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SOCIO PROFESSIONISTA, ECCO QUANDO PUò ESSERE PAGATO

Un’Aps - Associazione di promozione sociale iscritta all’apposito registro, essendo onlus di diritto, deve usare l’acronomino onlus in ogni sua comunicazione?

di Carlo Mazzini

Un?Aps – Associazione di promozione sociale iscritta all?apposito registro, essendo onlus di diritto, deve usare l?acronomino onlus in ogni sua comunicazione? E quello aps è obbligatorio o no? Inoltre, come identificare il «caso di particolare necessità» previsto dall?art. 18, c. 2 della l. 383/00 per retribuire un professionista socio? Va messo a verbale? Roberto (Milano) La premessa non è corretta. Le Aps non sono onlus di diritto, in quanto detta qualifica è riconosciuta alle organizzazioni di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali, nel caso esse siano iscritte agli omologhi registri, elenchi o albi. Ciò in forza dell?art 10, c 8, del cd decreto onlus (dlgs 460/97). È vero, invece, che le Aps possono essere onlus ?parziarie?, cioè limitatamente alle attività esercitate, che risultino compatibili con il regime onlus. Inoltre, devono sussistere altre due condizioni. La prima è che l?Aps si iscriva per sua volontà – quindi non di diritto – all?Anagrafe unica delle onlus. L?altra condizione è che sia Aps in forza dell?iscrizione non solo ai registri ex l. 383/00, ma anche all?elenco ex l. 287/91 (art. 3, c. 6, lett. e), legge che richiamava, senza regolarle, le Aps. Qui il legislatore ha commesso il suo ?pasticciaccio? non prevedendo l?assorbimento nella l. 383/00 di tutti gli effetti della norma del 91. Come dire che abbiamo sulla carta due tipi di Aps e che solo a quelli precedenti la norma onlus sarebbe riconosciuto il diritto di divenire in parte onlus. Ciò non toglie che un?Aps diventata tale in forza della l. 383/00 possa diventare in toto onlus, essendo in quel caso obbligata a dichiararsi tale in ogni comunicazione (statuto incluso). Detto che non siete onlus di diritto, ribadiamo il carattere a nostro parere soggettivo della previsione di «particolare necessità» nel caso di scelta di retribuire del personale (socio o non socio) per prestazioni lavorative. Una volta che mettete a verbale, con tanto di motivazione, che esiste una necessità nel procurarvi la prestazione lavorativa di un professionista, avete assolto il compito di buoni amministratori. Dovete fare attenzione che la prestazione vi sia fatturata a un valore non superiore a quello che trovereste a condizioni di mercato. Questa premura, che vale per qualsiasi acquisto di bene o servizio operato da onlus e da enti associativi, evita la contestazione da parte dei controllori (revisori e Agenzia delle Entrate) di aver distribuito indirettamente utile o avanzo di gestione dell?ente, come previsto dall?art 10, c 6, lett b, del dlgs 460/97. Altra precauzione è, se possibile, che il professionista non dovrebbe far parte del consiglio direttivo, soprattutto in caso di prestazione di tipo prolungato, quale è l?assistenza annuale di un commercialista o di un legale. Diverso il caso di una consulenza spot esercitata dal professionista, che si esaurisce in breve e che non mette, né lui, né voi, in una situazione imbarazzante di permanente conflitto di interessi. Carlo Mazzini


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