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Sicilia Circ 04/88IPABNorme per l’accelerazionedelle procedure concorsuali per l’assunzione di personale.
di Redazione
Circolare Ass. 26 febbraio 1988, n. 4.
L.R. 12 febbraio 1988, n. 2.
Norme per l’accelerazione
delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale.
(G.U.R. 5 marzo 1988, n. 11).
L’entrata in vigore della legge in oggetto,
pone taluni problemi, soprattutto d’ordine interpretativo,
che occorre subito superare allo scopo di garantire una
applicazione corretta, efficace e quindi univoca della legge
stessa, sia da parte delle amministrazioni attive che degli
organi di controllo (2).
A tal fine si ritiene possano soccorrere le precisazioni
ed i chiarimenti che qui di seguito vengono illustrati e
che naturalmente riguardano soltanto gli enti in indirizzo di
competenza di questo Assessorato in base all’art. 14 della legge.
Nei confronti di tali enti, i chiarimenti e le precisazioni hanno
funzione di direttive. E’ appena il caso di precisare che essi
riguardano per ora solo il regime transitorio di assunzione
previsto dall’art. 3.
1) Definizione dell’ambito della legge.
A) Destinatari della legge (art. 1)
La legge si applica oltre che agli enti locali territoriali
(comuni e province) e alle istituzioni ed aziende da essi dipendenti
o comunque vigilate o controllate, anche ai loro consorzi e
alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB).
Per queste ultime occorre, tuttavia, precisare che la legge (in atto)
trova applicazione limitatamente a quelle disposizioni che
non sono incompatibili con le disposizioni della legge regionale
n. 22/86 sul riordino dei servizi socio-assistenziali (tali norme
disciplinano, com’è noto, anche il regime transitorio nelle IPAB, e
quindi avendo natura e funzione di norme speciali non sono state
abrogate dall’art. 15 della legge 2/88).
Sull’argomento saranno diramate specifiche istruzioni.
B) Efficacia della legge nel tempo.
Per la soluzione di questo particolare problema occorre, innanzitutto,
richiamare l’art. 12 (anche in relazione all’art. 15) e quindi gli artt.
2.3 e 9.6. Tuttavia non sempre tali norme riescono pienamente a
delineare i confini d’efficacia della legge, in relazione specifica ad
atti del procedimento concorsuale non adottati o alla reiterazione
di adempimenti già espletati.
Per quanto concerne gli atti non adottati delle procedure
concorsuali in itinere, salvaguardate dall’art. 12 della legge,
si ritiene che la salvaguardia (cioè il congelamento della normativa
preesistente) non vada estesa agli adempimenti non espletati e che,
egualmente, le nuove regole procedurali introdotte non debbano
essere disattese. Il riferimento alle commissioni giudicatrici non
nominate (art. 7), al funzionamento di questi organi (art. 8), ai loro
lavori (art. 9 con la specificazione dell’ultimo comma e art. 10), ecc.
Quanto precede è in applicazione della regola giuridica del
tempus regit actum che necessariamente concorre alla corretta
interpretazione dell’art. 12.
Per quanto infine riguarda la riproposizione degli atti di procedure
concorsuali iniziate e non salvaguardate dall’art. 12, viene
espressamente derogata la menzionata regola giuridica
generale e trovano applicazione. Pertanto, le nuove
disposizioni introdotte con la sola eccezione delle procedure
concorsuali transitoriamente consentite ai sensi dell’art. 3.4.
Il riferimento è alla conservazione dei concorsi banditi in
applicazione dello art. 21 della legge regionale n. 41/85 per i
posti dal 5° livello in su, consentita dall’art. 3.4.
Da quanto sopra discende che:
a) i concorsi deliberati ma non ancora banditi alla data di
entrata in vigore della legge vanno rideliberati secondo
le nuove disposizioni, tenendo conto dei posti coperti
mediante l’eventuale utilizzo di preesistenti graduatorie
di idonei (art. 2.3);
b) restano validi i concorsi banditi il cui termine di presentazione
delle domande di partecipazione era già scaduto alla data di entrata
in vigore della legge (13 febbraio 1988). Questi concorsi
continueranno a rispettare le disposizioni e le procedure concorsuali
previste dal bando stesso.
