Cultura

Servizio civile, appello della Cnesc sulla Finanziaria: “L’art.55 ter è da bocciare”

Il provvedimento introdurrebbe una "riserva" ad hoc per l'accompagnamento dei ciechi civili e l'assistenza ai grandi invalidi

di Stefano Arduini

Il Servizio Civile Nazionale su base volontaria istituito con la Legge 64/01 offre ai giovani l?opportunità di effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso l’esperienza umana di solidarietà sociale, attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale.

Nel testo licenziato dalla Commissione Bilancio e alla votazione dell?Aula è presente l?Art. 55ter (in calce al comunicato) che interviene pesantemente su questo percorso educativo destinando al sostegno di uno specifico ambito (i soggetti con disabilità grave) ben il 30% dell?intera progettazione.

Con lo stesso articolo inoltre si vorrebbe innalzare al 4% la percentuale (oggi al 2%) per i bandi straordinari secondo l?art. 40 L.289/2002 Art. 40 (Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili).
Se approvato questo articolo segnerebbe in modo pesante l?identità del Servizio Civile Nazionale, facendo prevalere il suo carattere di sostegno al sistema di welfare e dei servizi sociali a discapito delle finalità educative e promozionali.

?Tutti gli enti aderenti alla Cnesc ? afferma il suo Presidente Fausto Casini – ben comprendono la drammaticità delle situazioni che vengono espresse dalla fredda dizione ? disabilità fisica, psichica o sensoriale grave? e già attuano interventi anche attraverso i progetti di servizio civile ma sono convinte che la soluzione a questa situazione richieda interventi specifici di politiche sociali e ove necessario, sanitarie e non sia il Servizio Civile Nazionale, che, ribadiamo, ha altre finalità, lo strumento a cui fare ricorso. Per tali motivi chiediamo ai parlamentari l?abrogazione dell?art. 55ter?.

art. 55ter(Misure in favore di soggetti con disabilità grave)
1. Una quota non inferiore al 4 per cento dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del Servizio civile nazionale è riservata allo svolgimento del servizio previsto dall’articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Nell’ambito dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del Servizio Civile Nazionale viene stabilita una quota di riserva non inferiore al 30 per cento in favore di quelli aventi finalità di assistenza diretta o indiretta a persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale grave».

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