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Sostegno su misura senza automatismi

La norma entrata in vigore lo scorso anno (l. 6/04) ha risolto molti problemi per le famiglie delle persone con disabilità e ridotto lo “stigma sociale” legato all’interdizione

di Redazione

Gradirei sapere se l?anno prima del compimento del 18esimo anno di età, il tribunale dei minori può, come per l?interdizione, nominare l?amministratore di sostegno. E poi: l?interdizione e/o l?amministratore di sostegno, così istituiti, hanno una durata limitata o valgono per sempre? Silvana C. (email) La domanda per la nomina di un amministratore di sostegno, secondo la legge 6/04, può essere presentata al compimento del 17esimo anno di età dell?interessato, in modo che al compimento del suo diciottesimo compleanno egli possa già essere assistito dall?amministratore. La norma stabilisce che i parenti ricevono dal giudice tutelare l?incarico di amministratore di sostegno per tutta la vita, mentre altri soggetti per soli dieci anni, eventualmente rinnovabili. Il nuovo istituto giuridico introdotto con la legge 9 gennaio 2004 n. 6, pur non essendo rivoluzionario, risolve molti problemi pratici che comunemente complicavano la vita delle famiglie. Ha allentato il rigore dell?obbligatoria pronuncia dell?interdizione, ha previsto un sistema flessibile, predisposto dal giudice tutelare e da esso modificabile tutte le volte che l?interesse del beneficiario lo richieda. È riuscito a coniugare l?interesse a una vita più dignitosa e, per quanto possibile, autonoma del beneficiario, con quello di tutela dei terzi. Ha avvicinato al luogo di residenza del beneficiario la sede giurisdizionale competente e ridotto le spese. L?amministratore di sostegno è nominato con decreto dal giudice tutelare (art. 405 cc): i giudici tutelari sono maggiormente distribuiti sul territorio quindi più vicini agli interessati dei tribunali, cui competono i procedimenti di interdizione e inabilitazione. La norma, molto attesa dai genitori di persone con disabilità intellettiva, introduce delle aperture anche nei confronti dell?interdizione e dell?inabilitazione, che non sono più obbligatorie e automatiche, ma sono sempre pronunciabili, qualora non si ritenga opportuno procedere con l?amministrazione di sostegno o revocarla, a causa di un suo esito negativo. Da segnalare il significativo cambiamento della rubrica del titolo XII del Codice civile, che prima recitava «dell?infermità di mente dell?interdizione e dell?inabilitazione», mentre ora recita «delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia». Ciò dà il segno di quanto sia cambiata l?immagine sociale e quindi giuridica delle persone con disabilità, a seguito degli ultimi trent?anni di integrazione scolastica e sociale, che in Italia ha raggiunto aspetti del tutto generalizzati e significativi, malgrado permangano ancora pressanti esigenze di miglioramenti e il bisogno di resistere a tendenze involutive . Di questi cambiamenti dà atto la finalità di legge, che è di ridurre al minimo i casi di ricorso all?interdizione e all?inabilitazione, che curano quasi esclusivamente gli interessi astratti di conservazione dei patrimoni. Può giovarsi dell?amministrazione di sostegno chi, a causa di un?infermità o di una menomazione fisica o psichica si trovi nell?impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi. È questa la formulazione, contenuta nell?art. 404 del c.c., la quale, molto ampia, ha però un ambito di applicazione ben preciso, richiedendo l?accertamento sanitario di un?infermità o di una menomazione fisica o psichica in senso ampio, comprendente quindi non solo le malattie mentali, ma anche le diverse forme di disabilità intellettiva, come insufficienza mentale, cerebrolesione, autismo, sindrome di Down. In questa logica pure un anziano può giovarsi dell?amministrazione di sostegno, purché versi in una situazione di infermità grave, come i casi, clinicamente accertati, di demenza senile. di Salvatore Nocera

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