Non profit

Semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese nell’ambito della cooperazione con Paesi in via di sviluppo

di Redazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento  recante  integrazioni  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  n.  120  del  2000  e  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  384  del  2001,  in  materia di semplificazione delle
procedure  relative  ai  lavori,  alle somministrazioni, ai servizi e
alle  spese  in economia, nell'ambito delle attivita' di cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive   modificazioni,   recante  disciplina  dell'attivita'  di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto l'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni,  recante  delega  al  Governo  per  il conferimento di
funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
  Vista  la  legge  8 marzo  1999, n. 50, e successive modificazioni,
recante   delegificazione   e   testi   unici  di  norme  concernenti
procedimenti  amministrativi  -  Legge di semplificazione 1998, ed in
particolare l'Allegato 2, n. 4);
  Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni,
recante  nuova  disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi
in via di sviluppo;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione
della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, legge quadro in materia di
lavori pubblici;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n.
120, concernente regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento  per  l'erogazione  e  la rendicontazione della spesa da
parte  dei  funzionari  delegati  operanti  presso  le rappresentanze
all'estero,  a  norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese
in economia;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 2004;
  Acquisito  il  parere della Corte dei conti reso a sezioni riunite,
ai  sensi  dell'articolo 88  del  regio  decreto 18 novembre 1923, n.
2440, nell'adunanza del 12 novembre 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 marzo 2006;
  Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
degli  affari  esteri,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Integrazioni  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 marzo
                            2000, n. 120

  1.  All'articolo 10,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica   22 marzo  2000,  n.  120,  dopo  le  parole:  «ai  sensi
dell'articolo 6»,  sono  inserite  le  seguenti: «ivi comprese quelle
gravanti  sui  fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche per
le  attivita'  dirette  ad  assicurare  il funzionamento delle unita'
tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo,».

      

                               Art. 2.
Integrazioni  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 agosto
                            2001, n. 384

  1.  All'articolo 1,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20  agosto  2001,  n.  384,  dopo  le  parole: «di beni e
servizi»  sono  inserite  le  seguenti: «ivi comprese quelle relative
all'attuazione  delle  iniziative  di  cooperazione dell'Italia con i
Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n. 49,».
  2.  All'articolo 1,  comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20  agosto  2001,  n.  384,  dopo  le  parole: «lavori in
economia»  sono  inserite  le seguenti: «ivi compresi quelli relativi
all'attuazione  delle  iniziative  di  cooperazione dell'Italia con i
Paesi  in  via di sviluppo finalizzate alla costruzione, demolizione,
ristrutturazione,  ampliamento,  restauro, manutenzione e risanamento
ambientale di opere ed impianti nei Paesi in via di sviluppo,».
  3.  All'articolo 3,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20  agosto 2001, n. 384, dopo le parole: «beni e servizi»
sono  inserite  le seguenti: «incluse quelle destinate all'attuazione
delle  iniziative  di  cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n. 49,».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 3 aprile 2006
                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Tremonti,   Ministro  dell'e-conomia  e
                              delle finanze
Visto,  il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il
18  maggio  2006    Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n.
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