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Superati i decreti Salvini, il nuovo testo su sicurezza e immigrazione
Il testo prevede modifiche importanti sui requisiti in base al quale verrà concessa la protezione internazionale. Vengono inoltre abolite le maxi multe nei confronti delle navi Ong che entrano in acque territoriali italiani dopo aver soccorso i migranti. Si torna inoltre a un sistema di accoglienza in cui i Comuni avranno un ruolo di primo piano attraverso gli Sprar. Le principali novità
I decreti sicurezza voluti dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini sono oggi aboliti. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il nuovo decreto in materia di sicurezza e immigrazione proposto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dall’attuale capo del Viminale, Luciana Lamorgese. Il testo prevede modifiche importanti sui requisiti in base al quale verrà concessa la protezione internazionale. Vengono inoltre abolite le maxi multe nei confronti delle navi Ong che entrano in acque territoriali italiani dopo aver soccorso i migranti. Si torna inoltre a un sistema di accoglienza in cui i Comuni avranno un ruolo di primo piano attraverso gli Sprar.
Ecco le principali novità che vanno a modificare gli articoli 131-bis e 588 del codice penale:
Protezione internazionale: «Per quanto riguarda la protezione internazionale degli stranieri, la normativa vigente prescrive il divieto di espulsione e respingimento nel caso in cui il rimpatrio determini, per l’interessato, il rischio di tortura. Con il decreto, si aggiunge a questa ipotesi il rischio che lo straniero sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e se ne vieta l’espulsione anche nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. In tali casi, si prevede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Sempre in materia di condizione giuridica dello straniero, il provvedimento affronta anche il tema della convertibilità dei permessi di soggiorno rilasciati per altre ragioni in permessi di lavoro. Alle categorie di permessi convertibili già previste, si aggiungono quelle di protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori».
Accoglienza e Sprar: «Il provvedimento riforma anche il sistema di accoglienza destinato ai richiedenti protezione internazionale e ai titolari di protezione, con la creazione del nuovo “Sistema di accoglienza e integrazione”. Le attività di prima assistenza continueranno ad essere svolte nei centri governativi ordinari e straordinari. Successivamente, il Sistema si articolerà in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione».
Ong. «Il testo interviene poi sulle sanzioni relative al divieto di transito delle navi nel mare territoriale. Si prevede che, nel caso in cui ricorrano i motivi di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico di migranti via mare, il provvedimento di divieto sia adottato, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture, previa informazione al Presidente del Consiglio. Per le operazioni di soccorso, la disciplina di divieto non si applicherà nell’ipotesi in cui vi sia stata la comunicazione al centro di coordinamento ed allo Stato di bandiera e siano rispettate le indicazioni della competente autorità per la ricerca ed il soccorso in mare. In caso di violazione del divieto, si richiama la disciplina vigente del Codice della navigazione, che prevede la reclusione fino a due anni e una multa da 10.000 a 50.000 euro. Sono pertanto eliminate le sanzioni amministrative introdotte in precedenza».
Il drecreto introduce inoltre norme volte a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, sempre in materia di sicurezza, viene rafforazato il “Daspo urbano”: «rendendo possibile per il Questore l’applicazione del divieto di accesso nei locali pubblici anche nei confronti dei soggetti che abbiano riportato una o più denunce o una condanna non definitiva, nel corso degli ultimi tre anni, relativamente alla vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre, si interviene sul trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione del divieto, prevedendo, in particolare, la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro».
Un’altra novità importante riguarda l’inasprimento delle pene per i soggetti coinvolti in risse, spesso determinate da uno sfondo razziale: «qualora qualcuno resti ucciso o riporti lesioni personali, il solo fatto della partecipazione alla stessa sia punibile con la reclusione da sei mesi a sei anni».
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