Non profit

Statuto, a chi toccano cambi e cancellazioni

E' necessario indurre un'assemblea straordinaria con i quorum previsti dalla legge.

di Carlo Mazzini

L?associazione da me fondata, e all?inizio presieduta, deve modificare lo statuto. È molto che ci pensiamo ed è giunto il momento di farlo. Chi e come deve compiere la cessazione? Deve andare il nuovo presidente?

M.M. (email)

Prima dice di volere ?modificare? lo statuto, poi chiede come ?compiere la cessazione?. O è incorso in un errore di battitura, o non ha ancora deciso che fare. In entrambi i casi, è necessario indire un?assemblea straordinaria con i quorum previsti dalla legge e dallo statuto. Nel caso di modifica dello statuto, il c. c. (art. 21, c 2) prevede un quorum costitutivo di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo statuto può prevedere quorum differenti da quelli fissati dal c.c.. Nel caso di scioglimento dell?associazione, esiste solo la previsione civilistica (art 21, c 3), che prevede il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L?elezione di un nuovo presidente deve essere effettuata da un?assemblea ordinaria, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto; il presidente può delegare altra persona per la registrazione degli atti di modifica ed estinzione dell?ente. Nel caso di associazione riconosciuta, occorre presentare domanda al prefetto (o alla Regione) che provvede (artt 1 e 2, dpr 361/00), in caso di rispondenza dei requisiti dell?art 21, c. 2 c.c., alla registrazione delle modificazioni nel registro delle persone giuridiche.

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