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Tasse automobilistiche – Esenzioni per disabili – Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8.

di Redazione

Circolare Ministero delle Finanze 186 del 15.07.98
Automobilistiche OGGETTO Tasse automobilistiche – Esenzioni per disabili – Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8.

Con circolare n. 30/ E del 27.1.1998 sono stati forniti i primi

chiarimenti relativamente alle tasse automobilistiche, dovute dall’1.1.98, a

seguito delle innovazioni apportate in materia dalla legge 27 dicembre 1997,

n. 449. In ordine al punto 10 di detta circolare, che tratta le agevolazioni

per i veicoli per disabili, sono pervenuti numerosi quesiti da parte delle

categorie interessate riguardanti, in particolare, l’ambito applicativo di

tali agevolazioni, come previsto dall’art. 8 della succitata legge n. 449 del

1997, nonché la documentazione da produrre per ottenere l’esonero dal

pagamento delle tasse automobilistiche. Al riguardo, per meglio definire l’ambito applicativo della norma e
per semplificare gli adempimenti a carico degli interessati, ad integrazione

della circolare n. 30/ E del 27.1.98, si forniscono i seguenti ulteriori

chiarimenti.

Si premette che nella presente circolare si fa riferimento sempre a

soggetti la cui invalidita’ comporta “ridotte o impedite capacita’ motorie

permanenti” ed ai veicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettera b), c) ed

f) ed all’articolo 54, comma 1, lettera a), c) ed f) del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285 e cioe’: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto

promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autovetture, autoveicoli per

trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici.

L’esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche puo’ essere

riconosciuto relativamente ai suddetti veicoli intestati a persone con

handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o

impedite capacita’ motorie permanenti, comprese quelle prive di patente e che

hanno necessita’ di essere accompagnate, ovvero relativamente ai veicoli

intestati ad uno dei soggetti di cui la persona con handicap risulti

fiscalmente a carico, purche’ i veicoli stessi siano adattati in funzione

delle ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti del disabile.

Si precisa che, ai fini della suddetta norma agevolativa, possono

considerarsi soggetti con handicap, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104

del 1992, non solo coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento dalla

Commissione prevista dal successivo art. 4 della stessa legge, ma anche tutti

coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’invalidita’, per differenti

cause, da Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dall’art. 4

della legge n. 104 del 1992 (invalidita’ civile, per lavoro, di guerra, ecc.).

Gli adattamenti del veicolo, tra i quali deve ritenersi compreso il

cambio automatico, devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione

di cui all’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice

della strada) per i veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente

speciale (ove sono pure riportate, peraltro, le prescrizioni di detta

Commissione).

Gli adattamenti possono riguardare anche solo la carrozzeria o la

sistemazione interna dei veicoli per mettere il disabile in condizione di

accedervi.

Al fine di evitare elusioni ed assicurare l’esenzione agli effettivi

aventi diritto, gli adattamenti alla carrozzeria ed alle sistemazioni interne

del veicolo, da utilizzare nei termini precedentemente definiti, devono essere

tali da potersi obiettivamente connettere alla necessita’ di utilizzo da parte

di soggetti disabili, sempre con ridotte o impedite capacita’ motorie

permanenti, che a causa della natura del loro handicap siano impossibilitati

ad avere un’autonoma capacita’ di deambulazione.

In base alle suddette considerazioni, ed al fine di facilitare

l’attivita’ di accertamento agli uffici, si possono individuare i seguenti

tipi di adattamento alla carrozzeria dei veicoli occorrenti

all’accompagnamento e alla locomozione dei disabili:

– pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico;

– scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico;

– braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico;

– paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;

– sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento

del disabile nell’abitacolo;

– sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del

disabile (cinture di sicurezza);

– sportello scorrevole.

Qualora per l’accompagnamento o la locomozione di soggetti disabili

con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti – che a causa della

natura del loro handicap, siano comunque impossibilitati ad avere un’autonoma

capacita’ di deambulazione – necessiti un adattamento diverso da quelli sopra

contemplati, la esenzione potra’ ugualmente essere riconosciuta, purche’ vi

sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di

adattamento.

Gli adattamenti del veicolo, sia se riferiti al sistema di guida sia

se riferiti alla struttura della carrozzeria, devono risultare dalla carta di

circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della

Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Per ciascun soggetto avente diritto, l’esenzione dal pagamento delle

tasse automobilistiche puo’ essere riconosciuta relativamente ad un solo

veicolo.

