Non profit

Testamento consapevole a favore del non profit

Un'utile guida ai lasciti in beneficenza

di Redazione

«Fare testamento è un atto di grande responsabilità.
Non è incompatibile con la tutela dei legittimi eredi
e può contribuire a realizzare un progetto di vita»
Nicoletta Scherillo, notaio
È esigenza sempre più diffusa e sentita quella di sostenere, in vita o dopo la morte, enti o associazioni non profit. La volontà di rendere disponibile tutto o parte del proprio patrimonio, dopo la morte e per uno scopo determinato, è un interesse che la legge tutela, offrendo al cittadino più strumenti per realizzarla. Tra questi il più importante e diffuso è il testamento.Il lascito è destinato di solito per motivi benefici, umanitari, culturali, religiosi e ha per destinatari enti non profit, fondazioni, associazioni mutualistiche, ospedali, istituti confessionali, parrocchie, ordini eccetera, attraverso il testamento che può essere disposto da qualsiasi persona, purché maggiorenne e capace d’intendere e di volere. Si può scegliere di lasciare una somma di denaro, anche piccola, un bene mobile o immobile. Esistono diversi tipi di testamento: i più diffusi sono quello pubblico e l’olografo. Il testamento pubblico è quello ricevuto dal notaio che, alla presenza di due testimoni, ascolta le ultime volontà del testatore e le traduce per iscritto in espressioni giuridicamente corrette. Il testamento olografo, invece, è scritto tutto di pugno dal testatore (non sono ammessi quelli scritti a macchina), datato e sottoscritto. Ciò non toglie che sia opportuno chiedere consiglio al notaio non solo per scriverlo (soprattutto quando coinvolge lasciti per fini sociali a enti, costituiti o da costituire) ma anche per conservarlo al fine di evitarne smarrimento e falsificazioni. Se la persona che intende fare testamento ha figli, coniuge (anche legalmente separato) o genitori, una parte del patrimonio è comunque riservata a loro (cosiddetti legittimari).
Esiste poi il testamento segreto, che viene redatto dal testatore, posto in una busta sigillata e consegnato al notaio alla presenza di due testimoni. In questo caso, il notaio redige un verbale di deposito e lo conserva fino al momento dell’apertura.
È importante ricordare che qualsiasi tipo di testamento può essere modificato o revocato in ogni momento della vita del testatore.
Sono due i tipi di lasciti previsti dal Codice civile: a titolo di eredità o di legato. Semplificando si può dire che si ha il legato quando vengono lasciati singoli beni, mentre si ha il lascito a titolo di eredità quando si lascia una quota del proprio patrimonio. La differenza sostanziale è che gli eredi rispondono anche dei debiti del defunto, mentre i legatari no. Così, sarà legatario colui al quale lascio la mia automobile d’epoca, mentre saranno eredi colui o coloro ai quali lascio tutto o parte del mio patrimonio, sia per la parte attiva (cioè beni mobili, immobili o denaro) sia per i debiti ad essa collegati.
Inoltre, nel lascito è possibile imporre al beneficiario determinati oneri: ad esempio «lascio all’associazione Amici del cane il negozio al piano terra, a condizione che lo destinino a rifugio per gli animali randagi della mia città». Infine, uno dei vantaggi del testamento è che produce i suoi effetti solo dopo la morte del testatore: non ci si impoverisce in vita e si può sempre cambiare idea. Nell’esempio appena fatto, quindi, il testatore rimarrà proprietario del negozio finché sarà in vita, a prescindere dalla forma utilizzata.

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