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Soci lavoratori: dal ministero le regole per un contratto doc

La circolare n. 10 del 18 marzo scorso ha fornito chiarimenti in merito alla legge 142/2001

di Giulio D'Imperio

Il ministero del Lavoro con la circolare n. 10 del 18 marzo 2004 ha fornito chiarimenti riguardo la disciplina del lavoro in cooperativa, previsto dalla legge 142/2001. Nel testo della circolare viene ancora una volta evidenziata la preminenza del rapporto associativo rispetto a quello lavorativo, tant?è che il rapporto di lavoro viene ad essere estinto con il recesso o l?esclusione del socio. Al socio che sceglie di intraprendere con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato devono essere riconosciuti i diritti di natura sindacale previsti dallo Statuto dei lavoratori. Tale esercizio è strettamente subordinato alla stipula di un accordo collettivo che tenga conto del principio di compatibilità con lo status di socio lavoratore. L?accordo deve essere stipulato tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Al socio lavoratore inquadrato come lavoratore subordinato dovrà essere garantita una retribuzione non inferiore a quella prevista dai minimi contrattuali (oltre al regolare periodo di ferie, tfr, etc). Per quanto attiene le coop sociali di tipo b è prevista la possibilità di definire accordi con le organizzazioni sindacali, per rendere compatibile l?applicazione del contratto di riferimento individuato ai sensi dell?art. 3 comma 1 della l. 142/2001. La circolare ribadisce il rinvio della data ultima per l?approvazione del regolamento interno al 31 dicembre 2004. Le coop che non rispetteranno tale termine saranno commissariate e quelle che non avranno adottato il regolamento interno saranno tenute a inquadrare i soci solo con rapporto di lavoro subordinato e non potranno deliberare in alcune materie della l. 142.


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