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Testamento biologico. Emendati gli articoli del ddl calabrò

Conclusa la votazione sulle proposte di modifica agli articoli del ddl Calabrò. Entro stasera lo scrutinio finale

di Chiara Cantoni

Le dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) non saranno più vincolanti. Almeno stando al provvedimento sul testamento biologico a cui l’Aula del Senato si appresta a dare il via libera nel pomeriggio. È una delle novità introdotte con gli emendamenti approvati ai 9 articoli del testo Calabrò. Ora è atteso il voto finale, in programma per il pomeriggio a partire dalle 17. «È stata una buona maratona», commenta il presidente del Senato, Renato Schifani, chiudendo la seduta.

Emendamenti approvati – articoli 1 e 2

Semaforo verde a sei proposte di modifica relative al 1° articolo del disegno di legge sul fine vita, tre delle quali sfornate dal Pd, le altre tre dal Pdl. 
Una, proposta da Francesco Rutelli, prescrive che alla tutela della vita e della salute deve essere indirizzata non solo l’attività medica ma anche quella «di assistenza alla persona». Altri due emendamenti, firmati da Claudio Gustavino (Pd), riguardano la non vincolatività del consenso informato e correggono la dizione: la legge «garantisce», con la legge «riconosce», limitandola ai «trattamenti sanitari» anziché agli «atti medici». Una quarta modifica è a firma di Michele Saccomanno (Pdl) ed estende il rispetto della dignità della persona «alle applicazioni della tecnologia e della scienza». Il quinto emendamento approvato, proposto da Domenico Nania e già ribattezzato anti-contenziosi, cambia il passaggio del Ddl che prevede la partecipazione del paziente all’identificazione delle cure (lettera ‘d’ del comma 1). L’ultima modifica viene da Laura Bianconi, sempre del Pdl, e limita il divieto di trattamenti straordinari, non adeguati e non efficaci, ai pazienti «in condizione di morte prevista come imminente».

Undici invece le proposte di modifica accolte al seondo articolo del ddl Calabrò: soltanto due dell’opposizione, una delle quali di Francesco Rutelli, che relativamente al consenso informato impone che nel caso di paziente minorenne, questi sia consultato dagli esercenti la potestà, la parentela o la tutela, prima di prendere la loro decisione.
Emendamenti non approvati – Articolo 3

Non passano, nell’Aula del Senato, durante la seconda giornata di votazioni agli emendamenti al ddl Calabrò, quelli volti a sopprimere il comma 6 dell’articolo 3, ovvero il passaggio che vieta la sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali, riconosciuti come forme di sostegno vitale. Nonostante il voto segreto, quindi, sul punto più caldo del dibattito, la maggioranza tiene: gli emendamenti soppressivi totalizzano 164 voti contrari, 105 favorevoli e 9 astensioni.
A chiedere l’attenzione sulle     quattro proposte di modifica relative al comma 6 (una delle quali firmata da Umberto Veronesi), è stata la senatrice radicale e vice presidente del Senato, Emma Bonino, secondo cui mantenere il passaggio intatto avrebbe voluto dire «consegnare il corpo a uno Stato», rinunciando all’habeas corpus. «Una rinuncia non ammissibile», ha incalzato, preconizzando «l’obbligo del sondino a vita». «Mai si dovrebbe consentire allo Stato di disporre del corpo dei cittadini, non è un problema sanitario, né tanto meno un problema tra laici e cattolici o destra e sinistra».
Non passa neppure l’emendamento a prima firma Finocchiaro volto a introdurre la possibilità di sospendere l’alimentazione artificiale qualora fosse previsto nelle dichiarazioni anticipate di trattamento. La proposta di modifica, sulla quale è stato chiesto il voto segreto, ha ottenuto 122 voti favorevoli e 153 contrari. Tre gli astenuti. Nell’illustrare la proposta, la presidente dei senatori Pd ha sottolineato come nell’emendamento nutrizione e idratazione fossero considerate forme di sostegno vitale, e assicurate sempre e comunque al paziente in qualunque fase della vita. Introducendo tuttavia «l’eccezionalità» del caso in cui la sospensione di idratazione e nutrizione sia espressamente oggetto delle Dat. «Un ponte lanciato tra due mondi, tra due diversi modi di concepire le libertà, i valori, la Vita», lo ha definito la Finocchiaro, rimarcando così gli sforzi compiuti dall’opposizione per trovare un punto di incontro con la maggioranza.

