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Tasse automobilistiche – Esenzioni per disabili – Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8.
di Redazione
Circolare Ministero delle Finanze 186 del 15.07.98
Automobilistiche OGGETTO Tasse automobilistiche – Esenzioni per disabili – Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8.
Con circolare n. 30/ E del 27.1.1998 sono stati forniti i primi
chiarimenti relativamente alle tasse automobilistiche, dovute dall’1.1.98, a
seguito delle innovazioni apportate in materia dalla legge 27 dicembre 1997,
n. 449. In ordine al punto 10 di detta circolare, che tratta le agevolazioni
per i veicoli per disabili, sono pervenuti numerosi quesiti da parte delle
categorie interessate riguardanti, in particolare, l’ambito applicativo di
tali agevolazioni, come previsto dall’art. 8 della succitata legge n. 449 del
1997, nonché la documentazione da produrre per ottenere l’esonero dal
pagamento delle tasse automobilistiche. Al riguardo, per meglio definire l’ambito applicativo della norma e
per semplificare gli adempimenti a carico degli interessati, ad integrazione
della circolare n. 30/ E del 27.1.98, si forniscono i seguenti ulteriori
chiarimenti.
Si premette che nella presente circolare si fa riferimento sempre a
soggetti la cui invalidita’ comporta “ridotte o impedite capacita’ motorie
permanenti” ed ai veicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettera b), c) ed
f) ed all’articolo 54, comma 1, lettera a), c) ed f) del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e cioe’: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto
promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autovetture, autoveicoli per
trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici.
L’esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche puo’ essere
riconosciuto relativamente ai suddetti veicoli intestati a persone con
handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o
impedite capacita’ motorie permanenti, comprese quelle prive di patente e che
hanno necessita’ di essere accompagnate, ovvero relativamente ai veicoli
intestati ad uno dei soggetti di cui la persona con handicap risulti
fiscalmente a carico, purche’ i veicoli stessi siano adattati in funzione
delle ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti del disabile.
Si precisa che, ai fini della suddetta norma agevolativa, possono
considerarsi soggetti con handicap, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104
del 1992, non solo coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento dalla
Commissione prevista dal successivo art. 4 della stessa legge, ma anche tutti
coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’invalidita’, per differenti
cause, da Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dall’art. 4
della legge n. 104 del 1992 (invalidita’ civile, per lavoro, di guerra, ecc.).
Gli adattamenti del veicolo, tra i quali deve ritenersi compreso il
cambio automatico, devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione
di cui all’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice
della strada) per i veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente
speciale (ove sono pure riportate, peraltro, le prescrizioni di detta
Commissione).
Gli adattamenti possono riguardare anche solo la carrozzeria o la
sistemazione interna dei veicoli per mettere il disabile in condizione di
accedervi.
Al fine di evitare elusioni ed assicurare l’esenzione agli effettivi
aventi diritto, gli adattamenti alla carrozzeria ed alle sistemazioni interne
del veicolo, da utilizzare nei termini precedentemente definiti, devono essere
tali da potersi obiettivamente connettere alla necessita’ di utilizzo da parte
di soggetti disabili, sempre con ridotte o impedite capacita’ motorie
permanenti, che a causa della natura del loro handicap siano impossibilitati
ad avere un’autonoma capacita’ di deambulazione.
In base alle suddette considerazioni, ed al fine di facilitare
l’attivita’ di accertamento agli uffici, si possono individuare i seguenti
tipi di adattamento alla carrozzeria dei veicoli occorrenti
all’accompagnamento e alla locomozione dei disabili:
– pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
– scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
– braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
– paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
– sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento
del disabile nell’abitacolo;
– sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del
disabile (cinture di sicurezza);
– sportello scorrevole.
Qualora per l’accompagnamento o la locomozione di soggetti disabili
con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti – che a causa della
natura del loro handicap, siano comunque impossibilitati ad avere un’autonoma
capacita’ di deambulazione – necessiti un adattamento diverso da quelli sopra
contemplati, la esenzione potra’ ugualmente essere riconosciuta, purche’ vi
sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di
adattamento.
Gli adattamenti del veicolo, sia se riferiti al sistema di guida sia
se riferiti alla struttura della carrozzeria, devono risultare dalla carta di
circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della
Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.
Per ciascun soggetto avente diritto, l’esenzione dal pagamento delle
tasse automobilistiche puo’ essere riconosciuta relativamente ad un solo
veicolo.
