Formazione

Si fa presto a dire Onlus…

Non tutte le associazioni che si fregiano di questo "marchio" ha i titoli per farlo.Il perseguimento della finalità sociale: una nozione non solo formale.

di Salvatore Pettinato

Secondo appuntamento con lo Sportello dell?Osservatorio su fisco e non profit, l?iniziativa promossa da Vita in collaborazione con i maggiori esperti fiscali e tributari del Terzo Settore. Ogni quindici giorni in questo sportello troverete un argomento legato alle tre sezioni in cui sarà dedicata, a turno, la pagina: ?Temi?, ?Casi?, ?Fatti. Creata la nozione delle Onlus, dalla data della loro introduzione si è assistito a una progressiva estensione della qualifica da parte di enti che solo d?istinto ritengono di possederne i requisiti. La ragione di tale fenomeno è rinvenibile nei vantaggi di immagine che innegabilmente derivano dalla possibilità di potersi fregiare del titolo di Onlus e non solo nell?opportunità di fruire di un regime fiscale agevolato, che comunque non è certo venga percepito con il rigore che le eccezioni fiscali meritano. Ci sono, cioè, soggetti che ritengono lecito ?provarci?, in fatto di agevolazioni, senza capire che l?indebita fruizione di un beneficio di legge equivale, nei rapporti col Fisco, alla normale evasione fiscale con tutto il disvalore e le sanzioni connesse. Si ritiene importante segnalare alcuni aspetti che, prima di decidere di ?fare il passo della rischiosa comunicazione autoqualificatoria?, dovrebbero essere accuratamente ponderati, onde evitare di incorrere nelle riprese a tassazione e nelle sanzioni particolarmente gravose, previste per rappresentanti e amministratori degli enti che si sono erroneamente qualificati come Onlus. È noto che le Onlus si contraddistinguono per il fatto di svolgere l?intera loro attività in settori tassativamente indicati dal legislatore, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, per l?impossibilità di quelle ad esse direttamente connesse, ed infine per la circostanza di doversi dotare di statuti con clausole che tutelino in modo effettivo l?assetto di legge. Ma è un errore credere che la nozione sia formale, perché vari dati di sostanza risultano decisivi. Con riferimento al requisito dell?esclusivo perseguimento delle finalità di solidarietà sociale, in particolare, il legislatore ha espressamente stabilito che, per determinati settori di svolgimento dell?attività istituzionale, data la loro natura intrinseca (assistenza sociale, assistenza socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell?ambiente, ricerca scientifica svolta da fondazioni o da queste affidate ad università o enti di ricerca e promozione della cultura e dell?arte con riconoscimento di apporti economici da parte dello Stato), tale requisito si ritiene sussistente per presunzione. La verifica dei requisiti In altri settori (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell?arte senza contributi da parte dell?amministrazione centrale dello Stato e tutela dei diritti civili), di contro, è stato stabilito che l?esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociali sussiste esclusivamente se le attività vengono condotte nei confronti di soggetti svantaggiati. In questa seconda categoria di settori di operatività, peraltro, lo svolgimento di attività nei confronti dei soggetti ?non svantaggiati? è consentito, ma a condizione che le stesse (attività connesse in quanto analoghe a quelle istituzionali), congiuntamente alle attività accessorie (categoria di attività comune a tutti i settori di operatività delle Onlus, che si caratterizza per la sua strumentalità e non autonomia rispetto l?attività istituzionale), non siano prevalenti, in ciascun settore, rispetto quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell?organizzazione. Nei settori di attività in cui non opera la presunzione dell?esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, pertanto, è possibile svolgere la propria attività nei confronti di soggetti non svantaggiati, esclusivamente a condizione che vengano rispettati i tassativi parametri di non prevalenza normativamente disposti. Il principale aspetto di problematicità dell?intera questione va rinvenuto nel fatto che, come riscontrato in molteplici circostanze, più enti autoqualificatisi come Onlus non hanno, probabilmente, ben interpretato l?operatività di queste condizioni limitative e si trovano ora esposti ad eventuali disconoscimenti dell?assunzione di tale qualifica da parte dell?Erario; oltretutto se c?