Gli interessati, al fine di ottenere l’esenzione di cui trattasi,

devono indicare agli uffici delle Entrate competenti per territorio e,

laddove questi non siano ancora stati istituiti, alle sezioni staccate delle

Direzioni Regionali delle Entrate, la targa del veicolo (uno solo) per il

quale intendono godere dell’esenzione, inviando, in luogo della documentazione

richiesta con la circolare n. 30/ E del 27.1.98, quanto segue:

– copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti

necessari;

– copia della patente speciale (ovviamente detto documento non e’ richiesto

per i veicoli adattati nella struttura della carrozzeria, da utilizzare per

l’accompagnamento e la locomozione dei disabili);

– atto, anche in copia, attestante che il disabile e’ fiscalmente a carico

dell’intestatario del veicolo, ove necessario;

– copia del certificato di invalidita’ ove sia indicato che l’invalidita’

comporta “ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti”.

Comunque, ai fini dell’applicazione della norma agevolativa in

oggetto, questo Ministero ritiene che le “ridotte o impedite capacita’ motorie

permanenti” possano desumersi qualora l’invalidita’ accertata comporti di per

se’ l’impossibilita’ o la difficolta’ di deambulazione per patologie che

escludono o limitano l’uso degli arti inferiori; in tali ipotesi, pertanto,

non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita

capacita’ motoria sul certificato di invalidita’ da produrre agli uffici

sopraindicati.

Nel caso in cui, in base a precedenti accertamenti sanitari effettuati

da organi abilitati al riconoscimento di invalidita’, sia stato rilasciato il

relativo certificato, qualora non fosse possibile esibirlo, potra’ essere resa

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ prevista dall’art. 4 della

legge 4 gennaio 1968, n. 15. Detta dichiarazione sostitutiva dovra’ sempre

specificare che l’invalidita’ comporta ridotte o impedite capacita’ motorie

permanenti.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che

comportano “ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti” la cui

valutazione – richiedendo specifiche conoscenze mediche – non puo’ essere

effettuata dall’Ufficio tributario che deve riconoscere l’esenzione.

In tali casi gli interessati potranno produrre copia di altra

certificazione aggiuntiva attestante le “ridotte o impedite capacita’ motorie

permanenti”, rilasciata dalle Commissioni di cui all’art. 4 della legge n. 104

del 1992.

Sul piano operativo, onde rendere immediatamente applicabili le

agevolazioni di cui trattasi per tutti gli aventi diritto, si ritiene che

possa richiedersi agli interessati di produrre la copia dell’istanza alle ASL

diretta ad ottenere dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n. 104 del

1992 una certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta

ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti, ai sensi dell’art. 8 della

legge n. 449 del 1997.

Si ritiene opportuno precisare anche che il termine di 90 giorni

indicato nel comunicato stampa del 23 gennaio 1998, di questo Ministero,

concesso agli interessati per indicare agli uffici finanziari gli elementi per

ottenere l’agevolazione di cui trattasi, deve ritenersi ordinatorio e non

perentorio.

Gli uffici finanziari competenti al riconoscimento dell’esenzione dal

pagamento delle tasse automobilistiche riesamineranno, sulla base delle

direttive impartite con la presente circolare, le istanze precedentemente

respinte, facendo ricorso, ove sussistano le condizioni, all’istituto

dell’autotutela di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro delle

finanze 11 febbraio 1997, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del

5 marzo 1997.

Gli uffici avranno, inoltre, cura di avvertire gli interessati, nel

caso in cui l’esenzione non puo’ essere riconosciuta per mancanza dei

prescritti requisiti, che gli stessi potranno procedere al pagamento delle

tasse automobilistiche e dei relativi interessi, senza applicazioni di

sanzioni, entro 30 giorni dalla data in cui l’interessato medesimo ha ricevuto

la comunicazione del diniego, a norma dell’art. 6 del decreto legislativo

n. 472 del 18 dicembre 1997 e che, trascorso tale termine, troveranno

applicazione le norme sanzionatorie vigenti in materia.

Si precisa, infine, che l’esenzione dal pagamento delle tasse

automobilistiche, una volta riconosciuta, deve considerarsi valida fino a

quando sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi che l’hanno causata,

senza l’onere di ulteriori adempimenti da parte dei destinatari.

I soggetti interessati dovranno comunque comunicare agli uffici

finanziari le variazioni dei presupposti che fanno venir meno il

riconoscimento dell’agevolazione, al fine di evitare il recupero dei tributi e

l’irrogazione delle sanzioni.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al

contenuto della presente circolare.

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