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Serate musicali quando si paga
La circolare numero 21 del 4 giugno 2002 dell'Enpals chiarisce come si devono comportare gli organizzatori di spettacoli.
Siamo un?associazione sportiva, ma il quesito che vogliamo sottoporre non riguarda direttamente la nostra attività primaria, bensì alcune iniziative collaterali che promuoviamo. Per i nostri soci e amici, infatti, talvolta organizziamo delle serate con un po? di musica. Di recente abbiamo sentito dire che, oltre ai diritti d?autore, dobbiamo anche pagare alla Siae i contributi Enpals. L?informazione che ci hanno dato è vera, e quindi dobbiamo pagare anche questo ente previdenziale?
F. E. (email)
Essendo il vostro quesito molto generico, sono costretto a sintetizzare le attuali disposizioni in materia, invitandovi a ricercare all?interno della stessa il vostro caso specifico.
Con la Finanziaria 2001 (art. 79) si è introdotta una stretta collaborazione tra l?Inps, l?Enpals e la Siae per l?acquisizione di tutte le informazioni utili per il controllo del regolare assolvimento dei contributi per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo.
La circolare n. 21 del 4 giugno 2002 dell?Enpals chiarisce il comportamento da tenere da parte di coloro che organizzano degli spettacoli.
In sintesi ecco quello che prevede la circolare:
a) se si organizza una serata chiamando soggetti che svolgono attività? nel campo dello spettacolo, in un locale pubblico, il proprietario del locale deve richiedere il certificato di agibilità. Si tratta di un certificato che viene rilasciato per singoli eventi. Se l?artista è ingaggiato direttamente dal privato, sarà quest?ultimo a dover provvedere. Se si tratta di una formazione sociale di artisti, sarà quest?ultima a dover provvedere a richiedere il certificato.
b) L?organizzatore della manifestazione dovrà versare i contributi all?Enpals (32,70% del compenso). Comunque si deve versare un minimo anche se la prestazione è fatta a titolo gratuito.
c) Il contributo è dovuto anche se la prestazione è effettuata, dietro compenso, in circoli privati (o abitazioni private). Non vi è obbligo, in questo caso, se l?esecuzione è a titolo gratuito.
d) Il certificato può essere rilasciato gratuitamente se la manifestazione artistica è svolta a scopo benefico, sociale o solidale e se non sono corrisposti compensi agli artisti.
e) Non è richiesto il certificato e quindi non vi è obbligo contributivo nel caso di formazioni dilettantistiche e amatoriali (come bande, gruppi folkloristici e altri) che hanno lo scopo di divertimento e/o quello di tramandare tradizioni, o ancora fini educativi, di diffusione dell?arte e della cultura. Il tutto però se chi si esibisce lo fa senza compensi né rimborsi spese forfettari.
f) Inoltre, quando vengono presentati saggi di danza, o simili, effettuati da bambini frequentanti corsi didattici o in caso di manifestazioni con finalità socio educative organizzate da oratori, associazioni religiose riconosciute appartenenti alle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato accordi, da associazioni di volontariato, di promozione sociale, da cooperative sociali: non serve il certificato di agibilità se non si tratta di una vera e propria attività di spettacolo.
g) In caso di violazione è dovuta la sanzione amministrativa di 25 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro prestata.
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