Leggi

Socio-sanitario: servizi in appalto esenti da Iva

L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'esenzione anche per le prestazioni svolte in appalto o convenzione.

di Benedetta Verrini

L?Agenzia delle Entrate compie un passo clamorosamente favorevole nei confronti delle onlus e di altri enti che effettuano prestazioni socio-sanitarie nei confronti di soggetti svantaggiati. Dopo anni di incertezza, con una circolare (n. 43/E del 2 novembre) il Fisco ha riconosciuto che le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale a favore di anziani, inabili, tossicodipendenti e malati di Aids, disabili psicofisici e minori, effettuate in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni sono esenti dall?Iva. «Si tratta di una decisione che recupera in pieno i motivi ispiratori e il dettato di un articolo del ?95 inserito nella legge Iva (il dpr 633/72)», spiega Carlo Mazzini, consulente esperto di non profit per Studio Uno. «Quel provvedimento stabiliva l?esenzione dall?Iva per le prestazioni socio-sanitarie, effettuate nei confronti di persone svantaggiate, da organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o enti aventi finalità di assistenza sociale (le onlus ancora non esistevano)». Tale esenzione valeva sia per le prestazioni rese ?direttamente? sia per quelle effettuate «in esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti in genere». «Proprio verso la fine del 1997, nello stesso anno momento in cui, attraverso il decreto Zamagni, prendevano vita le onlus, una nuova legge, la 449/97, ha escluso la possibilità di esenzione per le attività rese in convenzione», prosegue Mazzini. «Solo quelle svolte ?direttamente? potevano godere dell?esenzione dall?Iva. Le onlus sono quindi nate sotto una ?cattiva? stella, tanto che per tutto il 1998 una parte consistente del mondo del non profit, e in particolare delle cooperative sociali, si è trovata in difficoltà». Ad esempio, non poteva esserci esenzione in un?ipotesi frequentissima: quella in cui l?obbligo di rendere la prestazione socio-sanitaria fosse assunto dalla onlus nei confronti di un comune committente del servizio di assistenza socio-sanitaria. Poi è arrivato il contrordine. «Il legislatore», spiega Mazzini, «è intervenuto a sanare la situazione, abrogando, in una legge successiva (la n. 28/99) il termine ?direttamente?, introdotto 14 mesi prima. Ciò significa, implicitamente, che l?esenzione dall?Iva non è più un vantaggio esclusivo dei soggetti che effettuano prestazioni socio-sanitarie in modo diretto, ma anche di quelli che lo effettuano in convenzione». Peccato, si potrebbe dire, che l?Agenzia delle Entrate sia riuscita a prendere atto di questo cambiamento solo 5 anni dopo. «Da oggi in poi, di certo, vale il regime d?esenzione dall?Iva, e questa può essere una buona conquista», conclude Mazzini «per quelle organizzazioni (per esempio le cooperative sociali) che possono optare, a seconda della natura dei costi sostenuti per erogare l?attività, per il regime di esenzione piuttosto che per l?aliquota del 4%; o per quegli enti per i quali l?Iva non è un?imposta neutrale ma si riduce ad essere un costo». E se qualche ente volesse procedere a chiedere rimborsi al Fisco per l?imposta pagata in tutti questi anni e non dovuta? «è un caso che si potrebbe verificare, essendoci sia gli estremi legislativi che quelli interpretativi». Il punto Con una circolare del 2 novembre, l?Agenzia delle Entrate ha finalmente riconosciuto una prescrizione di legge risalente al 1999: sono esenti da Iva non solo le prestazioni socio-sanitarie svolte ?direttamente? nei confronti di soggetti svantaggiati, ma anche quelle svolte in appalto o convenzione.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA