Non profit
Sognando….non solo finanziamenti !
Nella speranza di poter trovare sempre nei programmi dell'Unione Europea spazio per chi ne ha bisogno
L’Europa per crescere dovrebbe avere anche….. un cuore…. capace di sentire i bisogni di chi è meno fortunato….sentirsi una famiglia dove anche i “piccoli” i poveri gli anziani trovino ascolto . E’ bello poter segnalare ( anche se i documenti non sono recentissimi) che in Europa si fissano anche stanziamenti per “Aiuti alimentari alle famiglie più povere d’Europa”
Fissati gli stanziamenti per il sostegno di base
Aiuti alimentari alle famiglie povere d’Europa
(Decisione Commissione Ue 21.12.2000)
Oltre trecentomila tonnellate di generi alimentari di base (cereali, riso, olio di oliva, burro) per aiutare le famiglie indigenti in Europa. Anche per il 2001, la Commissione europea ha deciso lo stanziamento di derrate – provenienti soprattutto dagli stock comunitari – che serviranno ad alleviare le condizioni delle persone in difficoltà economiche, e che saranno distribuite dalle singole autorità nazionali. La decisione è stata pubblicata l’11 gennaio 2001 sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee. Alla base dell’intervento comunitario è un regolamento del 1987, adottato dalla Commissione dopo un inverno particolarmente rigido – quello dell’86-’87 – nel corso del quale la Ue fornì a numerosi organismi di beneficenza derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Da allora, le scorte comunitarie vengono regolarmente utilizzate ad ogni inizio di anno per soccorrere i più bisognosi, con il contributo finanziario degli Stati membri. Per il 2001, l’Italia ritirerà dalle scorte derrate alimentari per oltre 56 milioni di euro, vale a dire oltre 100 miliardi di lire: si tratta di 75mila tonnellate di cereali, 30mila tonnellate di riso, 5mila di olio di oliva, 8mila 500 di burro. (15 gennaio 2001)
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2000 che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2001 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità [notificata con il numero C(2000)3985 ] (2001/23/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE)n.3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987 [1] ,che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità, modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 [2], in particolare l’articolo 6,
visto il regolamento (CE)n.2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998 [3] ,che istituisce il regime agrimonetario dell’euro, in particolare l’articolo 3,paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CEE) n.3149/92 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.2760/ 1999 ,stabilisce le modalità di applicazione per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità. Conformemente all’articolo 2 del citato regolamento, per attuare il programma di fornitura di tali derrate alimentari agli indigenti, la Commissione è tenuta ad adottare un piano al cui finanziamento si provvede avvalendosi delle risorse disponibili nel corso dell’esercizio 2001.Nel piano occorre indicare in particolare i quantitativi di prodotti, ripartiti per tipo di prodotto, che possono essere ritirati dalle scorte d’intervento ai fini della distribuzione in ciascuno Stato membro, nonché i mezzi finanziari messi a disposizione per l’attuazione del piano in ciascuno Stato membro. Nel piano occorre anche indicare l’entità degli stanziamenti da riservare alla copertura delle spese di trasporto intracomunitario dei prodotti d’intervento di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE)n.3149/92.
(2)Gli Stati membri interessati all’azione hanno fornito le informazioni richieste, conformemente al disposto dell’articolo 1 del regolamento (CEE)n.3149/92.
(3)Per la ripartizione delle risorse è necessario tener conto, in particolare, dell’esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti.
(4)Occorre altresì autorizzare i trasferimenti intracomunitari necessari all’esecuzione del piano, alle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE)n.3149/92.
(5)Per attuazione del piano occorre precisare che il fatto generatore ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE)n. 2799/98 è la data di inizio dell’esercizio di gestione delle scorte d’intervento.
(6)Per rispettare l’obiettivo del piano occorre prevedere la distribuzione scaglionata dei prodotti nella fase di esecuzione del piano.
(7)A norma dell’articolo 2,paragrafo 2,del regolamento (CEE)n.3149/92,la Commissione, ai fini della stesura del piano in oggetto, ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono da vicino i problemi delle persone più bisognose nella Comunità.
(8)Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1.
Per l’esercizio 2001,si procede alle forniture di derrate alimentari destinate ad essere distribuite agli indigenti della Comunità, in applicazione del regolamento (CEE)n.3730/87,attenendosi al piano annuo di distribuzione di cui all’allegato I.
Articolo 2.
Sono autorizzati i trasferimenti intracomunitari elencati nell’allegato II.
Articolo 3.
Ai fini dell’applicazione del piano annuale,il fatto generatore di cui all’articolo 3 del regolamento (CE)n.2799/98 interviene il 1° ottobre 2000.
Articolo 4.
Per i prodotti di cui vengono distribuite oltre 500 tonnellate, gli Stati membri partecipanti provvedono, in particolare con l’introduzione di disposizioni idonee nei bandi di gara, affinché i quantitativi indicati nell’allegato I, tabella b),siano oggetto di più distribuzioni nella fase di esecuzione del piano annuale in modo da tener conto delle capacità degli enti di beneficenza.
Articolo 5.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
ALLEGATO I
Piano annuo di distribuzione gratuita per l’esercizio 2001
a) Mezzi finanziari messi a disposizione per l’attuazione del piano in ciascuno Stato membro:Stato membro Mezzi finanziari (in EUR)
Belgio 2 285 000
Grecia 13 383 000
Spagna 55 096 000
Francia 39 232 000
Irlanda 207 000
Italia 56 568 000
Lussemburgo 48 000
Portogallo 24 876 000
Finlandia 3 305 000
Totale 195 000 000
b) Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d’intervento da distribuire negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a):(in tonnellate)
Stato membro
Prodotti
Cereali
Riso (risone)
Olio d’oliva
Burro
Belgio
3.500
500
500
Grecia
25.000
10.000
4.000
Spagna
65.000
30.000
7.000
7.400
Francia
17.350
2700
10.551
Irlanda
60
Italia
75.000
30.000
5.000
8.500
Portogallo
10.000
7.500
3.000
4.600
Finlandia
13.670
500
Totale
209.700
80.700
19.000
32.111
c) Stanziamento messo a disposizione del Lussemburgo per l’acquisto sul mercato comunitario di:
—latte in polvere: 34 400 EUR,
—cereali: 6 800 EUR,
—riso: 6 800 EUR.
ALLEGATO II
Trasferimenti intracomunitari autorizzati nel quadro del piano 2001
Prodotto Quantitativo (in tonnellate)
Detentore
Destinatario
1. cereali 74.392
Onic
Aima
2. cereali 25.000
Onic
Ministero Agricoltura, Grecia
3. cereali 10.000
Onic
Inga
4. riso 500
Ente Risi
Ministero Agricoltura, Belgio
5. riso 7.500
Fega
Inga
6. burro 10.551
Ministero Agricoltura, Irlanda
Ministero Agricoltura, Francia
7. burro 4.900
Fega
Aima
8. burro 4.600
Ministero Agricoltura, Irlanda
Inga
9. olio d’oliva 5.000
Fega
Aima
10. olio d’oliva 3.000
Fega
Inga
11. olio d’oliva 3.000
Fega
Ministero Agricoltura, Grecia
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