Non profit
Sugli enti di ricerca restano perplessit
La +Dai -Versi finirebbe al comma 6, almeno nellintenzione di chi lha proposta.
Come interpretare le indicazioni che la legge sulla deducibilità ha fatto nei confronti degli enti di ricerca?
Luigi F.(email)
La +Dai -Versi finirebbe al comma 6, almeno nell?intenzione di chi l?ha proposta. Il governo, preso da esaltazione agevolativa, ha colto invece l?occasione di estendere le ipotesi di deducibilità sulle erogazioni a una pletora di enti (perlopiù pubblici) gravitanti soprattutto nell?area della ricerca scientifica. Si tratta di università, fondazioni universitarie (di cui all?art. 59, comma 3, l.388/00), istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca «vigilati dal ministero dell?Istruzione, dell?università e della ricerca», ivi compresi l?Istituto superiore di sanità e l?Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; degli enti parco regionali e nazionali. In questo gruppo, restano gravi perplessità in particolare sugli enti di ricerca ?vigilati? dal Miur: ci si domanda quali siano e se riguardino esclusivamente enti pubblici.
In questo senso facciamo notare che, da un lato, si è fatto tanto da parte dei ministeri per porre un tetto massimo assoluto di donabilità (quello dei 70mila euro), per comprensibili questioni di esiguità del bilancio statale. è bastata invece qualche ragione politica – a noi ignota, seppur intuibile – a far passare la deducibilità piena a favore di soggetti pubblici, senza tetti relativi né assoluti. Evidentemente i fondi per loro li hanno trovati.
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