«In un Paese senza giustizia questo è quello che ti spingono a fare», «Non lo farei mai, ma capisco e condivido. Dopo 7 mesi il suo gesto è comprensibile», «Non si può non tollerare il gesto di un marito che si vendica». Sono queste alcune delle reazioni che sono apparse in questi giorni sul web a proposito dell’omicidio di Italo D’Elisa, freddato da Fabio Di Lello, marito di Roberta a sua volta morta per essere stata investita sette mesi da D’Elisa. Una vicenda molto diversa da quella di Francesco Sicignano, il pensionato di Vaprio d’Adda che, nell’ottobre del 2015, ha ucciso con un colpo di pistola un ladro che era entrato nella sua villa. “E’ un incubo tutt’oggi, ci penso tutte le notti. Io non gli ho chiesto di venire a casa mia. Ho sparato solo un colpo. In tre secondi devi decidere cosa fare. E’ un mio diritto stare tranquillo. A livello psicologico, sei rovinato“, ha detto pochi giorni fa intervistato da Piero Badaloni nella prima puntata di “Avanti il prossimo” su Tv2000. Le parabole di Fabio Di Lello e di Francesco Sicignano ci dicono qualcosa dell’Italia di oggi? Abbiamo girato la domanda a Francesco Occhetta, gesuita e autore de la Civiltà Cattolica, che sul tema nelle ultime settimane ha dedicato un approfondimento che riprendiamo in questa intervista.
Padre, perché ha deciso di studiare l’istituto della legittima difesa?
Riflettere in modo critico sulla legittima difesa è impopolare. Lo so. Viviamo un tempo pieno di paura in cui gli istinti prevalgono sulla responsabilità e la fiducia a costruire comunità. Tuttavia le ultime vicende di cronaca continuano a risonare nella coscienza sociale e civile. Ci interrogano.
Quali sono gli elementi morali costitutivi della legittima difesa?
La legittima difesa, riconosciuta dalla legislazione penale di tutti gli ordinamenti democratici come una causa di giustificazione, nasce con il diritto romano, ed è stata regolata prima nella legge delle Dodici Tavole e poi nel Digesto, in cui venne definita con la formula vim vi repellere licet (è lecito respingere la violenza con la violenza). Da subito l’istituto si caratterizzò per due elementi specifici: l’ingiustizia dell’aggressione (iniusta aggressio) e l’imminenza del pericolo (periculum praesens) per difendere non un diritto di proprietà ma il bene supremo della vita. Successivamente subì una profonda evoluzione. La codificazione preunitaria, che si ispirava al codice francese del 1810, considerò la legittima difesa come un istituto speciale che tutelava alcuni reati contro la persona, mentre, solo nel codice penale Zanardelli (1889) l’istituto divenne di carattere generale. Il codice Rocco (1930), con l’art. 52 1° comma attualmente in vigore, segnò un’ulteriore tappa estendendo la difesa anche alle cose, che fino ad allora non erano lecitamente difendibili, e introducendo il principio di proporzione come garanzia «al fine di impedire che alla protezione di interessi meramente patrimoniali rischiassero di venire sacrificati interessi di importanza molto maggiore», come ad esempio il valore della vita. A questo riguardo la Corte di Cassazione ha aggiunto: «Dal confronto fra la formulazione del codice Rocco – che si riferisce ad una situazione di un pericolo attuale di una offesa – e quella adottata dal codice Zanardelli – nel quale si parlava di respingere una violenza attuale – emerge chiaramente che la nuova previsione è più ampia essendo stato anticipato il momento utile per l’esercizio della difesa legittima: non è necessario, infatti, che sia in atto l’offesa, ma solo il pericolo dell’offesa».
Il livello di democrazia e di pace del nostro Paese dipenderà dalla capacità di contrastare la cultura della violenza e della vendetta che privilegia l’odio, radice di ogni guerra.
