Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con lettera n.25/I/0017062 del 10 novembre 2009, ha voluto fornire importanti chiarimenti circa il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in cui una azienda, anche del terzo settore, rischia di incorrere.
Tale rischio si concretizza qualora si verifichino due differenti ipotesi:
1) avere lavoratori in “nero”;
2) in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza sul posto di lavoro
La sospensione dell’attività imprenditoriale causata per lavoro irregolare produce effetti dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo o dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso (che non può essere interrotta, tranne che non vengano riscontrate situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi – art.14 comma 11 del decreto legislativo 81/2008).
L’azienda che riceve il provvedimento di sospensione può inoltrare ricorso alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni. Tali organismi dovranno pronunciarsi entro 15 giorni dalla data di notifica del ricorso, altrimenti il provvedimento di sospensione perde efficacia.
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