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Socio lavoratore dopo la mobilità

E' possibile richiedere all'Inps anticipatamente l'intera mobilità per intraprendere un'attività di carattere autonomo o per associarsi in cooperativa.

di Giulio D'Imperio

Sono dipendente di una azienda profit in crisi che da anni collabora come volontario con una cooperativa sociale. Nell?azienda dove lavoro si sta parlando di richiedere la mobilità per i lavoratori. Avendone parlato con il presidente della cooperativa, mi ha proposto di entrare a far parte come socio di una costituenda cooperativa sociale. Mi ha anche detto che, nel caso accettassi la sua proposta, potrei richiedere all?Inps l?intero importo relativo alla mobilità. È vero?
R. V. (email)

Effettivamente quanto raccontato dal presidente della cooperativa sociale con cui lei attualmente collabora è vero. L?articolo 7 comma 5 della l. 223/91 prevede che il lavoratore richieda all?Inps anticipatamente l?intera indennità di mobilità in una unica soluzione a condizione che: intenda intraprendere una attività di carattere autonomo e/o associarsi in cooperativa.
La norma precisa anche che nel caso in cui l?anticipo del totale spettante, relativo alla indennità di mobilità, venga richiesto dopo aver percepito alcune mensilità di mobilità, dovrà essere corrisposto deducendo dall?importo complessivo spettante al lavoratore quanto già effettivamente percepito. Mi spiego: se il lavoratore ha percepito due mensilità di mobilità prima di richiedere l?anticipo della indennità, dovrà ricevere soltanto quanto a lui spetta complessivamente meno l?importo relativo alle due mensilità.
Il lavoratore che viene ?messo in mobilità? potrà ricevere l?indennità relativa per un periodo massimo di 12 mesi, elevabile a 24 mesi se il lavoratore ha una età pari o superiore a 40 anni, 36 mesi se il lavoratore ha compiuto i 50 anni di età. L?importo dell?indennità di mobilità è pari al 100% per i primi dodici mesi, e dell?80% per i mesi compresi tra il tredicesimo e il quarantottesimo.
Comunque, il lavoratore non potrà usufruire dell?indennità di mobilità per un periodo superiore a quello dell?anzianità maturata nell?azienda che avvia la procedura di mobilità. Occorre precisare che in base al comma 10 dell?art. 7 della l. 223/91, il lavoratore che usufruisce dell?indennità di mobilità potrà usufruire pure degli assegni relativi al nucleo familiare.
Nel valutare quanto previsto dalla l. 223/1991 con riferimento alle motivazioni utili per richiedere l?anticipo dell?indennità di mobilità, sarebbe opportuno anche considerare quanto previsto dalla l. 142/01 in merito alla scelta del rapporto di lavoro che il socio di cooperativa può scegliere: di lavoro autonomo, subordinato, o di altra tipologia.
Ricordi che se sta percependo l?indennità di mobilità e venisse assunto come lavoratore subordinato da un?altra azienda, è tenuto ad avvisare l?Inps di essersi occupato per cui non riceverà più la mobilità, oppure se l?ha già ricevuta anticipatamente dovrà restituire l?importo spettante dal momento in cui inizia a lavorare al termine del periodo di mobilità spettante.
Infine, risultando iscritto nelle liste di mobilità avrà la possibilità di essere appetibile dagli altri datori di lavoro, in quanto la sua assunzione comporterebbe per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo mensile pari al 50% dell?indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

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