Un’ ultima tappa che ha caratterizzato questa evoluzione è stata la legittima difesa domiciliare introdotta dalla riforma del 2006. Cosa prevede?
La teologia morale, che ha accompagnato questa evoluzione nel tempo, permette di difendere la propria vita o quella dei propri familiari e delle persone di cui si è responsabile, per difendersi da un’aggressione ingiusta in atto, fino all’uccisione dell’aggressore, tenendo però in conto la giusta proporzione tra il male inferto e il bene minacciato. La legittima difesa nasce quindi per consentire la tutela di un diritto minacciato da un’offesa ingiusta, non per punire l’aggressore. Anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, nel prevedere l’istituto, sottolinea che «la legittima difesa, oltre che un diritto, può essere anche un grave dovere, per chi è responsabile della vita di altri. La difesa del bene comune esige che si ponga l’ingiusto aggressore in stato di non nuocere»
Ma quali sono i limiti e le caratteristiche che la teologia morale prevede per la legittima difesa?
Anzitutto va sottolineato che non si tratta di un’offesa ma di una difesa da un’aggressione in atto, che non significa né prevenzione di una possibile aggressione, né una risposta ad un’aggressione già avvenuta o che è stata volontariamente provocata. La risposta a un’aggressione oggettivamente ingiusta può arrivare fino all’uccisione «solo se non vi sono altre possibilità, né sul piano di possibili vie o mezzi diversi per ottenere lo scopo, né sul piano dell’entità del male che si arreca all’altro. (…) La legittima difesa, e nel suo caso estremo dell’uccisione, è comunque l’estrema ratio del difendere la vita». In più deve esserci proporzione tra il male causato e il bene minacciato, la sola situazione di pericolo non giustificherebbe azioni offensive che recherebbero danni maggiori. Per quanto la difesa possa essere violenta, il livello di reazione deve sempre essere proporzionato al male che l’aggressore sta provocando. Infatti ciò che la legittima non sono l’istinto, le emozioni o l’innocenza morale dell’aggredito, come ad esempio la difesa di un bambino innocente, ma l’aggressione ingiusta che non è stata né voluta né provocata.
In altre parole va compreso che la legittimazione della difesa non è data dal bene da difendere, ma dalla ragione e dal principio per cui lo si difende?
La difesa potrà anche fallire e l’aggressore potrà anche realizzare il suo scopo, ma colui che si difende o che difende un altro testimonierà con la sua azione che il male non deve vincere e sotto questo profilo emergerà sempre come vincitore dal confronto con l’aggressore». Altrimenti se relativizzassimo il valore della vita significherebbe escludere, «negare all’altro, qualcosa che è ancora più grande del diritto alla vita: il diritto alla stessa identità di uomo, il diritto di restar uomo tra gli uomini». Questi princìpi generali, ispirati dalla morale cattolica, sono stati recepiti nell’Ordinamento italiano, tanto che gli elementi costitutivi della legittima difesa generale, regolata dal 1° comma dell’art. 52, sono: la necessità di difendersi, l’inevitabilità dell’offesa e la proporzione fra la difesa e l’offesa. La «necessità» è la sola condotta che, idonea a neutralizzare il pericolo, è in grado di conseguire un risultato tale da determinare il danno minore all’aggressore. Mentre l’inevitabilità dell’offesa, principio voluto dalla Corte di Cassazione[1], comprende i requisiti della necessità e dell’attualità del pericolo. In altre parole se Tizio viene attaccato da Caio con un coltello e, data la distanza che li separa, può sparare in aria per impaurirlo o ferirlo, è moralmente obbligato a non ucciderlo. Altrimenti si tradirebbe la logica dell’istituto nato per consentire la difesa di un diritto minacciato e non per sostituirsi allo Stato nel punire l’aggressore Ma c’è di più.
Ovvero?
