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Tassa di successione, il non profit (forse) mantiene i vantaggi
È vero che verrà reintrodotta limposta di successione e donazione nella prossima Finanziaria? Che tipo di tassazione dobbiamo aspettarci?
Abbiamo sentito dire che nella prossima Finanziaria viene reintrodotta l?imposta di successione e donazione e che, guarda caso, ci si è nuovamente dimenticati di tenere in debita considerazione (esentandoli) gli enti non profit. È vero o no? Che tipo di tassazione dobbiamo aspettarci?
Lettera firmata
L?imposta sulle successioni e donazioni, in vigore fino al 2001, era regolata dal Testo unico dlgs 31 ottobre 1990, n. 346 e ?colpiva? i trasferimenti di beni e diritti per successione per causa di morte e i trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.
L?art. 3 del citato dlgs 346/ 1990, però, escludeva da questa stessa imposta i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che avevano come scopo esclusivo l?assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l?educazione, l?istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle onlus e delle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.
Con la legge 18 ottobre 2001, n. 383 (art. 13 e 14) fu soppressa l?imposta sulle successioni e donazioni e introdotta una diversa tassazione dei trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, che comunque prevedeva (art. 14, comma 1) che continuassero ad applicarsi le agevolazioni sancite dal citato art. 3 .
Il governo in carica ha emanato un decreto legge, da convertire entro il prossimo 2 dicembre, con il quale aveva previsto inizialmente che la tassa introdotta nel 2001 in sostituzione all?imposta di donazione, venisse ampliata (si comprendevano, ad esempio, anche aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli), sembrava esentare solo coniuge e parenti in linea retta, essere applicabile anche alla costituzione di vincoli di destinazione e che si applicasse secondo diverse aliquote che andavano dal 2 all?8%. Lo stesso decreto aveva introdotto poi un?altra forma di tassazione per i trasferimenti a causa di morte che passava attraverso l?imposta di registro e che sembrava ricalcare quanto appena detto (stessi soggetti colpiti, stesse fattispecie e stesse aliquote).
L?emendamento che il decreto legge potrebbe subire prima di essere convertito in legge porterebbe alla soppressione della tassa prevista nel 2001 e alla reintroduzione della tassa di successione e donazione così come prevista dal dlgs 346/1990 e nelle condizioni vigenti alla data della sua soppressione (24 ottobre 2001), con alcune deroghe previste dalla stessa legge che convertirà il dl 262/2006. Ciò comporterebbe un ritorno all?origine che vedrebbe il non profit, a mio avviso, salvato da questa forma di imposizione grazie alla vecchia agevolazione contenuta nell?art. 3.
Antonio Cuonzo
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