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Tasse automobilistiche – Agevolazioni a favore dei soggetti portatori di handicap – Chiarimenti
di Redazione
Risoluzione Agenzia delle Entrate n.169/E – 4 giugno 2002
Oggetto:
Tasse automobilistiche – Agevolazioni a favore dei soggetti portatori di
handicap – Chiarimenti.
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
La Direzione Regionale, con nota protocollo n. FI/34725 del 15 ottobre
2001, pone due quesiti in ordine all’esenzione prevista dalla legge 27
dicembre 1997, n.449, articolo 8 e della legge 23 dicembre 2000, n.388,
articolo 30, comma 7 della tassa automobilistica per i disabili.
Il primo concerne la possibilita’ per un soggetto intestatario di due
autovetture che abbia fiscalmente a carico due disabili con handicap
psichico, riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n.104, con assegnazione dell’indennita’ di accompagnamento, di
usufruire dell’esenzione dalla tassa automobilistica per ciascun autoveicolo.
Il secondo riguarda la possibilita’ di usufruire del beneficio per
entrambi i coniugi separati, che hanno adattato i loro autoveicoli per le
impedite o ridotte capacita’ motorie del figlio, affidato dal tribunale ad
entrambi i genitori.
Per la soluzione del primo quesito questa Direzione Centrale richiama
le disposizioni del comma 7, articolo 30 della legge n. 388/00, che estende
i benefici in materia di tasse automobilistiche – previsti dall’articolo 8
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – anche ai soggetti con handicap
psichico o mentale.
Affinche’ questi soggetti possano usufruire del regime di esenzione
delle tasse automobilistiche, a prescindere dall’adattamento del veicolo,
occorre il riconoscimento della commissione per l’accertamento dell’handicap
di cui all’articolo 4 della legge n. 104/1992, e che agli stessi sia stata
attribuita l’indennita’ di accompagnamento, per la condizione di particolare
gravita’ derivante da disabilita’ psichica o mentale, (articolo 3, comma 3,
della legge n. 104/92).
A differenza dei disabili con impedite o ridotte capacita’ motorie,
infatti, tali soggetti si servono di veicoli che non necessitano di
specifici adattamenti.
La circolare n. 186/E del 15 luglio 1998 ha precisato che l’esonero
dal pagamento delle tasse automobilistiche puo’ essere riconosciuto al
veicolo intestato allo stesso disabile, oppure a un familiare di cui egli
risulti fiscalmente a carico, in quanto privo di reddito, ed inoltre che
l’agevolazione puo’ essere riconosciuta relativamente ad un solo veicolo per
ciascun soggetto avente diritto.
Conseguentemente l’esenzione dalle tasse automobilistiche e’ concessa
con riferimento al soggetto disabile, ovvero alla oggettiva condizione di
disabilita’ del soggetto, a prescindere dal fatto che l’autoveicolo sia
intestato all’interessato o alla persona della quale risulti fiscalmente a
carico.
Non vi e’ alcuna valida ragione per negare l’agevolazione a ciascun
disabile, pertanto l’esenzione dalla tassa automobilistica spetta per
entrambi gli autoveicoli intestati allo stesso “possessore di reddito di cui
risultano a carico” i due portatori di handicap.
Per la soluzione del secondo quesito – esenzione dal pagamento della
tassa automobilistica per due veicoli intestati singolarmente ad entrambi i
genitori separati, ai quali il tribunale ha affidato il figlio disabile –
questo ufficio richiama ancora la circolare n. 186/E del 1998 dove e’
precisato che a ciascun soggetto disabile avente diritto al trattamento di
favore, in ragione del proprio stato di handicap, l’agevolazione puo’ essere
riconosciuta per un solo veicolo.
Pertanto l’esenzione spetta per uno solo dei veicoli dei due genitori
separati anche se il figlio portatore di handicap e’ stato affidato ad
entrambi.
Del resto che lo stesso soggetto non possa usufruire piu’ volte della
stessa agevolazione e’ principio di carattere generale del nostro
ordinamento tributario.
A conferma di cio’ e’ utile richiamare l’articolo 13-bis, 1 comma,
lettera c del T.U.I.R. che prevede: “(…). La detrazione spetta una sola
volta (…), e con riferimento ad un solo veicolo”, principio applicabile
anche al pagamento delle tasse automobilistiche in virtu’ del richiamo
effettuato dal comma 7, dell’articolo 8 della legge 449/97.
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