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SERVIZIO CIVILE. Chi controlla gli enti di prima classe? L’interrogazione della Lega Nord

L'iniziativa è del deputato Erica Rivolta

di Redazione

Questo è il testo dell’interrogazione parlamentare presentata dal deputato leghista Erica Rivolta sui controlli relativi agli enti di prima classe

 

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01348
presentata da
ERICA RIVOLTA
lunedì 20 ottobre 2008, seduta n.068

RIVOLTA, NICOLA MOLTENI, STUCCHI e MACCANTI. –
Al Presidente del Consiglio dei ministri.
– Per sapere – premesso che:

la circolare 2 febbraio 2006, emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio civile e recante «Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile», stabilisce le modalità tramite le quali un ente pubblico o del privato sociale può iscriversi all’albo nazionale o agli albi regionali del servizio civile nazionale;

tale iscrizione è propedeutica alla presentazione di progetti di servizio civile nazionale;

nella suddetta circolare si specifica che gli enti vengono suddivisi in quattro diverse classi di accreditamento. Si specifica inoltre la documentazione che ogni ente deve esibire affinché Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (U.N.S.C.) possa valutare le richieste di iscrizione all’albo nella classe richiesta;

la prima classe di accreditamento è costituita dagli enti di servizio civile con un numero di sedi di attuazione di progetto superiore a cento. Inoltre gli enti accreditati in tale classe possono presentare progetti di servizio civile nazionale per un numero illimitato di posizioni;

al punto 4 della sopra ricordata circolare si evidenzia che gli enti richiedenti l’iscrizione alla prima classe di accreditamento devono, oltre a presentare vari documenti, impegnarsi «a realizzare un rapporto sul servizio civile svolto presso le sedi di attuazione gestite, con riferimento ai progetti approvati da ciascun bando annuale»;

quanto esplicitato nel punto precedente è confermato dalla «scheda D» allegata alla circolare del 2 febbraio 2006, scheda recante come titolo «elenco documenti ed informazioni da fornire per l’accreditamento alla prima classe». Il punto 23) di tale scheda recita infatti «schema di rapporto annuale sul servizio civile nazionale svolto presso l’ente, corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante che si impegna a presentare il predetto rapporto entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento»;

da quanto riportato appare evidente che il «rapporto annuale» relativo all’anno 2007 doveva essere presentato entro il 31 gennaio 2008, e che su tale scadenza esiste una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante, il cui non rispetto costituisce illecito con rilevanza penale;

la circolare 2 febbraio 2006 inoltre, al punto 6.5 afferma che «una volta ottenuta l’iscrizione all’albo l’ente è obbligato a mantenere i requisiti innanzi individuati. Il venir meno anche di uno dei requisiti richiesti per l’accreditamento comporta la cancellazione dell’ente dall’albo. L’ente accreditato è obbligato a comunicare qualsiasi variazione concernente i predetti requisiti al fine di porre l’ufficio competente nelle condizioni di valutare la validità degli stessi ed il permanere dell’ente nella classe di accreditamento alla quale è iscritto»;

si segnala infine quanto contenuto nel prontuario approvato con decreto del ministero della solidarietà sociale del 3 agosto 2006, prontuario «contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi»;

l’allegato 4 al suddetto prontuario riporta la «griglia di valutazione dei progetti di servizio civile nazionale». Da tale griglia si deduce che agli enti in possesso di sistemi di selezione, monitoraggio e formazione verificati in sede di accreditamento vengono attribuiti ben otto punti (su un massimo ottenibile di 80 per progetti realizzati in Italia e di 90 per quelli realizzati all’estero) per tale specifica caratteristica;

gli enti di servizio civile nazionali che sono in possesso di tali sistemi verificati in sede di accreditamento sono esclusivamente gli enti appartenenti alla prima classe, ovverosia gli stessi tenuti alla presentazione del rapporto annuale entro il 31 gennaio di ogni anno -:

quale sia il numero e la denominazione degli enti iscritti alla prima classe dell’Albo Nazionale degli enti di servizio civile che non abbiano presentato entro il 31 gennaio 2008 il rapporto annuale relativo all’anno 2007 e ricordato in premessa;

se nei confronti degli eventuali enti che non abbiano presentato il sopra ricordato rapporto annuale, previsto dalla disciplina di accreditamento, sia stato applicato quanto previsto al punto 6.5 della circolare del 2 febbraio 2006, ricordata in premessa, almeno per ciò che riguarda un eventuale loro trasferimento dalla I alla II classe di accreditamento;

se non ritenga opportuno, infine, nel caso in cui vi siano enti di servizio civile di I classe iscritti all’albo nazionale che non abbiano presentato il rapporto annuale relativo all’anno 2007 entro il 31 gennaio 2008 ma che non siano stati per ciò conseguentemente sanzionati, procedere immediatamente affinché agli stessi non siano perlomeno attribuiti, in sede di valutazione dei progetti di servizio civile nazionale relativi all’anno 2009 (data ultima di presentazione: 31 ottobre 2008), i punteggi derivanti dal possesso dei sistemi, verificati in sede di accreditamento, di selezione, monitoraggio e formazione, atteso che ciò costituirebbe palese violazione del principio di libera concorrenza, visto il non rispetto da parte di tali enti della disciplina vigente. (4-01348)

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