Non profit

Statuti: occhio agli errori

Un quesito sullo statuto di un'associazione di promozione sociale

di Carlo Mazzini

Sto costituendo un?associazione di promozione sociale, ai sensi della legge 383/00. Ho seguito, con le dovute integrazioni, lo schema di statuto da voi proposto. Ho, però, un dubbio. L?associazione di promozione sociale, ritengo, rientri indubbiamente nella fattispecie delle onlus. Nello statuto occorre esplicitare questa circostanza e inserire esplicitamente che l?associazione è una onlus o sono sufficienti le previsioni di alcuni dei settori e dei criteri previsti dall?art. 10 del d.lgs. 460/97? email (PG) Il quesito ci interessa in modo particolare, dato che porta in luce la difficoltà del legislatore nel produrre norme tra loro armonizzabili. Il decreto legislativo 460/97, che ha istituito la categoria delle onlus, riporta (art. 10, co. 9) un esplicito riferimento alle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 287/91, offrendo la possibilità di qualificarsi onlus, con le procedure ex art. 11 della 460/97, limitatamente all?esercizio delle attività tipiche da onlus, purché siano tenute delle scritture contabili separate dalle restanti funzioni svolte. La categoria di associazioni di promozione sociale è genericamente individuata nella dicitura «enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell?Interno», e identificabili in quelle storiche quali Acli, Arci, Endas… Un riconoscimento normativo più diffuso e meno ad personam è avvenuto solo con l?emanazione della legge 383/00; ma in questa circostanza il legislatore si è scordato di sostituire, all?interno del decreto 460/97, il riferimento alla legge 287/91 con la nuova disposizione. Dai lavori preparatori della 383 emerge che la ratio ispiratrice è la finalità di crescita e di sostegno all?associazionismo di promozione sociale e la possibilità di giovarsi di un profilo fiscale particolarmente leggero risulta essere di notevole importanza. L?inclusione delle associazioni di promozione sociale ex legge 383/00 nella tipologia delle onlus, sembrerebbe in linea con i principi della legge stessa, permettendo, dove sussistessero le precondizioni, di estendere i benefici fiscali previsti dal dlgs. 460/97 anche a queste organizzazioni. È doveroso, a questo punto, soffermarci su una questione non secondaria: la invitiamo ad analizzare attentamente la sua situazione, considerando che, se la sua attività per intero risponde ai requisiti richiesti dalla normativa onlus, dovrebbe riflettere sulla possibilità e/o convenienza di riferirsi totalmente a tale disciplina, dimenticando la l. 383/00, pena la difficoltà di applicazione contemporanea di due normative non espressamente integrate. Se invece l?attività della sua associazione fosse solo in parte da onlus, è necessario che si uniformi a quanto richiesto dal decreto e dalla successiva circolare 164 E del ?98 al punto 1.11; per ciò che riguarda lo statuto, lei dovrebbe inserirvi in modo esplicito la previsione di realizzare alcune attività da onlus. Inoltre, per quest?ultime deve riportare tutte le clausole previste dall?art. 10 nel suo complesso, compresa quella dell?uso nella denominazione del termine onlus, per esteso o con l?acronimo , e, una volta approvata la modifica dall?assemblea, procedere alla comunicazione ex art. 11. S. Gianni e C. Mazzini


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