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Sisma, ecco a cosa hanno diritto i lavoratori

Al decreto del Governo del 17 ottobre sono interessati gli autonomi e i dipendenti impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa, anche in parte e coloro che risultano essere impossibilitati a recarsi al lavoro, perché impegnati anche nella cura dei propri familiari, conviventi, infortunati o ammalati a causa dell’evento sismico

di Giulio D'Imperio

Il governo ha previsto interventi a favore di lavoratori dipendenti ed autonomi che operano nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale serie generale n.244 del 18 ottobre 2016 del D.L. 189 del 17 ottobre 2016. In modo particolare con l’articolo 45 il legislatore ha previsto stanziamenti per 50 milioni di euro per l’anno 2016 al fine di concedere ai lavoratori subordinati una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, abbinata ad una contribuzione figurativa, per un periodo di 4 mesi a partire dalla data in cui si è verificato il sisma e fino al 31 dicembre 2016.

I lavoratori subordinati interessati sono:

  • quelli impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa, anche in parte, a causa del terremoto e dipendenti di aziende operanti in uno dei Comuni ubicati nelle regioni Abruzzo, Umbria, Lazio, Marche colpiti dall’evento sismico per i quali non è prevista l’applicazione di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Per i lavoratori agricoli l’indennità viene riconosciuta considerando le ore di riduzione o sospensione dell’attività nei limiti previsti e non deve essere considerata come attività lavorativa utile a calcolare l’importo della prestazione di disoccupazione agricola;
  • coloro che risultano essere impossibilitati a recarsi al lavoro, perché impegnati anche nella cura dei propri familiari, conviventi, infortunati o ammalati a causa dell’evento sismico. Per questa tipologia di lavoratori il legislatore ha previsto la stessa indennità prevista per i lavoratori al punto precedente, che dovrà essere riferita alle giornata di mancata prestazione lavorativa per un numero massimo di trenta giornate.

Ai datori di lavoro che, dopo l’evento sismico del 24 agosto 2016, presentano domanda di cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria, oltre che domanda di assegno ordinario ed assegno di solidarietà, viene data la possibilità di essere dispensati dal rispetto sia del procedimento di informazione e consultazione sindacale oltre che dal rispetto dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 148/2015.

Per quanto attiene lavoratori autonomi ed i titolari di impresa che sono stati costretti a sospendere la loro attività a causa del terremoto e che operano in modo esclusivo in uno dei comuni colpiti, il legislatore ha previsto l’erogazione di una indennità una-tantum pari a 5mila euro nel pieno rispetto della normativa europea ed in materia di aiuti di stato nei limiti di 30 milioni di euro. Identico trattamento è previsto per i collaboratori coordinati e continuativi, titolari di agenzia e di rappresentanza commerciale, i titolari di attività professionali, gli agenti e rappresentanti che agiscono, prevalentemente, nei comuni terremotati riportati nell’allegato 1 del D.L.189/2016.

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