è un errore pericoloso, è quello di credere che il silenzio del Fisco sia un fatto positivo, da cui desumere una sorta di consenso implicito. Spesso il silenzio è, in realtà, dovuto al fatto che la pratica, dentro un sacco postale, gira di deposito in deposito fin quando qualcuno la guarderà tecnicamente. I parametri di non prevalenza Il decreto legislativo n. 460/ 1997 chiarisce espressamente che condizione imprescindibile per svolgere le attività direttamente connesse (attività analoghe a quelle istituzionali svolte nei confronti di non svantaggiati più attività accessorie), è che queste rispettino i parametri disposti con riferimento a ciascuno dei settori di operatività dell?ente. Ne consegue che se un ente intende operare in più settori di attività tipici delle Onlus, e per tali settori sussiste l?obbligo di condurre l?attività nei confronti di soggetti svantaggiati, è necessario che all?interno di ogni singolo settore vengano rispettati i parametri innanzi analizzati. Per come è stata scritta la legge, l?eventuale svolgimento dell?attività istituzionale ?principale? verso soggetti svantaggiati a fronte di una ulteriore attività condotta in un altro settore, seppur di minor rilievo quantitativo, ma con una minima presenza di svantaggiati, renderebbe illegittima l?eventuale assunzione integrale della qualifica di Onlus in quanto, nel settore minore i parametri di prevalenza non verrebbero in alcun modo rispettati (se in tale settore minore, invece, si operasse addirittura in assenza di soggetti svantaggiati, la perdita della qualifica di Onlus potrebbe essere, di contro, automatica, e non sussisterebbe neanche la necessità di dover verificare il rispetto dei parametri, in quanto, in tale settore secondario, non vi sarebbe addirittura un?attività istituzionale diretta nei confronti di soggetti svantaggiati alla quale l?attività verso i soggetti non svantaggiati sarebbe connessa). Nella pratica, invece, si è più volte riscontrato che enti operanti in più settori hanno ritenuto di potersi considerare quali rispondenti ai requisiti disposti per le Onlus solo perché la loro attività principale rispettava le condizioni normative. Soggetti svantaggiati e non Per chiarirci, facciamo un esempio: una Onlus che opera contemporaneamente nei settori dell?assistenza sanitaria e della formazione (in cui è richiesta la presenza di soggetti svantaggiati), svolge la prima attività esclusivamente nei confronti di soggetti svantaggiati, mentre la seconda nei confronti di 90 soggetti ?non svantaggiati? e 10 soggetti svantaggiati. Se anche le entrate derivanti dalla prima attività rivestissero natura essenziale per l?ente (es. 2 miliardi), mentre le seconde assumessero un rilievo meramente residuale (es. 50 milioni), o se anche, indipendentemente dall?importo delle entrate vi fosse una prevalenza ?strutturale? dell?attività svolta nei confronti dei soggetti non svantaggiati, in ogni caso tale ente non avrebbe le caratteristiche necessarie per potersi qualificare come Onlus poiché, con riferimento al singolo settore della formazione, nessuno dei parametri introdotti dal legislatore (prevalenza e 66 %) sarebbe da questa rispettato. Quindi verrebbe anche meno la condizione ?capestro? dell?esclusività. Un ente che avesse intenzione di perseguire le proprie finalità istituzionali operando in più settori assumendo la qualifica fiscale di Onlus, pertanto, dovrà verificare attentamente il rispetto delle condizioni di prevalenza e il limite del 66 per cento (la cui valenza è chiarita nella circolare 168/E del 26 giugno 1998) con riferimento ad ogni singolo settore di attività onde evitare di incorrere nei gravi rischi impositivi e sanzionatori che, a nostro avviso, incombono su molti enti autoproclamatisi Onlus un po? troppo affrettatamente. Fisco & Non Profit I Soggetti Promotori ? Vita ? Associazioni del Comitato editoriale di Vita ? Forum del Terzo settore ? Summit della solidarietà A Cosa serve ? Catalogare le controversie ? Raccogliere i quesiti e i dubbi ? Tipicizzare le risposte possibili Gli Obiettivi ? Presentare a fine anno una relazione sullo stato dei rapporti tra Fisco e non profit da presentare alle istituzioni competenti ? Una pubblicazione sintetica del rapporto ? Un convegno di studio e di aggiornamento sui temi emersi dall?indagine come funziona ? La segreteria tecnica raccoglierà tutte le segnalazioni pervenute ? La segreteria tecnica invierà ogni mese una relazione sulle segnalazioni pervenute al Comitato di ?Survey? ? Il Comitato di Survey si riunisce ogni due mesi per valutare il materiale pervenuto e a fine anno stende il rapporto finale Dove Inviare le Segnalazioni ? Posta. Vita Comunicazione-Osservatorio Fisco e non profit. Via Cellini, 3 – 20129 MILANO ? Fax. Intestare a Vita Comunicazione-Osservatorio Fisco e non profit e inviare al n. 02.57969643 ? Posta elettronica.E-Mail: vitarm@flashnet. it – specificare ?Osservatorio Fisco e non profit? I nomi Comitato di ?Survey?: avv. Salvatore Pettinato (presidente); Adriano Propersi; Giorgio Fiorentini; Valerio Melandri; Riccardo Bonacina; Andrea Petrucci; Andrea Borio; Davide Maggi; Giuliano Rossi. Segreteria tecnica: Lucia Martina; Barbara Galmuzzi


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