Non profit
Somministrare cibi e bevande é possibile se occasionale
Le associazioni di volontariato hanno la possibilità, disciplinata dalla legge, di svolgere attività commerciali.
Un’associazione di volontariato regolarmente iscritta alla Dre può svolgere attività di somministrazione di cibi e bevande in occasione di una sagra del paese ed eventualmente quali legge ne regolamentano i requisiti?
Le associazioni di volontariato, disciplinate dalla legge 266/91 (e onlus di diritto ex art. 10, comma 8, dlgs n.460/97), oltre all’attività istituzionale prestata gratuitamente, hanno la possibilità di svolgere attività verso corrispettivo qualificate come commerciali e marginali. Si tratta di attività tassativamente individuate dalla legge. Il dm 25 maggio 1995 n. 3263, nel delineare la fattispecie di attività da considerare marginali, alla lettera d) prevede l’ipotesi di attività di “somministrazione di alimenti e bevande”. Affinché lo svolgimento di quest’attività rispetti il requisito della marginalità, é tuttavia necessario che: a) si tratti di attività svolta nel rispetto dei fini dell’ente; b) venga svolta occasionalmente; c) sia svolta in concomitanza di eventi particolari, quali celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione verso i fini dell’ente.
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