Naturalmente si applicano anche a questi concorsi tutti gli istituti di
accelerazione delle procedure previsti dalla Legge (termini, sanzioni
per il loro mancato rispetto, interventi sostitutivi, ecc.), salva la
eccezione prevista dall’ultimo comma dell’art. 9;
c) i bandi di concorso per i quali alla data di entrata in vigore
della legge non erano ancora scaduti i termini di presentazione
dello domande vengono superati dalla nuova disciplina alla quale
dovranno essere adeguati (art. 12).
In tal caso, poiché procedure, condizioni e requisiti sono diversi da
quelli precedentemente previsti, vanno riaperti i termini di partecipazione
al concorso, salvo quanto sarà detto più avanti alla lett. d) in ordine ai
concorsi per posti dal 5° livello in su.
Restano valide le domande di partecipazione già pervenute all’ente.
Il nuovo bando conterrà l’invito a integrare la documentazione già
trasmessa con altra eventualmente necessaria in base alle nuove
disposizioni della legge.
Trattandosi di documentazione a integrazione o a corredo di
domanda già presentata sarà sufficiente una lettera di trasmissione
in carta semplice da parte dello interessato (fermo restando
che i singoli documenti dovranno rispettare le vigenti disposizioni
di legge sul bollo);
d) nell’ipotesi di cui alla precedente lett. c) la Amministrazione
ha la facoltà di operare la scelta di cui all’art. 3.4. (concorsi dal
5° livello in su) e quindi di modificare il precedente bando
prevedendo una selezione per soli titoli oppure di confermarlo
con le procedure ivi previste secondo la legge n. 41/85, entro il
termine di 45 giorni di cui all’art. 6.1. In assenza di deliberazione
al riguardo entro il termine suddetto si intende confermato il
precedente bando di concorso;
e) un cenno particolare merita l’ultimo comma dell’art. 9. In esso la
deroga prevista per il rispetto dei termini di cui ai primi due
commi dell’articolo si riferisce alle commissioni di concorsi già
banditi, per esami o per titoli ed esami, per i quali alla data di
entrata in vigore della legge risulta espletata la prova preliminare
per mezzo di quiz bilanciati, prescritta dal 3° comma dell’art. 21
della L.R. 29 ottobre 1985, n. 41, e in ogni caso risulti ammesso
alle successive prove concorsuali un numero di candidati
superiore a 200.
Si deve precisare, però, che anche nei casi di deroga del termine
(art. 9.6), le amministrazioni restano vincolate al generale principio
di celerità e di efficienza dell’azione amministrativa, cui è
univocamente improntata tutta la legge nei confronti della
quale azione l’Assessorato conserva i poteri di verifica,
attivazione ed intervento.
2) Adempimenti preliminari.
La legge disciplina le modalità di assunzione nei posti vacanti e
disponibili (artt. 2.1 e 6.1).
Di conseguenza è preliminare ad ogni altro adempimento
l’individuazione dei posti che al momento della entrata in
vigore della legge oltre che vacanti fossero disponibili per
essere messi a concorso pubblico.