Emendamenti approvati – articolo 3

Fra le modifiche approvate, invece, l’eliminazione del riferimento letterale all’accanimento terapeutico, con la soppressione del comma 3 dell’articolo 3. Un emendamento richiesto dal capogruppo del Pdl in commissione Sanità, Michele Saccomanno, approvato con 160 voti favorevoli, 113 contrari e 6 astenuti. Nel comma eliminato si prevedeva la possibilità, nell’ambito della Dichiarazione anticipata di trattamento (Dat), di rifiutare terapie con potenziale carattere di accanimento terapeutico o ritenute dal medico di possibile giovamento. «Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica», si legge nel comma ora soppresso, «dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, abbiano potenziale, ma non evidente carattere di accanimento terapeutico».
Un secondo riferimento all’accanimento terapeutico è stato cancellato, sempre dall’articolo 3 del ddl, con l’approvazione di un’altra proposta di modifica, a prima firma di Fosson (Udc-Svp e
autonomie). L’emendamento sopprime la seconda parte del comma 5 dell’articolo 3, che recitava: «In assenza di dichiarazioni anticipate di trattamento sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute, ad eccezione esclusiva di quelle configurate come accanimento terapeutico».

Emendamenti approvati – articolo 4

La vincolatività delle Dat sparisce dal provvedimento con un emendamento a prima firma Antonio Fosson (Udc), approvato dall’Aula con 136 voti favorevoli e 116 contrari. «Questo è il bacio della morte alla legge sul testamento biologico, da stamane ufficialmente carta straccia. La non vincolatività delle dichiarazioni anticipate di trattamento, decisa con un emendamento approvato dall’Aula, va contro il parere espresso su questo testo dalla Commissione Giustizia del Senato». Così il senatore Pd, Ignazio Marino, punta il dito sulla proposta di modifica al comma 1 dell’articolo 4 del provvedimento.

Non più cinque anni di validità, ma tre, per le dichiarazioni anticipate di
trattamento (Dat). È l’altra novità introdotta all’articolo 4, grazie a un emendamento a prima firma Bianconi. Un’altra conquista dell’opposizione in Commissione Sanità naufragata in Aula, che oggi torna al testo iniziale stabilendo che le dichiarazioni avranno la validità di soli tre anni.

Emendamento approvati – articolo 5

Licenziato anche l’articolo 5 del ddl Calabrò sul testamento biologico, con una riformulazione messa a punto dallo stesso relatore che introduce l’assistenza domiciliare per i pazienti in stato vegetativo. «Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta le Linee guida cui le Regioni si conformano nell’assicurare l’assistenza domiciliare per i soggetti
in stato vegetativo permanente».

Emendamenti – articolo 6

Il Senato procede spedito nelle votazioni. L’Aula di Palazzo Madama ha approvato, senza apportare sostanziali cambiamenti, l’articolo 6 che regola la nomina di un
fiduciario che potrà interagire con il medico agendo nell’interesse del paziente.
L’articolo è stato approvato con 151 voti a favore, 116 contrari e due astenuti. Alle 17 è in programma la diretta tv per le dichiarazioni di voto e la votazione finale. La diretta televisiva è stata chiesta ieri dal Pd e decisa dalla conferenza dei capigruppo.

Emendamenti – articolo 7, 8, 9

Via libera agli ultimi tre articoli del ddl Calabrò sul testamento biologico. Si tratta dell’articolo 7 che regola il ruolo del medico, l’articolo 8 che disciplina l’autorizzazione giudiziaria e, infine, le disposizioni finali che prevedono – tra le altre cose – l’istituzione di un Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat)
nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico, di cuititolare sarà il ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

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