Welfare

Sotto controllo le lettere dei detenuti

E' diventata legge lo scorso 8 aprile la proposta del ministro della Giustizia Roberto Castelli.

di Benedetta Verrini

Un giro di vite sulla libertà di corrispondenza dei detenuti: lo dispone la nuova legge 95 dell?8 aprile 2004 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile), proposta dal ministro Roberto Castelli per rispondere ad esigenze di sicurezza. Il provvedimento, di fatto, ridisegna la fisionomia dell?istituto del controllo sulla corrispondenza dei detenuti (finora regolato da una legge del 1975, la n. 354), introducendo, con l?articolo 18-ter, la nuova disciplina delle finalità, dei limiti oggettivi e temporali e della competenza all?adozione dei provvedimenti che comprimono il diritto alla segretezza della corrispondenza e dei relativi mezzi di impugnazione. Tale articolo chiarisce che per “esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell?istituto”, possono essere disposte, nei confronti dei singoli detenuti o internati, misure come: limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo; il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima. Il provvedimento, che coinvolge anche i detenuti sottoposti all?esecuzione della pena oltre che gli imputati, esclude dai controlli la corrispondenza indirizzata a particolari soggetti, tra cui i difensori, l?autorità giudiziaria, il ministro della Giustizia, i membri del Parlamento, le rappresentanze diplomatiche o consolari di cui i detenuti sono cittadini e gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti dell?uomo. Alcune nuove disposizioni hanno suscitato le perplessità delle associazioni del mondo carcerario. “L?iniziativa per sottoporre la posta a visto di controllo, fino ad ora, poteva venire solo dall?autorità giudiziaria” spiega Francesco Morelli, dell?associazione Ristretti. “Con questa nuova legge, invece, anche il direttore dell?istituto, cioè un?autorità amministrativa che non ha alcuna competenza investigativa, potrà richiedere il controllo”. Infatti questi provvedimenti sono adottati, con decreto motivato, “su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell?istituto”. La corrispondenza può essere sottoposta a restrizioni per un massimo di sei mesi, prorogabili per periodi non superiori a tre mesi. Concretamente, il controllo può essere delegato al direttore del carcere, ma anche a un agente di polizia penitenziaria. “Se è comprensibile una misura di cautela, che peraltro già esisteva, nei confronti degli imputati” prosegue Morelli, “questo rigore nei confronti di detenuti in fase di esecuzione di pena, non sottoposti al regime restrittivo del 41 bis, e quindi non legati alla criminalità organizzata, fa pensare più a una sorta di controllo delle coscienze che a un?esigenza cautelativa vera e propria. Chi se la sentirà più, ad esempio, di scrivere qualcosa della sua vita nel carcere e di ciò che avviene all?interno dell?istituto?”. La nuova legge ha già suscitato viva preoccupazione sui detenuti stranieri, per i quali la corrispondenza rappresenta l?unico filo di contatto con il mondo esterno. Contro questo tipo di provvedimento l?interessato può proporre reclamo al magistrato. il punto E’ diventata legge la proposta del ministro Roberto Castelli sui controlli della corrispondenza dei detenuti. Per esigenze investigative o di sicurezza, anche su proposta del direttore del carcere, la posta dei carcerati, anche con sentenza già esecutiva, potrà essere aperta e sottoposta a limitazioni.


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