Gli interessati, al fine di ottenere l’esenzione di cui trattasi,
devono indicare agli uffici delle Entrate competenti per territorio e,
laddove questi non siano ancora stati istituiti, alle sezioni staccate delle
Direzioni Regionali delle Entrate, la targa del veicolo (uno solo) per il
quale intendono godere dell’esenzione, inviando, in luogo della documentazione
richiesta con la circolare n. 30/ E del 27.1.98, quanto segue:
– copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti
necessari;
– copia della patente speciale (ovviamente detto documento non e’ richiesto
per i veicoli adattati nella struttura della carrozzeria, da utilizzare per
l’accompagnamento e la locomozione dei disabili);
– atto, anche in copia, attestante che il disabile e’ fiscalmente a carico
dell’intestatario del veicolo, ove necessario;
– copia del certificato di invalidita’ ove sia indicato che l’invalidita’
comporta “ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti”.
Comunque, ai fini dell’applicazione della norma agevolativa in
oggetto, questo Ministero ritiene che le “ridotte o impedite capacita’ motorie
permanenti” possano desumersi qualora l’invalidita’ accertata comporti di per
se’ l’impossibilita’ o la difficolta’ di deambulazione per patologie che
escludono o limitano l’uso degli arti inferiori; in tali ipotesi, pertanto,
non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita
capacita’ motoria sul certificato di invalidita’ da produrre agli uffici
sopraindicati.
Nel caso in cui, in base a precedenti accertamenti sanitari effettuati
da organi abilitati al riconoscimento di invalidita’, sia stato rilasciato il
relativo certificato, qualora non fosse possibile esibirlo, potra’ essere resa
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ prevista dall’art. 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15. Detta dichiarazione sostitutiva dovra’ sempre
specificare che l’invalidita’ comporta ridotte o impedite capacita’ motorie
permanenti.
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che
comportano “ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti” la cui
valutazione – richiedendo specifiche conoscenze mediche – non puo’ essere
effettuata dall’Ufficio tributario che deve riconoscere l’esenzione.
In tali casi gli interessati potranno produrre copia di altra
certificazione aggiuntiva attestante le “ridotte o impedite capacita’ motorie
permanenti”, rilasciata dalle Commissioni di cui all’art. 4 della legge n. 104
del 1992.
Sul piano operativo, onde rendere immediatamente applicabili le
agevolazioni di cui trattasi per tutti gli aventi diritto, si ritiene che
possa richiedersi agli interessati di produrre la copia dell’istanza alle ASL
diretta ad ottenere dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n. 104 del
1992 una certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta
ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti, ai sensi dell’art. 8 della
legge n. 449 del 1997.
Si ritiene opportuno precisare anche che il termine di 90 giorni
indicato nel comunicato stampa del 23 gennaio 1998, di questo Ministero,
concesso agli interessati per indicare agli uffici finanziari gli elementi per
ottenere l’agevolazione di cui trattasi, deve ritenersi ordinatorio e non
perentorio.
Gli uffici finanziari competenti al riconoscimento dell’esenzione dal
pagamento delle tasse automobilistiche riesamineranno, sulla base delle
direttive impartite con la presente circolare, le istanze precedentemente
respinte, facendo ricorso, ove sussistano le condizioni, all’istituto
dell’autotutela di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro delle
finanze 11 febbraio 1997, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del
5 marzo 1997.
Gli uffici avranno, inoltre, cura di avvertire gli interessati, nel
caso in cui l’esenzione non puo’ essere riconosciuta per mancanza dei
prescritti requisiti, che gli stessi potranno procedere al pagamento delle
tasse automobilistiche e dei relativi interessi, senza applicazioni di
sanzioni, entro 30 giorni dalla data in cui l’interessato medesimo ha ricevuto
la comunicazione del diniego, a norma dell’art. 6 del decreto legislativo
n. 472 del 18 dicembre 1997 e che, trascorso tale termine, troveranno
applicazione le norme sanzionatorie vigenti in materia.
Si precisa, infine, che l’esenzione dal pagamento delle tasse
automobilistiche, una volta riconosciuta, deve considerarsi valida fino a
quando sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi che l’hanno causata,
senza l’onere di ulteriori adempimenti da parte dei destinatari.
I soggetti interessati dovranno comunque comunicare agli uffici
finanziari le variazioni dei presupposti che fanno venir meno il
riconoscimento dell’agevolazione, al fine di evitare il recupero dei tributi e
l’irrogazione delle sanzioni.
Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al
contenuto della presente circolare.
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