A tal fine e con riferimento agli articoli 2 e 5 della legge
devono essere individuati e considerati non disponibili i
seguenti posti vacanti:
a) riservati alle categorie protette da leggi speciali
(per es. legge n. 482/68), per i quali trova applicazione
l’art. 11. L’ente deve immediatamente procedere alla
deliberazione della riserva qualora non l’avesse ancora deliberato
e quindi provvedere al bando dei concorsi relativi, ai quali
si applicano i termini e gli istituti di accelerazione previsti
dalla legge;
b) riservati ai giovani ex legge regionale n. 89/85 non ancora
inquadrati. Riguarda soltanto gli enti locali che non hanno
ancora adempiuto agli obblighi della citata legge:
c) riservati a concorsi interni in virtù delle disposizioni contenute
all’art. 4.6 D.L. 7 maggio 1980, n. 153 convertito nella
legge n. 299/80 (concernenti processi già avvenuti di
ristrutturazione degli uffici e servizi) o sulla base di
legittime disposizioni regolamentari interne adottate nel
termine di applicazione dello art. 24.6 D.P.R. n. 347/83;
d) riservati alla mobilità esterna (art. 5.1) nella misura cautelativa
del 5% dei posti vacanti, salve eventuali riduzioni da concordare
con le organizzazioni sindacali. Tale percentuale
(art. 6 D.P.R. n. 268/87) va calcolata sul numero dei posti
vacanti ridotto delle riserve di cui alle lettere a, b e c.
Naturalmente non sono disponibili i posti già messi a concorso di
cui alle lett. a) e b) sub 1/B.
Individuati così per detrazione, i posti vacanti e disponibili, le
amministrazioni sono prioritariamente obbligate a coprire tutti
quelli che fosse possibile utilizzando le graduatorie
eventualmente esistenti di precedenti concorsi (art. 2).
Tale utilizzazione dovrà avvenire nel rispetto dell’esatta
corrispondenza di qualifica e profilo professionale dei posti
individuati e del limite temporale della norma ora citata.
Qualora il posto vacante e disponibile abbia copertura
finanziaria nell’ambito del bilancio dell’ente, non opera la
condizione sospensiva di cui all’art. 2.1 (che fa riferimento
al 2° comma dell’art. 10) e quindi l’obbligo della copertura del
posto è immediatamente vincolante.
E’ palese infatti la natura sussidiaria e straordinaria degli
interventi finanziari esterni già programmati dello Stato o della
Regione rispetto ai mezzi ordinari di bilancio dell’ente.
Il principio ora affermato ha valenza generale e quindi resta
valido anche nei confronti dell’art. 10.2.
3) Bando del concorso.
a) Contenuto
Oltre le consuete indicazioni, il bando deve specificare i posti messi
a concorso e la percentuale riservata al personale in servizio (35%)
prevista dall’art. 5.8 del D.P.R. n. 268/87, come ogni altra riserva
prevista da leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini (per es. la riserva posta a carico delle amministrazioni
provinciali e dei comuni superiori a 150.000 abitanti dall’art. 19
della L. 24 dicembre 1986, n. 958).
Il bando inoltre dovrà dare chiara informazione sulle procedure
concorsuali che saranno seguite, nonché espressamente indicare
i titoli valutabili ai fini della graduatoria. I titoli per i concorsi ai
posti dei primi quattro livelli sono stati già determinati dalla
legge all’art. 3.3. che opera il rinvio al D.P.C.M. 18 settembre
1987, n. 392 con la precisazione concernente le modalità di
valutazione dell’anzianità di iscrizione nel collocamento o
nella CIGS. Ferma restando tale precisazione, in base al suddetto
rinvio i titoli si identificano con i criteri previsti dalla tabella
allegata al citato D.P.C.M..
Per i posti di livello superiore al quarto i titoli e i relativi
criteri di valutazione saranno determinati con decreto assessoriale
(art. 3.5). Tale decreto non conterrà altre indicazioni circa
l’espletamento dei concorsi per posti di livello inferiore.
In tutti i concorsi per titoli la documentazione relativa ai titoli
valutabili ai fini della graduatoria dovrà essere presentata dagli
aspiranti a corredo della domanda di partecipazione al concorso.
Ogni altro titolo o requisito posseduto che non concorre
direttamente alla formazione della graduatoria, ma è solo
presupposto di partecipazione al concorso, sarà semplicemente
dichiarato nella domanda e documentalmente dimostrato a
proclamazione dei vincitori avvenuta.
Il possesso dei titoli o dei requisiti (compresa l’anzianità
di iscrizione nel collocamento) va riferita alla data di pubblicazione
del bando.
