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Sventato l’attacco alla 104

Ritirato dal governo un emendamento punitivo per i lavoratori che assistono familiari disabili

di Gabriella Meroni

Sventato l’attacco alla legge 104. Il governo ha infatti ritirato un emendamento al Collegato alla Finanziaria che intendeva di fatto svuotare molte delle disposizioni della legge riguardo i permessi ai lavoratori disabili e a coloro che li assistono. Invece dell’emendamento incriminato, è passato invece un articolo in cui si propone una «razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone gravemente handicappate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico». Che è cosa ben diversa.

Ma ecco, con i relativi commenti in grassetto, che cosa proponeva l’emendamento abrogato:

Art. 38-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per portatori di handicap grave).

1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente.
3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste, in via esclusiva, persona affetta da grave disabilità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, convivente ovvero residente in Comune che si trovi ad una distanza massima non superiore a 100 chilometri dal proprio Comune, a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno, ha diritto a fruire, anche in maniera continuativa, di un permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, pari a tre giorni..»;
Dalla locuzione “tre giorni di permesso mensile” si passava a “un permesso pari a tre giorni”. La nuova definizione apriva la strada ad un contingentamento orario nella fruizione di tali permessi.
Qui l’espressione «grave disabilità» sostituisce quella, più corretta, di «handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992)» così come viene accertata da un’apposita Commissione della Asl. Averla sostituita con una locuzione di “senso comune” come quella di «grave disabilità» poteva aprire la strada a successive evoluzioni in cui il certificato di handicap grave non sarebbe stato più sufficiente.
«In via esclusiva»: i permessi non sarebbero più stati concessi nel caso in cui il disabile convivesse con un altro familiare.
L’emendamento previsto dal Governo prevede la restrizione al coniuge, ai parenti ed agli affini entro il secondo grado della platea di soggetti che possono fruire dei permessi per assistere il portatore di handicap. Ad oggi i permessi lavorativi previsti dalla Legge 104/1992 sono concessi ai parenti e affini fino al terzo grado oltre che al coniuge.

b) al comma 5 le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite con le seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;

2. Fatto salvo quanto previsto dal Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 3, secondo periodo, dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 15l del 2001, è sostituito dal seguente: «Tali permessi spettano a condizione che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, assista, in via esclusiva, il proprio figlio affetto da grave disabilità, convivente ovvero residente in Comune che si trovi ad una distanza massima non superiore a 100 chilometri dal proprio Comune, a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno».

3. L’articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è abrogato.
Qui si prevedeva l’abrogazione di un articolo che modificava il testo originario dell’articolo 33 della Legge 104/1992 prevedendo che i permessi potessero essere concessi al lavoratore dipendente anche quando il coniuge non ne aveva diritto (perché autonomo, disoccupato o casalinga). Se fosse passato, si sarebbe tornati a prima del 2000, anno di approvazione della legge 53.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accodati i permessi di cui all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore in situazione di handicap grave, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza alla persona in situazione di handicap grave, il nominativo di quest’ultima, l’eventuale rapporto di dipendenza con un’amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell’assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità, il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre la specificazione della minore o maggiore età del figlio;
e) il contingente complessivo di ore di permesso fruite da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente e per ciascun mese;
f) il comune di residenza del lavoratore che fruisce dei permessi.
Il Ministero si riserva esplicitamente la possibilità di controlli serrati sui requisiti alla concessione dei permessi lavorativi ai dipendenti pubblici. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a raccogliere dati specifici, con deroghe anche alla normativa sulla privacy, sulla fruizione dei permessi lavorativi suddivisi per dipendente. Questi dati devono essere inviati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce una specifica banca dati (vedi anche sotto).

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca dati informatica in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in via elettronica e non, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. È inoltre consentita la pubblicazione e divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in maniera anonima. Le attività di cui al comma 4, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico.

38. 010.Il Governo.

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