Il nostro codice penale è uno dei pochi a contenere anche il criterio di «proporzionalità» tra difesa e offesa che permetta ai giudici di valutare in caso di conflitto di valori e di beni. La difesa di un diritto patrimoniale, che comporti la lesione di un bene personale, può essere legittima, purché sussista la proporzione tra il danno minacciato e quello cagionato.
I principi della legittima difesa generale valgono anche per quella speciale?
La riforma prevede quattro condizioni per poter essere applicata: violazione di domicilio; l’estensione del domicilio anche ai luoghi di esercizio dell’attività commerciale; l’obbligo di detenere un’arma legittimamente; la necessità di difendere solo i beni propri od altrui. In altre parole se ricorrono queste quattro condizioni il principio di proporzione non è più da verificare in giudizio ma è di fatto previsto dal legislatore anche se solo in astratto.
Così intesa, quindi la legittima difesa anzitutto non risolve il problema della sicurezza, e non legittima a compiere qualsiasi reazione nel proprio domicilio?
Il rischio per il legislatore, che ha voluto accontentare più la domanda di un elettorato impaurito che riflettere sulle reali conseguenze della sua applicazione, potrebbe essere quello dell’«effetto boomerang». Infatti, come osserva P. Ravaglioli, «la legge è paradossalmente criminogena». Non ha diminuito i furti e le rapine, incentiva la detenzione di armi private e, più che scoraggiare i malviventi, rischia di renderli sempre più violenti e armati. Lo Stato della Florida dimostra che rilasciare in pochi anni 350.000 licenze per armi, ha provocato un aumento dei crimini. Il testo della riforma non è per nulla chiaro: se la sua intenzione era quella di sottrarre la legittima difesa dall’interpretazione della magistratura, assistiamo invece esattamente al contrario, per essere applicata la riforma ha continuamente bisogno dell’interpretazione dei giudici. Come abbiamo avuto modo di scrivere sulla Civiltà Cattolica «è comprensibile che una persona che ha già subito rapine, spinta dalla rabbia, dall’esasperazione e dalla paura, compri un’arma da fuoco e la usi in caso di nuova rapina»[17], raccomandavamo anche che uno strumento utile per impedire rapine è collegarsi con telecamere e allarmi alle centrali del 113, ma è condannabile che il legislatore abbia sottratto allo Stato il dovere che ha, quello di assicurare la difesa dei cittadini e a provvedere alla loro sicurezza, senza costringerli a farsi giustizia da sé. Sarebbe stato più urgente riformare la «macchina della giustizia» per snellire i processi, garantire la certezza della pena e la rieducare coloro che delinquono.
Che fare dunque di questa norma?
Sul piano giuridico la maggioranza della dottrina propone di modificarla e convertirla da «difesa legittima» a «difesa scusata» sul modello del codice tedesco, in cui, se l’aggredito viene colto da paura, non sarebbe condannabile perché da lui non ci si poteva aspettare una condotta diversa. Tale scusante lascerebbe inalterato l’illiceità del fatto ma attenuerebbe o escluderebbe la pena all’imputato. Ma c’è di più. Oltre a dover garantire la sicurezza ai cittadini, è necessario investire sulla formazione delle coscienze. Quando si è costretti a reagire violentemente in frangenti di secondo, come raccomanda S. Bastianel, occorre che la persona sia moralmente «formata ed informata». È necessario essere consapevoli che il valore della vita dell’altro «è più grande di qualsiasi altro valore proprio, eccetto la vita, e del fatto che in ogni caso non è mai legittimato l’odio, il rancore o la vendetta». Pensando al futuro, non occorre ricordare quanto sia diseducativo comprare armi giocattolo ai bambini, permettergli di giocare alla play station dove il fine del gioco è ammazzare l’altro o lasciarli guardare film violenti, finanziati dalle industrie delle armi. Il livello di democrazia e di pace del nostro Paese dipenderà dalla capacità di contrastare la cultura della violenza e della vendetta che privilegia l’odio, radice di ogni guerra.
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