Non profit

Statuti, prima regola è avere le idee chiare

Tutti i dubbi di chi vuole costituire un’associazione

di Salvatore Pettinato

Siamo un gruppo di persone di Grosseto in procinto di costituirci come associazione culturale. Sono molti i dubbi che ci assillano in questa fase preparatoria; dubbi e domande che giriamo subito a lei. Qual è la distinzione, in termini di potere, fra socio fondatore, socio benemerito, socio beneficiario e sostenitore? Cosa significa ?disciplina del rapporto associativo senza limiti di tempo?? Come si possono tutelare i soci fondatori da eventuali tentativi di pressione sulla gestione dell?associazione da parte di soci tesserati successivamente? E ancora, il collegio dei revisori dei conti è sempre obbligatorio? Infine, dove ci si può rivolgere per avere uno statuto tipo? Grazie. Tommaso R., Grosseto Risponde Salvo Pettinato Rispondo alle numerose domande nell?ordine in cui sono state poste. Le distinzioni tra le diverse categorie di soci sono quelle determinate dagli statuti. Sarà quindi l?associazione a differenziare, secondo le proprie esigenze, le diverse tipologie di rapporto associativo. La normativa posta dal decreto legislativo n. 460/1997 ha voluto evitare che possano beneficiare delle agevolazioni previste per il terzo settore ( e per le Onlus in particolare) tutte quelle finte associazioni culturali che, di fatto, ne hanno usufruito finora. In tale ottica, si è voluto porre un limite alle forme di associazionismo ?mordi e fuggi?, prevedendo una espressa esclusione statutaria della temporaneità del rapporto associativo. Ciò tuttavia non deve essere inteso come un ?rapporto associativo senza limiti di tempo? bensì, come la necessità di assicurare una certa stabilità allo stesso. In proposito siamo dell?avviso che la previsione di un rapporto di durata annuale e rinnovabile, ben potrebbe integrare il requisito della non temporaneità dello stesso. Per rispondere alla terza domanda, non esiste un modo statutario di tutelare i soci fondatori dalle eventuali pressioni da parte dei nuovi iscritti. La nuova disciplina richiede, infatti, una espressa democraticità del rapporto associativo. Ciò comporta l?applicazione del principio del voto singolo e della eleggibilità attiva e passiva per ogni associato. L?unico mezzo di tutela adottabile potrebbe essere costituito da forme limitative di associazione volte a costituire un filtro preventivo sulla ?bontà? del soggetto da associare. Non è obbligatoria la presenza di un collegio dei revisori dei conti, ma qualora la Onlus dovesse avere proventi superiori per due anni consecutivi a due miliardi di lire, il bilancio dovrebbe recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili. Infine, per ottenere un modello di statuto è possibile rivolgersi presso un notaio.


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