Welfare

SINPIA Piemonte: «No al disegno di legge regionale n. 64 “Allontanamento zero”

La Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza chiede di poter essere ascoltata per poter fornire un contributo tecnico e scientifico alla revisione del documento

di Redazione

La Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA), Sezione Piemontese, che raccoglie al suo interno la maggior parte dei medici Neuropsichiatria infantile che prestano quotidianamente la loro attività clinica nei servizi della RETE di Neuropsichiatria infantile regionale, ha collegialmente espresso un giudizio negativo sul D.L.R. n.64 denominato:“Allontanamento zero”. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione dell’allontanamento”.

Contemporaneamente il Segretario regionale, Orazio Pirro, dichiara la disponibilità della Società scientifica “a fornire un contributo tecnico e scientifico alla revisione del documento”.

Al riguardo, la Segreteria Sinpia del Piemonte ricorda che:

  1. La normativa vigente e la mission dei servizi sanitari è orientata al mantenimento dei legami familiari attraverso interventi di sostegno alla genitorialità
  2. L’esperienza clinica dei neuropsichiatri infantili territoriali ed ospedalieri, nell’ambito di interventi di allontanamento di cui la legge fa riferimento, evidenzia una casistica contenuta e limitata a situazioni ad alta complessità. I fattori di complessità riguardano aspetti sanitari riconducibili a eventi traumatici, presenza di quadri sintomatologici degli adulti che determinano fragilità nell’esercizio delle funzioni genitoriali.
  3. La misura dell’affido e dell’inserimento in struttura viene definita all’interno della costruzione di un progetto che vede coinvolte sia le famiglie che i soggetti istituzionali. La casistica in oggetto è spesso soggetta a procedimenti di tutela da parte dell’AA.GG relativi a situazioni di limitazione delle responsabilità genitoriali, abuso e maltrattamento.
  4. L’allontanamento disposto con art.403 c.c. assunto principalmente dai Servizi Sociali o da reparti ospedalieri o dalle Forze dell’Ordine, viene convalidato o revocato dal Tribunale per i Minorenni.
  5. Nell’esperienza dei neuropsichiatri infantili la casistica soggetta a interventi di allontanamento è caratterizzata da:
    Condizioni di grave fragilità degli adulti con quadri di tipo psicopatologico (area delle dipendenze e della salute mentale)
    Condizione di grave pregiudizio per i minori (area abuso e maltrattamento, abbandono)
    Condizioni psicopatologiche dei minori che richiedano interventi di cura in strutture terapeutico riabilitative.
  6. Occorre differenziare la tipologia di allontanamento in relazione ai bisogni dei minori, che richiedono risposte differenziate orientate alla protezione, alla temporanea genitorialità supportiva e/o sostitutiva, alla cura con interventi ad alta valenza specialistica.
  7. Questa casistica richiede una progettazione integrata rivolta sia ai minori che ai genitori; tale complessità necessita di tempi di cura adeguati (medio-lunghi) e recupero delle funzioni genitoriali.
  8. Le fragilità di natura economica sono oggetto di interventi del welfare sociale, mentre l’area sopra descritta richiede interventi di natura clinica integrati con l’area socio assistenziale. Il potenziamento auspicabile di interventi di supporto alla genitorialità dal punto di vista clinico richiede l’individuazione di maggiori risorse professionali dedicate.

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