Leggi

Terzo settore, il superbonus 110% è applicabile a tutti gli immobili

Gli ultimi chiarimenti dalle risposte agli interpelli presentati all'Agenzia delle Entrate nello scorso mese di gennaio. In pratica Onlus, OdV o Aps potranno quindi richiedere il superbonus non solo per gli immobili destinati a civile abitazione ma anche per qualsiasi altro edificio da loro occupato a prescindere dalla categoria catastale e dalla destinazione d’uso urbanistica dello stesso, rispettando comunque le altre indicazioni richieste dalla legge

di Francesca Giani

Con il decreto rilancio (DL 34/2020 convertito nella L. 77/2020, legge di bilancio 2021 L. 178/2020) è stato introdotto il superbonus 110% che offre anche ad Onlus, OdV e Aps [1] la possibilità di godere di detrazioni del 110% per lavori edili di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico e installazione di impianti fotovoltaici sempreché rispettino precise indicazioni (si veda sia il sito dedicato www.governo.it/superbonus che la guida dell’Agenzia delle entrate).

Finora non era chiaro se gli Ets dovessero o meno limitare i loro interventi agli immobili residenziali, così come previsto per gli altri soggetti ammessi a tale beneficio. L’Agenzia delle Entrate nello scorso mese di gennaio con le risposte agli interpelli n. 14 e 64 [2] ha provveduto a chiarire che “Per detti soggetti (Onlus, OdV e Aps), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull'intero edificio o sulle singole unità immobiliari.”

Onlus, OdV o Aps potranno quindi richiedere il superbonus non solo per gli immobili destinati a civile abitazione ma anche per qualsiasi altro edificio da loro occupato (ad esempio palestre, scuole, residenze collettive, sedi di associazioni, ambulatori e così via) a prescindere dalla categoria catastale e dalla destinazione d’uso urbanistica dello stesso, rispettando comunque le altre indicazioni richieste dalla legge.

Il legislatore riconosce agli Ets un ambito di applicazione ben più ampio che per gli altri soggetti beneficiari, che si amplia anche al non avere limitazione al numero degli immobili ai quali applicare il superbonus. [3] Si tratta di un passo importante, che speriamo possa essere affiancato da ulteriori politiche di sostegno al riuso dell’ampio patrimonio sottoutilizzato o abbandonato presente in Italia vocato all’inclusione sociale e alla generatività.

Si ricorda inoltre che è possibile applicare il superbonus non solo agli immobili di proprietà ma anche a quelli detenuti grazie ad altro titolo, incluso affitto o comodato,[4] circostanza diffusa tra Onlus, OdV e Aps che spesso occupano immobili di cui non sono proprietarie.

I punti critici relativi alla possibilità per gli Ets di richiedere il superbonus per categorie catastali diverse da quella residenziale e per immobili detenuti con titolo diverso dalla proprietà rilevati a luglio hanno trovato soluzione. [5] Permangono due problemi: tempo e soldi.

Per quanto riguarda il limite temporale la legge di bilancio ha prorogato la scadenza al 30 giugno 2022. Quindi, a meno di ulteriori e necessarie proroghe, il tempo è breve, anzi brevissimo. Se interessati è opportuno muoversi rapidamente.

Per quanto riguarda l’aspetto economico “i limiti di spesa restano invariati anche per gli Ets al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nel medesimo articolo 119, ovvero, tenendo conto della natura degli immobili (edificio in condominio, ecc.) e del tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzioni impianto di riscaldamento, ecc.)”. [6] Ovvero il tetto massimo previsto dal superbonus e calcolato per una unità immobiliare ad uso abitativo potrebbe risultare esiguo per un bene in uso ad un ETS spesso di dimensioni superiori a quelle di una abitazione. Inoltre le 3 possibilità previste per accedere al superbonus 110% (A- la fruizione diretta della detrazione d’imposta per la quale ogni soggetto dovrà valutare preventivamente la propria «capienza di imposta», che dovrà comprendere lo scomputo dell’imposta dovuta; B- il contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi – cd. sconto in fattura-; C- la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante) contengono delle difficoltà applicative intrinseche dovute la prima alla disponibilità economica e fiscale dell’ente, la seconda alla disponibilità economica e finanziaria dei fornitori e la terza alla effettiva possibilità di accesso alla cessione del credito di imposta presso banche o finanziarie.

È evidente che una campagna di efficientamento energetico “che prevede la possibilità di effettuare i lavori a costo zero per tutti i cittadini”, come riporta il sito del Governo ed essa dedicato, necessiterebbe di una programmazione diversa da quella applicata: il tempo previsto è troppo breve. Inoltre sarebbe stato opportuno prevedere delle azioni specifiche per favorire il riuso degli immobili inutilizzati o sotto utilizzati, specialmente per quelli da valorizzare socialmente modificando i tetti di spesa per questi interventi. Rallegra l’apertura dell’applicazione del superbonus a tutti gli immobili degli Ets ma l’efficacia della legge è ancora da verificare.

Il superbonus 110% è sempre più chiaro, ma quanti e quali Ets lo stanno applicando e con quali strumenti?


[1] Con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, la circolare 22 dicembre, n.30/E ha chiarito che nel comma 9, lettera d-bis) dell'articolo 119 del decreto Rilancio viene stabilito che l'agevolazione si applica, tra l'altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.383.

[2] Risposte agli interpelli all’Agenzia delle Entrate: n. 14 del 7 gennaio 2021 e la n. 64 del 28 gennaio 2021

[3] “Non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 in merito alla possibilità di fruire del superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.” Dal sito governo.it/nèode/15981

[4] Circolare – Possono godere del Suberbonus 110% sia chi possiede l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ed anche chi detiene l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario

[5] http://www.vita.it/it/article/2020/07/11/superbonus-unoccasione-per-gli-enti-di-terzo-settore-a-patto-che/156173/

[6] http://www.governo.it/node/15981

In apertura foto di © Fabio Mazzarella/Ag. Sintesi

Nessuno ti regala niente, noi sì

Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.