Non profit

Solo banche e finanziarie possono emettere i titoli di solidariet

Il decreto legislativo 460/1997 prevede, nell’ambito della disciplina delle Onlus, i cosiddetti “Titoli di solidarietà”, strumento utile al finanziamento dei soggetti onlus.

di Antonio Cuonzo

Nel decreto istitutivo delle onlus si parla (art. 29) dei titoli di solidarietà. Cosa sono? Sono uno strumento con cui possiamo finanziarci? Sono titoli di debito che potremmo emettere a fronte di attività istituzionali? Il decreto legislativo 460/1997 prevede, nell?ambito della disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), i cosiddetti ?Titoli di solidarietà? che, certo, dovrebbero essere uno strumento utile al finanziamento dei soggetti onlus. Sono, così come prevede il decreto ministeriale 328 del 1999 (art. 1) emanato in attuazione dell?art. 29 del dlgs 460/97, titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibili. È doveroso precisare, però, che questi titoli obbligazionari non sono emessi dalla onlus ma da specifici soggetti abilitati, così come individuati dall?art. 3 del citato decreto ministeriale, e cioè banche e intermediari finanziari di cui all?art. 107 del dlgs 385/1993. Questi ultimi soggetti, a fronte dell?emissione dei titoli di solidarietà, hanno poi l?obbligo di destinare i fondi raccolti attraverso questi strumenti esclusivamente al finanziamento delle onlus o di intermediari bancari e finanziari che finanziano, con questi fondi, delle onlus. In relazione a questo particolare ?intervento nel sociale?, l?art. 29 stabilisce che per l?emissione di questi titoli è riconosciuto come costo deducibile dal reddito d?impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato e il tasso di riferimento.


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