Non profit

Solo l’interessato può stabilire se far conoscere la sua esatta malattia

I dati idonei alla rilevazione dello stato di salute sono definiti sensibili e possono essere comunicati solo dietro esplicito consenso della persona.

di Massimo Persotti

Lavoro in un?azienda. Ho dovuto fare delle assenze per malattia. Sto per rientrare e vorrei sapere se sui certificati medici dev?essere indicata anche la diagnosi della malattia in caso di assenza dal lavoro.

G. R. (email)

L a normativa sulla privacy e, in particolare, l?articolo 22 della legge 675/96, definisce come dati sensibili anche quelli idonei a rilevare lo stato di salute. Questi dati possono essere oggetto di trattamento e, quindi, di comunicazione solo dietro esplicito consenso dell?interessato, cioè se lei esplicitamente è consenziente al fatto che siano resi noti, e previa un?autorizzazione del Garante per la privacy. Nel caso in esame, il rilascio del certificato medico deve contenere la prognosi, ma non la diagnosi, tanto più che al datore di lavoro è sufficiente avere notizia sulla condizione di malattia del dipendente che, del resto, può ulteriormente accertare anche attraverso la richiesta di visita fiscale.
In un caso affrontato dal difensore civico della Regione Abruzzo, Giovanni Masciocchi, una amministrazione aveva espressamente richiesto di conoscere la diagnosi di malattia di un dipendente per poter istruire correttamente la richiesta di congedo straordinario per motivi di salute. Una procedura assolutamente inconsueta che ha indotto Masciocchi a investire del caso direttamente il Garante per la privacy.

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