Economia

Studi i settore: quando non si applicano alle coop

Ogni tanto si riparla degli studi di settore. Ma le cooperative sociali non ne sono esenti?

di Redazione

Ogni tanto si riparla degli studi di settore. Ma le cooperative sociali non ne sono esenti?

La risoluzione dell?Agenzia delle Entrate 330 del 14 novembre scorso ha fatto chiarezza su questa materia. Prima di tutto va detto che ai sensi dell?art. 2 del decreto ministeriale 30 marzo 1999, gli studi di settore non si applicano nei confronti delle cooperative e dei consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, e delle cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Queste cause di inapplicabilità (vedi la circolare ninistero Finanze 110/E del 21 maggio 1999) si riferiscono alle cooperative di imprese e quelle di utenti che non operano per conto terzi e che non seguono le ordinarie regole di mercato, e che svolgono, come detto, attività esclusivamente a favore dei soci o degli utenti. Se l?attività viene svolta in modo non esclusivo – quindi sono presenti anche finalità mutualistiche – tale evenienza dovrà essere tenuta presente dall?Agenzia delle Entrate.

In sostanza, soltanto le cooperative che svolgono attività rivolte esclusivamente a favore di soci, associati o utenti, sono escluse dall?applicabilità degli studi di settore. Di conseguenza gli studi di settore si applicano alle società cooperative a cosiddetta mutualità prevalente (cioè quelle società la cui attività è svolta a favore dei soci o associati e degli utenti, ma non in via esclusiva). L?individuazione del requisito della mutualità dovrà tuttavia essere effettuata di volta in volta.


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