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Sul divieto di trasferimento del dipendente in assistenza Legge 104

Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite

di Associazione Istituto Cortivo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16102/09, ha ridimensionato la portata del beneficio dell’inamovibilità (divieto di trasferimento).
Ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della Legge n. 104/1992, il lavoratore che assiste con continuità un parente o un affine non potrebbe essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, ma se si determina un’insanabile incompatibilità del lavoratore con l’ambiente, il trasferimento è legittimo.

In primo e in secondo grado di giudizio era stato annullato il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale di un insegnante di scuola elementare in ambito provinciale, giacché entrato in insanabile conflitto con colleghi, genitori e alunni. Sia giudice di primo grado che la corte d’appello avevano accolto il ricorso dell’insegnante, ritenendo che la disposizione di legge non consentisse deroghe al divieto di trasferimento.
L’unico interesse tutelato dalla legge, afferma appunto il giudice di primo grado, è quello dell’assistenza della persona disabile, che non deve essere bilanciato con quelli tecnico – produttivi del datore di lavoro.
Su questo punto invece la Cassazione a Sezioni Unite ha espresso un diverso avviso.
Le agevolazioni previste dalla Legge n. 104/1992 sono dirette “… non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare, quanto ad evitare che la persona gravemente disabile resti priva di assistenza in relazione alla sede lavorativa del familiare che la assiste”.
Nello stesso senso si è espressa anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 19/2009, argomentando che la Legge n. 53/2000 ha eliminato il requisito della convivenza, perché il lavoratore possa godere dei benefici per assistere il familiare disabile.
Non si tratterebbe di un diritto assoluto ed illimitato del lavoratore a non essere trasferito, ma di un interesse il cui esercizio non deve ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro né risolversi in definitiva in un danno per la collettività.
Il divieto di trasferimento prevale, ovviamente, sulle ordinarie esigenze produttive e organizzative, ma non può essere origine e causa di disorganizzazione e disfunzione.

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Gli argomenti che affrontano i diritti delle persone disabili, ivi compreso il diritto all’assistenza ex Legge n. 104/1992, sono trattati nel Corso per Amministratore di sostegno dell’Istituto Cortivo.


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