Non profit

Statuto: la forma vuole la sua parte

Il contenuto deve essere aggiornato inserendo la sede e la denominazione.

di Carlo Mazzini

Un?associazione sportiva dilettantistica è stata costituita inserendo denominazione e sede all?art.1 dello statuto e quindi registrando tale statuto che riportava correttamente le clausole del dlgs. 460/97 per usufruire del regime forfettario della 398/91. Adesso sono cambiati il legale rappresentante e la sede. La mia domanda è questa: per continuare a usufruire del regime della 398/91 è necessario registrare presso l?ufficio del registro il verbale nel quale l?assemblea approva le modifiche statutarie?

Massimo P. (email)

Quando il dettato normativo incrocia le tematiche giuridiche con quelle tributarie, la confusione è molta per quegli amministratori che devono conoscere nel concreto le possibili conseguenze di dette intersezioni. Leggendo e rileggendo il suo quesito sono arrivato a chiarirmi il perché di quel suo riferimento al dlgs 460/97. Evidente che non si riferisse agli articoli inerenti la disciplina delle onlus (dal 10 in poi) bensì a quello relativo agli enti di tipo associativo (art. 5). Mi chiedevo, però, come coordinare una norma chiara come l?articolo 5 con una normativa incompleta come quella derivante dall?articolo 90 della l. 289/02 (legge Finanziaria 2003), che al comma 17 e 18 regola, ?in potenza? più che ?in atto?, alcuni aspetti statutari delle associazioni sportive dilettantistiche. Facciamo un po? d?ordine. Tutto questo interessamento del fisco per le regole di governance, di assenza di fine di lucro e di rispetto di democrazia interna è motivato dal fatto di voler evitare la comparsa (o la continuazione) di attività commerciali svolte sotto la rassicurante e ?risparmiosa? veste dell?ente non commerciale. Se l?attività, in questo caso sportiva, è svolta offrendo a tutti i partecipanti lo stesso status di socio (con eguali diritti e doveri), non offrendo agli amministratori possibilità di lucrare sull?attività e obbligando l?ente a reinvestire nell?attività gli eventuali utili o riserve, io, amministrazione finanziaria, posso essere ragionevolmente sicura che tu sia, a tutti gli effetti, un ente senza scopo di lucro, da agevolare secondo le normative vigenti. Le categorie di agevolazioni sono due; quella della 460 è quella basilare, in quanto si prevede che chi conforma il proprio statuto potrà vedere decommercializzate le attività effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei soci. La seconda categoria sono le agevolazioni ex l. 398/91 (inerenti l?Iva e l?Ires) che varrebbero, per le sole associazioni sportive dilettantistiche, solo a seguito dell?adeguamento dello statuto nelle modalità riportate dalla legge Finanziaria 2003 all?articolo 18. Ma la legge Finanziaria 2003 fa riferimento a una serie di regolamenti recanti clausole statutarie obbligatorie che ovviamente, a oggi, latitano; se ne scorgono solo alcune tracce (come frammenti dei Vangeli di Qumran) e debbono continuare ad assumersi come fondamentali i ?paletti? dell?art. 5 del dlgs 460/97. Ciò significa che la forma dello statuto debba essere quello di scrittura privata (registrata o autenticata) o atto pubblico. E perché tale prescrizione possa continuare a dirsi assolta, il contenuto dello statuto deve essere aggiornato; nel vostro caso in due elementi, cioè la sede e la denominazione; quest?ultima, ex art. 90, comma 17, deve contenere i termini ?sportivo?, ?dilettantistico? e ?associazione?. Le formalità anche prescritte statutariamente per le modifiche dello statuto medesimo (quorum, convocazioni etc) vanno quindi rispettate. La comunicazione del cambiamento del legale rappresentante, il cui nome difficilmente compare nello statuto, deve essere comunicato all?ufficio locale dell?Agenzia delle entrate dove ha sede l?associazione. Il punto La forma dello statuto deve essere quella di una scrittura privata o atto pubblico. Il suo contenuto deve essere sempre aggiornato, mentre il cambiamento del legale rappresentante (il cui nome di rado compare nello statuto) deve essere comunicato all?ufficio locale dell?Agenzia delle entrate.

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