Politica
Terrorismo: varato il pacchetto sicurezza. Una scheda
Oggi dal Consiglio dei Ministri. Una scheda
di Redazione
Nuovi reati, come quelli di arruolamento e addestramento per finalita’ di terrorismo, o di istruzione alla preparazione e all’uso di materiale esplosivo. Misure per sottrarre le forze di polizia ai compiti di notifica, o alla vigilanza di obiettivi sensibili (metropolitane, stazioni, porti), affidati a guardie giurate. Prelievo coattivo della saliva per l’estrazione del Dna dei sospetti terroristi, che possono essere trattenuti fino a 24 ore (non piu’ solo 12) per l’identificazione. Rilascio del permesso di soggiorno (che sara’ anticontraffazione) per gli stranieri che collaborano con la giustizia ed espulsioni piu’ facili per chi e’ sospettato di agevolare cellule terroristiche.
Queste alcune delle misure del pacchetto-sicurezza antiterrorismo varato oggi dal Consiglio dei ministri: un decreto legge che prevede anche la possibilita’ di congelare i beni dei presunti terroristi, misure riguardanti il controllo del traffico telefonico e di internet la costituzione di specifiche task force di carabinieri, polizia e guardia di finanza. Questo il dettaglio del provvedimento.
L’articolo 1, come ha spiegato lo stesso ministro Pisanu, ”prevede di estendere al contrasto del terrorismo le misure gia’ esistenti per la lotta alla criminalita’ organizzata in materia di colloqui investigativi”.
Con l’articolo 2 si introduce la possibilita’ di concedere un permesso di soggiorno di almeno un anno rinnovabile agli stranieri che collaborano con la giustizia, in modo da consentire loro di rimanere sul territorio nazionale. Se l’aiuto risulta determinante, viene prevista anche la possibilita’ di concedere la carta di soggiorno. Sia il permesso che la carta di soggiorno possono essere revocati se lo straniero ne abusa. Con l’articolo 3 e’ prevista una espulsione piu’ rapida da parte del ministro dell’Interno e dei prefetti nei confronti degli stranieri che risultino, rispettivamente, pericolosi per la sicurezza nazionale o che potrebbero in qualsiasi modo agevolare organizzazioni terroristiche o la loro attivita’. Nei confronti degli stranieri che collaborano puo’ essere sospeso il provvedimento di espulsione.
L’articolo 4 ”conferisce al presidente del Consiglio – ha spiegato Pisanu – il potere di delegare il Sisde e il Sismi a chiedere direttamente al magistrato l’autorizzazione a fare intercettazioni telefoniche preventive”. Con l’articolo 5 si rafforza il quadro investigativo delle attivita’ antiterroristiche, prevedendo che il ministro dell’Interno possa costituire apposite unita’ investigative interforze per esigenze connesse ad indagini per delitti di terrorismo di rilevante gravita’. Queste task force di carabinieri, polizia e guardia di finanza vengono messe a disposizione dei pubblici ministeri.
L’articolo 6, invece, si occupa del controllo telefonico e di internet, ”non puntando al contenuto delle informazioni – ha detto Pisanu – bensi’ al traffico”. In particolare, con esclusione dei contenuti delle comunicazioni, si stabilisce che i dati relativi al traffico telefonico e telematico non vengano cancellati fino al 31 dicembre 2007. Viene inoltre facilitata l’identificazione degli acquirenti delle schede telefoniche elettroniche in quanto si prescrive che all’atto dell’acquisto venga esibito un documento di riconoscimento. Si conferma, infine, che l’utilizzazione dei dati avviene su autorizzazione dell’autorita’ giudiziaria. La materia e’ integrata dall’articolo 7, il quale prevede una apposita licenza di polizia rilasciata dal questore per gli esercizi pubblici e per i circoli privati con terminali internet a disposizione del pubblico.
Una particolare attenzione e’ stata riservata dal decreto (articolo 8) alla disciplina del materiale esplosivo, che viene ulteriormente irrigidita per l’importazione, la commercializzazione, il trasporto e l’impiego, con particolare riguardo ai detonatori che possono essere facilmente nascosti. Viene anche introdotto il delitto di addestramento e di istruzione alla preparazione e all’uso di materiale esplosivo, di armi da guerra, di aggressivi chimici e batteriologici nonche’ di altri congegni micidiali.
