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Sicilia Decr Ass 22/05/97Modalità e termini per la presentazione delle istanze di iscrizione nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato e delle richieste di concessione del contributo alle spese di assicurazione dei volontari.

di Redazione

Decreto Ass. 22 maggio 1997. Modalità e termini per la presentazione delle istanze di iscrizione nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato e delle richieste di concessione del contributo alle spese di assicurazione dei volontari. (G.U.R. 12 luglio 1997, n. 35). Art. 1. Le istanze di iscrizione nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all’art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 possono essere inoltrate presso l’Assessorato regionale degli enti locali, via Trinacria, n. 34 – Palermo, nei seguenti periodi: – per il primo semestre dell’anno dall’1 al 31 gennaio; – per il secondo semestre dell’anno dall’1 al 30 settembre. Per le istanze spedite mediante raccomandata farà fede il timbro dell’ufficio postale. Alla domanda in carta libera, a firma del legale rappresentante, deve essere allegata la seguente documentazione indicata dall’art. 7 della citata legge regionale: a) copia (conforme all’originale) dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti da cui risulti la conformità dell’organizzazione di volontariato al dettato degli articoli 2 e 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266; b) relazione sull’attività (gratuita) svolta nel territorio regionale dall’associazione di volontariato negli ultimi sei mesi e sull’attività che intende svolgere; c) dichiarazione contenente l’indicazione del legale rappresentante e di coloro i quali rivestono (tutte) le altre cariche sociali previste dallo statuto; d) dichiarazione contenente il numero e l’elenco dei soci e dei volontari aderenti (distinto per categorie statutarie); e) dichiarazione contenente l’entità e la natura delle risorse disponibili (corredata dall’ultimo bilancio approvato e dall’inventario dei beni); f) dichiarazione contenente il numero e le mansioni espletate da eventuali operatori esterni di cui l’organizzazione di volontariato si avvale con contratto di lavoro subordinato o autonomo (da produrre anche in forma negativa). Art. 2. Le istanze avanzate in periodi non compresi tra quelli indicati dall’art. 1 del presente decreto sono considerate irricevibili. Art. 3. Poiché il termine per la definizione del procedimento istruttorio, previsto dall’ultimo comma del suddetto art. 7 della legge regionale n. 22/94, si riferisce alle istanze avanzate con le modalità ivi contemplate, lo stesso non è operativo nei confronti delle domande irregolarmente prodotte o carenti di parte della documentazione. Art. 4. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale devono inviare all’Assessorato regionale degli enti locali entro il 30 aprile di ogni anno, unitamente alla comunicazione prevista dall’art. 8, comma 4, della legge regionale n. 22/94, una relazione, a firma del legale rappresentante, relativa: – al permanere dei requisiti di iscrizione; – all’attività di volontariato espletata dalla data dell’ultima comunicazione effettuata; – alle modifiche intervenute nello statuto ed in seno agli organi sociali; – alle variazioni della sede legale e sociale. Deve essere, altresì, inviata la copia del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e la comunicazione inerente agli adempimenti degli obblighi assicurativi di cui all’art. 4 della legge n. 266/91, così come richiamati dalla legge regionale n. 22/94. Art. 5. La cancellazione dal registro generale, oltre che a richiesta dell’organizzazione di volontariato interessata, avviene d’ufficio nelle ipotesi in cui: – dagli atti prodotti ai sensi dell’art. 4 del presente decreto o da ispezioni e controlli effettuati dall’Amministrazione ex artt. 8, u.c., e 19 della legge regionale n. 22/94, emerga che l’organizzazione non è più in possesso dei requisiti di iscrizione previsti dalla legge; – dall’esame dell’istanza e della relativa documentazione non risultino sussistenti, per le organizzazioni iscritte ai sensi del disposto dell’art. 7, u.c., legge regionale n. 22/94 a causa del decorso del termine di giorni 60, i requisiti di iscrizione previsti dalla legge. Il provvedimento di cancellazione è adottato formalmente previo parere dell’Osservatorio regionale sul volontariato e nel rispetto della procedura dettata dagli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Art. 6. Le istanze di concessione del contributo alle spese di assicurazione ex art. 16, legge regionale n. 22/94, possono essere avanzate all’Assessorato regionale degli enti locali entro il 31 luglio di ogni anno dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale. Il contributo si riferisce alle spese sostenute dalle organizzazioni di cui sopra nel corso del precedente esercizio, per contratti di assicurazione degli aderenti che prestano attività di volontariato stipulati in conformità al disposto dell’art. 4 della legge n. 266/91, i cui oneri non siano stati assunti da enti pubblici anche in occasione della stipula di convenzioni. Le garanzie assicurative dovranno, pertanto, coprire tutti i rischi contemplati nel primo comma della citata norma (infortuni, malattie e responsabilità civile). La domanda in carta libera, a firma del legale rappresentante, deve essere corredata dalla seguente documentazione in copia autentica nelle forme di legge: – rendiconto relativo all’esercizio finanziario appena concluso; – registro degli aderenti che prestano effettiva attività di volontariato, ufficialmente istituito ai sensi dell’art. 3 del D.M. 16 novembre 1992 (nell’ipotesi di polizze numeriche o collettive); – contratto di assicurazione con indicazione dell’ammontare del premio; – nota di quietanza di pagamento; – autocertificazione relativa alle convenzioni con enti pubblici stipulate nel corso dell’anno precedente. La domanda deve, altresì, contenere l’indicazione degli estremi di iscrizione dell’organizzazione nel registro generale e la dichiarazione attestante che gli oneri assicurativi, per i quali si chiede il contributo, non siano stati posti a carico di volontari o assunti da enti pubblici in occasione della stipula di convenzioni ex art. 10, legge regionale n. 22/94. La firma in calce alle domande deve essere autenticata, pena l’esclusione, da una delle autorità indicate dall’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La misura del contributo, per un massimo dell’80 per cento della spesa, verrà determinata annualmente ed in misura proporzionale tenendo conto delle istanze pervenute e dei relativi stanziamenti sul bilancio regionale. Art. 7. Ogni diversa e precedente disposizione regionale in contrasto con quelle dettate con il presente decreto è da ritenersi espressamente abrogata. Art. 8. Il presente decreto sarà inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.


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