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Testate online nuove tendenze e vecchi dubbi
Lobbligo di registrazione per le testate online resta un interrogativo irrisolto per molte realtà del volontariato e del Terzo settore che fanno informazione.
La querelle sull?obbligo di registrazione per le testate online, che si è scatenata all?indomani della pubblicazione della legge 62 del 2001, resta un interrogativo irrisolto per molte realtà del volontariato e del Terzo settore che fanno informazione. Un numero crescente di associazioni oggi è in grado di offrire sui propri siti notizie, approfondimenti e testimonianze che possono andare incontro, tra l?altro, ad altri problemi: dalla diffamazione alla questione della privacy. Vita ha fatto il punto con Ruben Razzante, docente di Diritto europeo dell?informazione all?Università Cattolica di Milano.
Non è ancora possibile mettere la parola fine all?ampio dibattito scaturito, proprio un anno fa, dalla nuova legge sull?Editoria. La questione della registrazione delle testate giornalistiche online (categoria in cui si riconoscono, con sfumature diverse, molti siti associativi e non profit) potrà forse essere chiarita solo con l?emanazione, entro l?1 marzo 2003, del decreto legislativo di attuazione della delega. In queste ultime settimane, a complicare la confusione interpretativa è intervenuta la legge del 26 marzo 2002, n. 39 (una delega per l?attuazione di disposizioni comunitarie), che all?art. 31 stabilisce: «deve essere reso esplicito che l?obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta». Si dovranno registrare, dunque, solo le testate che vogliono avvalersi delle opportunità di finanziamento e di credito previste dalla legge 62?
«Lo vedremo dai decreti attuativi. Nel frattempo, ritengo che l?estensione dell?obbligo di registrazione alle testate giornalistiche online porti con sé una tutela fondamentale sia per i consumatori sia per gli operatori» interviene Razzante, che ha appena pubblicato per Cedam un Manuale di diritto dell?informazione e della comunicazione, che raccoglie le ultime novità normative, dottrinali e giurisprudenziali in materia di informazione e comunicazione. L?obbligo di registrazione, secondo la l. 62, dipende da due elementi: l?aggiornamento costante e periodico delle notizie e la presenza di una testata identificativa, anche all?interno di un portale. «Non ricadono in quest?obbligo i siti che fanno pubblicità commerciale, né quelli che garantiscono un servizio di ?consigli e pareristica?. «L?equiparazione alle regole delle testate cartacee garantisce il consumatore/utente che un direttore responsabile abbia vagliato gli articoli messi in rete e se ne assuma la responsabilità» prosegue Razzante. «Allo stesso tempo, tutela chi lavora in queste testate online, consentendone l?inquadramento con un contratto giornalistico». Ciò non esclude la possibilità, per i tanti siti associativi, di pubblicare informazioni e testimonianze di collaboratori: «L?articolo 21 della Costituzione garantisce la libertà di manifestazione del pensiero» dice Razzante, «pertanto, nessuna legge potrà mai vietare a qualcuno di scrivere la propria opinione. Internet amplia gli spazi di democrazia, non li comprime: la controinformazione si potrà fare comunque, ovviamente senza violare norme penali». E qui veniamo al trattamento della diffamazione online: «L?orientamento dominante, in giurisprudenza, è quello di applicare le stesse pene pecuniarie e detentive previste dal codice penale».
Più complessa è la questione della tutela della privacy. I giornalisti sono vincolati alle norme del Codice deontologico (previsto all?art. 25 della l. 675/96), «e con essi anche, a norma dell?art. 13 di tale codice, «chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica» spiega Razzante. «Perciò anche chi scrive senza essere né pubblicista né professionista ricade sotto la disciplina del codice deontologico, che semplifica le procedure di trattamento dei dati personali. In caso di querela, però, a questo soggetto non saranno applicate le sanzioni stabilite dall?Ordine dei giornalisti, ma quelle generali previste dalla l. 675, che sono pecuniarie e detentive».
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