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Soci e diritto di voto: lastenersi in assemblea non è motivo di espulsione
Per l'esercizio del diritto di voto non si può venire da una società.
Può l?astensione dal voto di un socio di una cooperativa sociale (di tipo B), in sede di assemblea convocata per una ricapitalizzazione (e approvata a maggioranza ), essere causa di espulsione dalla società dello stesso?
Le cooperative sociali sono previste e disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381; benché cooperative sociali (siano esse rientranti nel tipo A o nel tipo B), a esse si applicano, per quanto non espressamente previsto dalla menzionata legge istitutiva, le disposizioni previste per le cooperativa in generale, di cui all?articolo 2511 Codice civile e seguenti.
L?articolo 2516 del Codice civile rimanda, con riferimento all?assemblea, alla disciplina prevista per le spa. Pertanto tutti i soci, qualunque sia l?ammontare della quota da essi sottoscritta, hanno diritto di voto in assemblea.
Espressione del diritto di voto è anche l?astensione dallo stesso: ne deriva che l?esercizio di un diritto non può costituire causa di espulsione dalla società.
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