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Solo se l’associazione non è riconosciuta gli amministratori rispondono

Con l'acquisto della personalità giuridica, un ente gode di determinati privilegi.

di Salvatore Pettinato

Gli amministratori di un?associazione riconosciuta rispondono personalmente nei confronti dei creditori delle obbligazioni assunte in nome e per conto della stessa?
L?art. 38 c.c. prevede espressamente che nel caso di associazioni non riconosciute, coloro che hanno agito in nome e per conto della stessa rispondano personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. La situazione è diversa nel caso di associazioni riconosciute. Con il riconoscimento e con l?acquisto della personalità giuridica (che il dpr 361/00 subordina all?iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture ), infatti, l?ente viene a godere di determinati privilegi.
In primo luogo, nei confronti degli amministratori delle stesse vige il principio dell?irresponsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell?associazione: ne deriva che i creditori di quest?ultima, per far valere le loro pretese, potranno agire e soddisfarsi sul solo patrimonio dell?associazione e non su quello degli amministratori.

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