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Se vi regalano l’auto ecco come dovete usarla

Ancora qualche chiarimento su tributi fiscali e Iva

di Salvatore Pettinato

Un?associazione, in quanto Onlus, può acquistare o ricevere in dono, un?auto: in caso di acquisto ha benefici fiscali (iva, bollo, pedaggi) e limiti? La caramella Buona (R.E.) Risponde Salvatore Pettinato Ai sensi dell?art. 5 co.2, della L. n. 266/1991 le organizzazioni di volontariato prive della personalità giuridica iscritte nei registri regionali possono effettuare acquisti di beni mobili registrati nonché accettare donazioni (in deroga all?art. 786 del codice civile che, per l?accettazione delle donazioni impone la notifica al donante, entro un anno dalla donazione, dell?istanza di riconoscimento della personalità giuridica presentata al Ministero) e lasciti testamentari (in deroga all?art. 600) a condizione che li impieghino esclusivamente nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Non si rinvengono, pertanto, specifici impedimenti all?acquisto o all?accettazione della donazione da parte Vostra, in quanto organizzazione di volontariato iscritta nei Registri della Regione, salva l?obbligatoria appplicazione per gli acquisti effettuati delle modalità di trascrizione prescritte dagli artt.2659 e 2660 del codice civile. L?obbligo di esclusiva destinazione dei suddetti beni al perseguimento delle finalità istituzionali, peraltro, fa sì che le spese sostenute per l?impiego delle auto acquistate o accettate in donazione non possono essere utilizzate in diminuzione dell?eventuale imponibile fiscale. Per quanto attiene ai profili Iva, in merito all?eventuale non assoggettamento ad imposta dell?acquisto in quanto effettuato da associazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, si riporta quanto chiarito dal Ministero delle Finanze con la recente Circolare n. 138/F/1998, ossia che l?esclusione dal campo di applicazione dell?imposta opera per gli ?acquisti di beni mobili registrati quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso?. Tale posizione ministeriale, peraltro, è stata oggetto di specifici approfondimenti nei precedenti numeri di Vita, cui rimandiamo il lettore. Sempre con riferimento all?Iva è prevista la riduzione al 4% dell?aliquota sugli acquisti dei veicoli, mentre ai fini del bollo auto è stabilita la completa esenzione dal tributo, a condizione che si tratti di mezzi adattati al trasporto di persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Tale riduzione non spetta, peraltro, se l?acquisto viene effettuato direttamente dall?ente non commerciale che impiega il veicolo. Per quanto attiene, infine, ad eventuali agevolazioni relative ai pedaggi autostradali, si fa presente che sono esenti solo i veicoli delle associazioni di volontariato adibiti al soccorso, nell?espletamento del relativo specifico servizio, provvisti di apposito contrassegno.


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