Non profit

Statuto: serve o no registrarlo?

Le associazioni in genere non hanno obblighi, per quelle di promozione sociale la base è la 383/00

di Antonietta Nembri

Lo statuto di un circolo teatrale, per essere valido e legale deve essere bollato e/o firmato davanti a un notaio? E.F. (email)

Desideriamo avere un chiarimento per la costituzione di un’associazione di promozione sociale. È possibile costituirla con atto privato autenticato? R.B. (email)

Rispondono C. Mazzini
e Sara Gianni

Spesso non è chiaro quale sia la tipologia di atto giuridico più opportuna per far fronte alle diverse situazioni che si possono presentare. Iniziamo dalle associazioni riconosciute, per la cui costituzione il Codice civile richiede espressamente la forma dell’atto pubblico, in quanto titolo obbligatorio per il riconoscimento della persona giuridica. Gli fa eco la nuova procedura di riconoscimento introdotta con dpr 361/00, che ha mantenuto l’onere di presentare la domanda corredata da due copie dell’atto costitutivo e dello statuto redatti per atto pubblico. Nulla è invece stabilito per le associazioni non riconosciute: in base ai principi generali disposti in materia di contratti, deve ritenersi che la forma è libera. Tale tesi è sostenuta da almeno due pronunce della Corte di Cassazione. La prima sentenza dispone che «la costituzione di un’associazione non riconosciuta, così come la successiva adesione all’associazione medesima, non è soggetta per legge ad alcuna forma particolare, la quale pertanto può essere prescritta solo in forza di un espresso accordo tra gli associati» (Cassazione 30/10/75, n. 3693); nella seconda si legge che «l’esistenza di un’associazione non è condizionata ad alcuna formalità; alla sua costituzione pertanto non è necessario l’atto pubblico, prescritto soltanto per il conseguimento della personalità giuridica, e neppure, salvi i casi espressamente disciplinati, l’atto scritto…» (Cassazione 10/10/1965, n. 2448).
Un caso disciplinato è quello delle associazioni di promozione sociale, per le quali la legge 383/00 richiede che l’atto costitutivo sia redatto in forma scritta, senza prevedere la scrittura privata autenticata o registrata, né l’atto pubblico: è sufficiente la scrittura privata stesa dai soci. Deve essere tenuta in considerazione la possibilità che, se l’associazione intende ottenere la qualifica di onlus, che le consentirebbe di beneficiare di esenzioni e agevolazioni fiscali, ha l’obbligo di redigere per iscritto l’atto costitutivo, nella forma dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata (art. 10 dlgs 460/97). Meglio chiedersi, subito, se avvalersi di tale opportunità e predisporre un atto conforme a quello richiesto, onde evitare di dover intervenire successivamente.
Ancor più comunemente, il Tuir garantisce, a tutti gli enti di tipo associativo, un particolare regime di favore: non considera commerciale l’attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata verso pagamento di corrispettivi, purché gli atti costitutivi e statuti di detti enti di tipo associativo contengano determinate clausole, e siano redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata (art. 111, c. 4-quinquies, dpr 917/86).
A prescindere da queste disposizioni è in ogni caso utile avvalersi della forma scritta per l’atto costitutivo e per lo statuto, stante il valore probatorio di tale forma, anche nei casi in cui non sia richiesta dalla legge. Quando poi si ricorra alla scrittura privata autenticata o all’atto pubblico, si ha per tali atti una maggior certezza sul piano della prova: la loro non veridicità può essere dimostrata solo sollevando querela di falso.

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