Durante l’affido, gli operatori dei Servizi sociali e sanitari assicurano:
· sostegno individuale con incontri periodici di verifica o con contatti più frequenti in caso di necessità;
· sostegno attraverso la partecipazione a gruppi di famiglie affidatarie;
· verifica periodica dell’evoluzione del progetto.
Contributo alle spese
Ogni amministrazione locale, con diversa modalità, riconosce agli affidatari un contributo alle spese per l’affidamento residenziale del minore. L’entità del contributo e la sua cadenza temporale variano da città a città ma non sempre, purtroppo, sono regolari e proporzionali all’impegno effettivo (si va dai 500-400 euro mensili a cifre anche inferiori).
Sono previsti, in molti casi, anche rimborsi straordinari per spese quali: interventi sanitari determinati da urgenza e necessità; iscrizioni a corsi professionali e/o spese accessorie; sostegno scolastico individuale (ripetizioni); soggiorni scolastici; acquisto dei libri scolastici.
E’ solitamente anche prevista una polizza assicurativa che copre i rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone ecose cagionati dai minori e dagli affidatari nell’accudimento degli affidati e per infortuni dei minori. Alcune amministrazioni prevedono inoltre l’esenzione del ticket e l’applicazione della quota minima per i servizi di nido – mense scuola dell’obbligo – soggiorni estivi.
La legge estende ai lavoratori che accolgono in affidamento temporaneo un minore i seguenti diritti: congedo per maternità o paternità (astensione obbligatoria e facoltativa); permessi lavoro e ogni altro diritto previsto dal Testo Unico sulla maternità.
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