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Tasse automobilistiche: come avere l’esenzione

Una circolare stabilisce le regole per i veicoli adattati

di Carlo Giacobini

Nel numero scorso il signor Pietro L. di Firenze chiedeva le utime novità sull?esenzione da pagamenteo delle tasse automobilistiche per i veicoli adattati. Essendo l?argomento piuttosto complesso la risposta è stata suddivisa in due parti. Ecco la seconda. Risponde Carlo Giacobini La Circolare 186E/1998 distingue adattamenti alla guida e al trasporto. I veicoli di chi ha disabilità motoria con patente guida speciale – per godere dell?esenzione – devono essere adattati con dispositivi prescritti dalla Commissione Patenti, riportati sulla patente: è compreso il cambio automatico. I veicoli destinati al trasporto individuano adattamenti minimi da apportare. Pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (azionamentomeccanico/elettrico/idraulico); sedile scorrevole-girevole simultaneamente che faciliti l?insediamento nell?abitacolo; sistema di ancoraggio carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza); sportello scorrevole. Chi per natura della disabilità non può deambulare autonomamente può utilizzare altri adattamenti purché vi sia collegamento funzionale fra disabilità e adattamento. Nessuna norma o circolare precisa chi sia qualificato per attestare il ?collegamento funzionale?. Per ottenere l’esenzione, disabili o familiari devono comunicare il numero di targa del mezzo alle Sezioni Staccate delle Direzioni Regionali delle Entrate, presenti, di solito, in ogni provincia (elenco telefonico, voce Uffici Finanziari) che può essere presentata anche agli Uffici delle Entrate (dove già istituiti).Va allegata: copia carta di circolazione dove risultano gli adattamenti necessari; copia della patente speciale (non richiesta per veicoli adattati nella struttura della carrozzeria utilizzati per accompagnamento e locomozione di disabili); atto, anche in copia, attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell?intestatario del veicolo; il disabile, fiscalmente a carico di nessuno, non deve presentare documenti, ha diritto all?esenzione e a altre agevolazioni (es.: Iva); copia del certificato di invalidità ove indicato che l?invalidità comporta ?ridotte o impedite capacità motorie permanenti?. La Circolare prevede che si accettino anche documentazioni diverse da certificato di handicap (ex art. 3, l. 104/1992). Chi non può esibire tale copia può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – non autenticata – in cui dichiara che è già stato sottoposto a visita che ha accertato l?invalidità per ridotte o impedite capacità motorie permanenti. La richiesta di esenzione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento del bollo ma anche dopo se esistono i requisiti.


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