAVORO
di Redazione
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in Gazz. Uff., 18 agosto
1998, n. 191, s.o.). — Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
TITOLO III: DISCIPLINA DEL LAVORO
Art. 21.
Determinazione dei flussi di ingresso.
1. L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene
nell’ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui
all’articolo 3, comma 4. Con tali decreti altresì assegnate in via
preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti all’Unione
europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell’interno e il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei
flussi d’ingresso e delle procedure di riammissione. Nell’ambito di
tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di
flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità
nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei
paesi di provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre
prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro
subordinato, di gruppi di lavoratori per l’esercizio di determinate
opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro
i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il
rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite,
in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale sull’andamento dell’occupazione e
dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché
sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione
europea iscritti nelle liste di collocamento.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono
prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in
Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si
iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese,
specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri
requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese
possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il
successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
6. Nell’ambito delle intese o accordi di cui al presente testo
unico, il Ministro degli affari esteri, d’intesa con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati
per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di
origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee
garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l’approvazione
di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre
analoghi progetti anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di
un’anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di
lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità
di collegamento con l’archivio organizzato dall’Istituto nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.
8. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350
milioni annui a decorrere dall’anno 1998.
Art. 22.
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente all’estero deve presentare all’ufficio periferico
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro.
Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, può richiedere l’autorizzazione al lavoro di una o
più persone iscritte nelle liste di cui all’art. 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il
datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le
modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.
3. L’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia l’autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell’articolo 3, comma
4, e dell’articolo 21, previa verifica delle condizioni offerte dal
datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a
quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro
applicabili.
4. Ai fini di cui al comma 3, l’ufficio periferico fornisce
mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il
numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime
classificazioni adottate nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4,
precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all’Unione
europea con quote riservate.
5. L’autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
6. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, ai fini dell’ingresso in
Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve
essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo
Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore previa
esibizione dell’autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta
provvisorio della questura competente.
7. Le questure forniscono all’INPS, tramite collegamenti
telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori
extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, o comunque idoneo per l’accesso al lavoro; l’INPS,
sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un
le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni
avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le
Amministrazioni interessate.
8. Il datore di lavoro deve altresì esibire all’ufficio periferico
del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.
9. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per
privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente
residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in
possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde
il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle
liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso
di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un
anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di
comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, anche ai fini
dell’iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento
con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o
annullato, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con
l’ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni.
11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali,
dall’articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigilanza di
un accordo di reciprocità. I lavoratori extracomunitari che abbiano
cessato l’attività lavorativa in Italia e lascino il territorio
nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non
sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei
contributi che risultino versati in loro favore presso forme di
previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attività di lavoro in Italia.
13. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all’estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per
l’impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può
inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i
corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica.
Art. 23.
Prestazione di garanzia per l’accesso al lavoro.
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che
intenda farsi garante dell’ingresso di uno straniero, per
consentirgli l’inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare
entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all’articolo
3, comma 4, apposita richiesta normativa, alla questura della
provincia di residenza, la cui autorizzazione all’ingresso
costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il
richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo
straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e
l’assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno.
L’autorizzazione all’ingresso viene concessa, se sussistono gli altri
requisiti per l’ingresso, nell’ambito delle quote stabilite e secondo
le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento
programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa
consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento,
un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel
mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le
regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali,
gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore
dell’immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti
patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare
con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con
i Ministri dell’interno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo
stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di
tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a
prestare la suddetta garanzia.
3. la prestazione di garanzia per l’accesso al lavoro è ammessa
secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale
stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun
soggetto può prestare in un anno.
4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei
decreti di cui all’articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le
modalità stabiliti da detti decreti, i visti d’ingresso per
inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di
lavoratori stranieri residenti all’estero e iscritti in apposite
liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
con graduatoria basata sull’anzianità di iscrizione. Il regolamento
di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al
presente comma.
Art. 24.
Lavoro stagionale.
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornate in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei
loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di
lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono
presentare all’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta
nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano
una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può essere
effettuata nei confronti di una o più persone iscritte nelle liste di
cui all’articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti
nel regolamento di attuazione.
2. L’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia l’autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di
ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L’autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità
minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei
settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata
del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di
lavori di più breve periodo da svolgersi presso diversi datori di
lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per
il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non
abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale
in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le Commissioni regionali per l’impiego possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con
gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l’accesso
dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati.
Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e
normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori
italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della
manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per
favorire l’attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure
complementari relative all’accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori
di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato o annullato, è punito ai sensi dell’articolo 22, comma 10.
Art. 25.
Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali.
1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché
della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di
previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei
settori di attività:
a) assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l’assegno per il nucleo
familiare e per l’assicurazione contro la disoccupazione
involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura
pari all’importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e
alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono
destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei
lavoratori di cui all’articolo 45.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti
i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al
comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento
dell’attività lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le
disposizioni dell’articolo 22, comma 11, concernenti il trasferimento
degli stessi all’istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non
sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro
liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato. é
fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione
contributiva in caso di successivo ingresso.
Art. 26.
Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.
1. L’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
all’Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello
Stato un’attività non occasionale di lavoro autonomo può essere
consentito a condizione che l’esercizio di tali attività non sia
riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una
attività industriale, professionale, artigianale o commerciale,
ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a
cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse
adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge
italiana per l’esercizio della singola attività, compresi, ove
richiesti, i requisiti per l’iscrizione in albi e registri; di essere
in possesso di una attestazione dell’autorità competente in data non
anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi
al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per
l’esercizio dell’attività che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all’Unione europea deve comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un
reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al
livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da
parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente
soggiornati nel territorio dello Stato.
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l’Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso
dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla
osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno e
del Ministero eventualmente competente in relazione all’attività che
lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di
ingresso per lavoro autonomo, con l’espressa indicazione
dell’attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 21.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato
o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della
domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato
entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
Art. 27.
Ingresso per lavoro in casi particolari.
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
precedenti, autorizzati nell’ambito delle quote di cui all’articolo
3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari
modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro,
dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori
stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società
aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di
società estere che abbiano la sede principale di attività nel
territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del
commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società
italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in
Italia un incaricato accademico o un’attività retribuita di ricerca
presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in
Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso
all’estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo
pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea residenti all’estero che si trasferiscono in Italia, per la
prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di
formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche
prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese
operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi
temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere
funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato,
tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano
terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità
stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di
lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede
all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano
temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o
giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di
effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di
contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o
aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’art.
1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e
delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti
all’estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o
private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali
o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di
attività sportiva professionistica presso società sportive italiane
ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia
e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o
periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in
vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un
lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di
mobilità di giovani o sono persone collocate
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i
lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti
alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla
realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita
autorizzazione rilasciata dall’ufficio speciale per il collocamento
dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che
provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla
osta provvisorio dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza.
L’autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale
artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori
a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel
territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a
svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo
non possono cambiare settore di attività né la qualifica di
assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo
ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per
il rilascio dell’autorizzazione prevista dal presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.
4. Il regolamento di cui all’articolo 1 contiene altresì norme per
l’attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore
relativamente all’ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri
occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o
di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L’ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non
appartenenti all’Unione europea è disciplinato dalle disposizioni
particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli
Stati confinanti.
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