Quando la mansione connessa al posto esige la prova pratica
d’idoneità il bando ne deve indicare le modalità di effettuazione.
In ordine a tale modalità si richiamano le istruzioni di cui al
paragrafo 6.1 della circolare della Presidenza del C.M.
Dipartimento funzione pubblica dell’11 dicembre 1987,
pubblicata nella-Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 303 del 30 dicembre 1987.
Nulla viene innovato qualora l’Amministrazione scelga per
i concorsi la disciplina prevista dalla legge regionale n. 41185
com’è sua facoltà in base all’art. 3.4 della legge.
b) Variazioni nei posti messi a concorso
Per quanto detto precedentemente non sono possibili tecnicamente
riduzioni dei posti già messi a concorso (cfr. artt. 2.3 e 12).
Il problema della variazione dei posti messi a concorso riguarda
soltanto le variazioni in aumento. Al riguardo i concorsi interessati
sono quelli non travolti in base all’art. 12 della legge.
Per essi le amministrazioni hanno facoltà di integrare il
numero dei posti già messi a concorso oppure provvedere
al bando di un nuovo concorso.
Resta salva la facoltà, da esercitare nel termine di cui
all’art. 6.1 della legge, di utilizzare per la copertura dei posti
in più, la graduatoria del concorso in itinere ai sensi
dell’art. 219 dell’O.R.E.L..
c) Pubblicità del bando
Le forme di pubblicità sono quelle prescritte dallo
art. 6 ferme restando altre eventualmente previste da
norme regolamentari.
Restano valide, e quindi obbligatorie, particolari forme
di pubblicità previste da leggi speciali.
4) Definizione delle priorità nella copertura dei posti.
Le Amministrazioni interessate, una volta banditi i concorsi,
determineranno l’ordine di priorità nella copertura dei posti
nel quadro della programmazione delle assunzioni di cui
all’art. 2 del D.P.R. n. 268/87. Ciò anche nella considerazione
che le disponibilità finanziarie, in corso di definizione
imporranno, presumibilmente, una gradualità nelle
assunzioni stesse.
5) Adempimenti di competenza del vertice burocratico.
In base al disposto dell’art. 7.7 per i concorsi a posti
dei primi 4 livelli, l’esame delle domande e dei titoli a
corredo, e quindi la materiale predisposizione della
graduatoria, è demandata al funzionario di qualifica più
elevata (che nei comuni e nelle amministrazioni provinciali
si identifica con il segretario) o da chi ne esercita le funzioni.
Lo stesso funzionario provvede all’espletamento della
prova pratica quando è prevista (art. 3.3, lett. b) trattandosi
di un mero riscontro d’idoneità, senza gerarchie di merito o
di valore.
Nell’espletamento degli adempimenti commessigli il vertice
burocratico ricorrerà alla collaborazione del personale interno.
Solo eccezionalmente e soltanto per lo espletamento della
prova pratica potrà fare ricorso alla consulenza di un
esperto, che ove esterno, sarà da lui segnalato all’Organo
deliberante per la nomina formale.
Per il vertice burocratico esiste l’obbligo di attestazione
di assenza di motivi di incompatibilità solo nella fase di
espletamento dell’eventuale prova pratica. L’amministrazione
in tal caso deve procedere alla conseguente sostituzione.
Il vertice burocratico è direttamente responsabile degli
adempimenti che gli sono demandati (è esclusa ogni forma
surrettizia di commissione).
E’ da tenere presente tuttavia che le inadempienze eventuali
del vertice burocratico, ferma restando la sua responsabilità,
si traducono automaticamente in inadempienze dell’ente e quindi
legittimano l’intervento sostitutivo dell’Assessorato.
