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Sicilia Circ 11/95Procedura per l’iscrizione nel Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato ex Legge regionale 7 giugno 1994, n. 22.

di Redazione

Circolare Ass. 28 luglio 1995, n. 11.
Legge regionale 7 giugno 1994, n. 22. Procedura per l’iscrizione nel Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato.
(G.U.R. 26 agosto 1995, n. 44).

L’Assemblea regionale siciliana, nel rispetto dei principi di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, ha dettato con legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, norme sulla valorizzazione dell’attività di volontariato.
In particolare, la citata legge regionale ha previsto l’istituzione in Sicilia dell’Osservatorio regionale sul volontariato, importante organo di raccordo tra il settore pubblico ed il settore privato impegnati nel sociale, che tra i numerosi compiti, alcuni dei quali comuni – limitatamente all’ambito regionale – a quelli dell’Osservatorio nazionale sul volontariato, comprende anche l’esercizio dell’attività consultiva su proposte di legge e direttive relative al volontariato e sulle richieste di iscrizione o sulle cancellazioni delle organizzazioni di volontariato dal registro generale.
E’ di tutta evidenza quindi, data la centralità dello organo, che l’emanazione del decreto del Presidente della Regione n. 98/1995 di costituzione dell’Osservatorio regionale sul volontariato, al quale si è pervenuti a seguito dell’espletamento del complesso iter procedurale previsto dall’art. 11 della citata legge regionale n. 22/1994, segna l’inizio della piena operatività delle norme sulla valorizzazione dell’attività di volontariato in Sicilia.
La costituzione dell’Osservatorio rende possibile la istituzione del Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato onde poter procedere, previo parere del citato organo, all’iscrizione delle organizzazioni richiedenti che possiedano i requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 della legge n. 266/1991, che abbiano sede nell’ambito della Regione e che siano effettivamente in attività.
Dalla data di istituzione del Registro generale decorrerà, per le organizzazioni che hanno già prodotto istanza regolare e conforme al contenuto dell’art. 7 della legge regionale n. 22/94, il termine previsto dall’u.c. del citato art. 7. Per le organizzazioni che avanzeranno istanza di iscrizione nel registro generale dopo l’istituzione dello stesso, il suddetto termine decorrerà dalla data di arrivo dell’istanza al competente gruppo di lavoro XII «Volontariato» della Direzione affari sociali dell’Assessorato regionale degli enti locali.
L’art. 7 della legge regionale n. 22/94 fissa le modalità della richiesta d’iscrizione nel registro generale stabilendo gli elementi che devono essere forniti allo Assessorato regionale degli enti locali affinché lo stesso possa verificare la presenza dei requisiti di cui sopra. Si raccomanda, pertanto, la puntuale osservanza delle citate modalità poiché il corretto inoltro delle istanze, corredate della relativa documentazione, evita richieste d’integrazione che allungano il procedimento amministrativo d’iscrizione nel Registro generale, che consta, come già fatto presente, di un sub – procedimento relativo al parere che deve essere reso dall’Osservatorio regionale sul volontariato.
Gli artt. 2 e 3 della citata legge n. 266/91 qualificano l’attività di volontariato e l’organizzazione di volontariato cui si rivolge la legge stessa, con ciò significando che è possibile che vi siano organismi socialmente rilevanti, strutturati in maniera diversa, che possono continuare ad espletare la propria opera pur senza godere delle agevolazioni e dei benefici di cui alla legge stessa ed escludendo che l’assenza di fini di lucro, che costituisce la linea di demarcazione tra l’associazione e la società commerciale, valga da sola a configurare un organismo come «organizzazione di volontariato».
Alla luce della citata normativa non potranno essere iscritte nel Registro generale le organizzazioni dal cui atto costitutivo, statuto o accordo degli aderenti non si evinca chiaramente l’assenza di fini di lucro, anche indiretto, ed il perseguimento di fini solidaristici; la democraticità della struttura; l’elettività e la gratuità delle cariche associative; i criteri di ammissione ed esclusione, nonché i diritti e doveri degli aderenti; la gratuità, volontarietà e prevalenza delle prestazioni personali fornite da questi ultimi; l’obbligo di formazione del bilancio e le modalità di approvazione da parte dell’assemblea.
Non potranno, inoltre, essere iscritte le cooperative sociali, per le quali la legge 8 novembre 1991, n. 381 prevede l’istituzione di un apposito albo, e, comunque, quelle organizzazioni strutturate in forma di società cooperativa, il cui fine utilitaristico e la presenza di quote di capitale sociale non sono in armonia con lo scopo solidaristico e con la totale assenza di rapporti associativi di natura patrimoniale, caratteristiche proprie delle organizzazioni di volontariato ricadenti nello ambito di applicazione della legge n. 266/1991.
Gli effetti dell’iscrizione nel Registro generale sono quelli, già molto ampi, stabiliti dalla legge n. 266/91 e ribaditi dalla legge regionale n. 22/1994. Ciò esclude la possibilità di estendere all’iscrizione altri effetti o benefici che il legislatore riconnette al riconoscimento della personalità giuridica ex art. 12 c.c. o subordina al rilascio di specifiche autorizzazioni, da parte delle competenti autorità, ad operare in settori particolarmente delicati (es. protezione civile, ordine pubblico, trasporto ammalati con conseguente possibilità di chiedere l’immatricolazione di ambulanze, etc.).
Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale devono inviare all’Assessorato regionale degli enti locali entro il 30 aprile di ogni anno, unitamente alla comunicazione prevista dall’art. 8, comma 4° della legge regionale n. 22/94, una relazione, a firma del legale rappresentante, relativa:
– al permanere dei requisiti d’iscrizione;
– all’attività di volontariato espletata dalla data dell’ultima comunicazione effettuata;
– alle modifiche intervenute nello statuto ed in seno agli organi sociali;
– alle variazioni della sede legale e sociale.
Deve essere, altresì, inviata la documentazione relativa agli adempimenti degli obblighi assicurativi di cui all’art. 4 della legge n. 266/1991, così come richiamati dalla legge regionale n. 22/94.
Con riferimento alle agevolazioni fiscali, i criteri relativi al concetto di marginalità di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 266/91 sono quelli fissati dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, del 25 maggio 1995.
Successivamente verranno emanate direttive in ordine alle modalità di richiesta e di erogazione del contributo per i contratti di assicurazione di cui all’art. 16 della legge regionale n. 22/1994, ed in ordine all’attuazione delle restanti previsioni dell’appena citata legge regionale.

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