L’articolo 9 interviene sulle attivita’ di volo, per le quali il ministro dell’Interno puo’ disporre particolari limitazioni anche nei confronti di coloro che siano gia’ in possesso di una specifica abilitazione. L’articolo 10 prolunga da 12 a 24 ore il termine del fermo per la identificazione di persone sospette. Si prevede un’aggravante per le dichiarazioni false rese da persone indagate e il delitto di uso, detenzione e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Sempre nello stesso articolo si prevede che il pubblico ministero possa autorizzare la polizia giudiziaria a compiere accertamenti sul Dna attraverso ”il prelievo coattivo” della saliva ”nel rispetto della dignita’ personale del soggetto”.
L’articolo 11 stabilisce che il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata, con caratteristiche anti contraffazione. All’articolo 12, per impedire che chi ha commesso reati sotto falso nome possa godere di benefici penali, si stabilisce l’obbligo per il giudice di accertare anche i precedenti a carico dell’imputato sotto altre false identita’, vale a dire di controllare tutti gli alias fino in fondo. Questo, ha detto Pisanu, ”perche’ i nomi precedenti con cui sono stati altre volte condannati sfuggono talvolta al controllo”. Con l’articolo 13 vengono ampliati i casi di arresto obbligatorio nella flagranza di delitti commessi per finalita’ di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e si interviene sull’arresto facoltativo in flagranza in caso di uso di documenti di identita’ falsi e detenzione o fabbricazione di questi documenti. L’articolo 14 integra la disciplina delle misure di prevenzione ripristinando l’arresto fuori flagranza per la violazione agli obblighi della sorveglianza speciale. Prevede inoltre la segnalazione al procuratore della Repubblica per l’adozione di provvedimenti provvisori di congelamento dei beni, in modo da impedire che questi beni o le risorse a disposizione di organizzazioni terroristiche possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento delle stesse organizzazioni.
L’articolo 15 introduce i nuovi reati di arruolamento e di addestramento per finalita’ di terrorismo, con pene fino ad un massimo di 15 e 10 anni. Si tratta, sottolinea Palazzo Chigi, di nuove fattispecie delittuose ”che incriminano non solo le attivita’ di addestramento per l’acquisizione delle cosiddette ‘tecniche del terrore’, ma anche quelle di arruolamento di persone da avviare alla commissione di azioni terroristiche”. Queste norme, ad avviso del Governo, ”consentiranno di punire anche condotte compiute senza l’uso di violenza ed al di fuori degli ordinari contesti associativi che connotano le attivita’ terroristiche”. Con lo stesso articolo vengono inoltre recepite nel codice penale le definizioni di atto terroristico gia’ adottate nelle sedi europee e internazionali. L’articolo 16 definisce quali sono i casi in cui e’ obbligatoria l’autorizzazione del ministro della Giustizia per procedere nei reati di terrorismo internazionale.
L’articolo 17 detta norme per ridurre gli oneri della polizia giudiziaria in materia di notifica ed altre incombenze giudiziarie allo scopo di poter far fronte con tutte le risorse disponibili agli impegni primari di contrasto al terrorismo e alla criminalita’ diffusa. ”Attualmente – ha spiegato Pisanu – da 3.500 a 4.000 operatori delle forze dell’ordine sono quotidianamente impiegati per notificare atti giudiziari”. Ora questo compito verra’ ”limitato soltanto a reati piu’ gravi, quelli di mafia e di terrorismo. La funzione per le altre notifiche verra’ svolta da altri soggetti”. Con l’articolo 18 viene consentito in ambito portuale, nelle stazioni ferroviarie, della metropolitana e dei trasporti urbani di linea l’affidamento di servizi di sicurezza sussidiaria alle guardie giurate e agli istituti di vigilanza privata. Anche qui lo scopo finale e’ quello di concentrare le forze di polizia sulle attivita’ istituzionali di sicurezza ‘primaria’.
L’ultimo articolo, il 19, conferisce al ministro dell’Interno il potere di autorizzare il capo della polizia, in situazioni di emergenza grave, a derogare dalle disposizioni vigenti in materia di spesa, ”ma sempre in stretta correlazione – afferma Pisanu – con l’autorita’ del ministro dell’Economia”.
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