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Testo unico delle disposizioni concernenti ladisciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.ART. 39. Accesso ai corsi delle università per gli immigrati

di Redazione

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in Gazz. Uff., 18 agosto
1998, n. 191, s.o.). — Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
ART. 39. Accesso ai corsi delle università per gli immigrati

1. In materia di accesso all’istruzione universitaria e di relativi
interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di
trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e
con le modalità di cui al presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro
disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento
degli obiettivi del documento programmatico di cui all’articolo 3,
promuovendo l’accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui
all’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto
degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo
all’inserimento di una quota di studenti universitari stranieri,
stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità
studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di
accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento
del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di
studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia
di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o
stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in
luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di
sostentamento da parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di
studio e l’esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro
subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;
c) l’erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti
stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in
coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla
normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e
senza obbligo di reciprocità;
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello
straniero ai fini dell’uniformità di trattamento in ordine alla
concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri
che intendono accedere all’istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal
regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate
dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il
Ministro dell’interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria
degli studenti stranieri residenti all’estero. Lo schema di decreto è
trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i
successivi trenta giorni.
5. é comunque consentito l’accesso ai corsi universitari, a parità
di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di
carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli
stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia o, se conseguito all’estero,
equipollente.

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