Tax expenditures!! Se per molti di voi tale termine suona come l’ulteriore inglesismo tecnico che dice poco o niente, sappiate che potrebbe divenire presto un vocabolo centrale nel dibattito politico ed economico italiano, con importanti riflessi su tutto il comparto del Terzo settore.
Volendo semplificare, si riferisce all’insieme delle agevolazioni fiscali all’interno del nostro sistema tributario. La Commissione nominata dall’allora Ministro dell’Economia Giulio Tremonti e presieduta da Vieri Ceriani, ne ha censito un elenco di più di 700 disposizioni normative per un impatto sul Bilancio dello Stato pari a circa 253 miliardi, ovvero il 17% circa del Pil italiano.
Basta farsi due calcoli ed è possibile arrivare a quantificare l’impatto economico che hanno le agevolazioni fiscali a favore del Terzo settore [1] sul Bilancio dello Stato: circa un miliardo di euro attraverso una selva intricata di circa 80 disposizioni normative!!
Tanto? Dipende!
Tanto, se confrontati con la copertura economica che il Governo Letta sta cercando rispetto alle modifiche riguardanti la tassazione immobiliare (abolizione Imu e Tax Service).
Pochi se confrontati con l’impatto economico che l’Economia civile ha sul PIL europeo secondo la Commissione europea: ovvero un 10% del Pil che tradotto in soldoni italiani vuol dire qualcosa come 150 miliardi di euro, al netto dei benefici sociali e di quelli in termini di Risparmio per la Spesa pubblica.
Avete capito bene: rapporto di 1 su 150!
È chiaro che quella selva di agevolazioni andrebbe, come si suol dire, “rimodulata”, possibilmente attraverso una riforma organica e non attraverso l’ennesimo ritocco normativo confusionario ed isolato. Ma certamente andrebbe evitato il rischio di tagli lineari come quelli che erano stati introdotti dalla c.d. “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 40 co. 1-ter del DL n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011.
Tale norma prevedeva che:
I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’allegato C-bis[2] sono ridotti del 5 per cento per l’anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall’anno 2014. Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
La clausola di salvaguardia serviva a reperire le risorse necessarie al rispetto dei vincoli di bilancio che in quel momento ci venivano chiesti a livello internazionale.
Con una serie di alterne vicende quella clausola è stata sostituita da un’altra che oggi prevede l’innalzamento dell’Iva dal 21 al 22% in caso di mancato reperimento dei soldi necessari.
Ebbene si tratta di una partita importante sulla quale, a mio modesto avviso, incide ancor di più l’urgenza di un ripensamento delle ragioni e del sistema di “fiscalità agevolativa” per il non profit.
La fiscalità compensativa di cui parla il Position Paper del Comitato i3S sull’impresa sociale 3.0[3], s’inserisce in questa linea.
Occorre un fuori schema che ribalti la prospettiva della fiscalità di vantaggio, rimarcando il fatto che nel rapporto tra Stato e Terzo Settore, il vantaggio è reciproco, se non addirittura inverso.
È lo Stato che dovrebbe compensare i vantaggi economici e sociali assicurati dal Terzo settore.
Scenario futurista o futuribile? Dipende!
Dipende, tra le altre cose, dalla capacità politica che avranno le rappresentanze del Terzo Settore nell’accentuare tale prospettiva e dalla capacità manageriale che avrà il Terzo Settore di puntare sulla misurazione e rendicontazione puntuale di tale impatto sociale. Sotto quest’ultimo profilo, lo sviluppo dell’impresa sociale e la riforma della sua normativa potrebbero servire da volano.
In base a questi due presupposti, quello scenario potrebbe apparire più concreto.
Buona strada!!
[1] Riguardanti il regime di deduzione/detrazioni per le erogazioni liberali al non profit, le norme agevolative inerenti gli enti non commerciali e quelle relative al mondo cooperativo.
[2] Ovvero l’elenco delle tax expenditures.
[3] Vedi post precedente.
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