In sede di esame delle domande è, inoltre, opportuno tenere
presente quanto segue:
a) la distinzione operata dall’art. 3.3, lett. a) e b), tra il titolo
di studio relativo alla scuola dell’obbligo e al diploma di
scuola media inferiore non ha pratica rilevanza poiché
la contrattazione, alla quale va fatto riferimento per la
qualificazione dei posti, non prevede più alcuna distinzione.
ma pone sullo stesso piano l’assolvimento della scuola
dell’obbligo e la licenza di scuola media inferiore;
b) la mancata iscrizione all’ufficio di collocamento non preclude
la partecipazione al concorso nemmeno per i posti dei primi 4 livelli;
c) il possesso dei titoli e dei requisiti (compresa l’anzianità di
iscrizione nel collocamento o nella CIGS), si ribadisce,
va riferita alla data di pubblicazione del bando.
Il punteggio relativo all’età va, in ogni caso, valutato fino al
compimento del 35° anno di età.
Il concorrente assente alla prova pratica di idoneità, per
comprovata causa di forza maggiore conserva il diritto a sostenerla in altra data.
6) Nomina delle commissioni.
Va premesso che nei concorsi in itinere che ai sensi dell’art. 12
conservano la loro validità (vedi precedente lett. b) sub 1/B, le
relative commissioni giudicatrici già nominate all’entrata in
vigore della legge (cioè entro il 12 febbraio 1988) restano
validamente costituite per l’espletamento delle procedure
concorsuali previste dal bando, ancorché a quella data non
si fossero ancora insediate.
Per tali commissioni il termine di 6 mesi di cui all’art. 9.1
decorre dalla data di entrata in vigore della legge (13 febbraio 1988).
In tutti gli altri casi si deve procedere alla nomina della
commissione giudicatrice secondo l’art. 7 della legge.
In ordine alla costituzione e al funzionamento delle commissioni
vanno tenute presenti le seguenti considerazioni:
a) l’elezione avviene con il sistema del voto limitato a uno.
La previsione di tale sistema di votazione è derogatoria
della norma generale di cui all’art. 18, dell’O.R.E.L..
Resteranno quindi eletti coloro che avranno ottenuto il
maggior numero di voti. Si procederà a successive votazioni
ove risulti eletto un numero di persone inferiori a 5.
L’art. 28 della L. 2 dicembre 1980, n. 125 è abrogato:
b) tutte le commissioni, di nuova o antecedente costituzione,
evono nominare, al proprio interno, il componente incaricato
della sostituzione del presidente ai sensi dell’art. 8.1. Tale
adempimento deve essere svolto nella prima seduta della
commissione, subito dopo l’insediamento, e nei casi di
commissione già costituita prima della prosecuzione dei suoi lavori;
c) il componente incaricato della sostituzione non può
convocare la commissione se non per dichiarata o
manifesta indisponibilità del presidente;
d) per quanto riguarda la designazione del rappresentante
sindacale in seno alla commissione prevista dall’art. 7.2,
la relativa richiesta va fatta con lettera circolare (con A.R.)
alle sedi territoriali di tutte le organizzazioni sindacali
presenti nel CNEL e cioè: CGIL, CISL, UIL, CISNAL;
e) la misura dei compensi ai componenti e al segretario delle
commissioni dopo l’entrata in vigore della legge è quella
prevista dall’art. 8.3. Tale misura non si ritiene possa
applicarsi ai componenti, di commissioni già nominate
prima dell’entrata in vigore della legge e rimaste
validamente costituite.
L’atto di nomina, infatti, richiama l’applicazione (non travolta)
della normativa regolamentare a quella data vigente in
tema di compensi.
E’ facoltà dell’Amministrazione adeguare i compensi alle nuove
misure qualora quelli già previsti fossero inferiori.
Si ribadisce infine con riferimento all’art. 7.1 («le commissioni
giudicatrici dei concorsi, per i livelli superiori al terzo …»)
che in realtà, secondo le disposizioni contenute all’art. 3
le commissioni giudicatrici sono previste solo per concorsi
relativi a posti di livello superiore al quarto.
Ulteriori istruzioni saranno impartite qualora ne dovesse
emergere l’esigenza e, comunque, in relazione all’entrata in
vigore del regime definitivo delle assunzioni
previsto dall’art. 4.
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